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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233

Equo compenso nel settore giornalistico. (13G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2016)
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Testo in vigore dal: 18-1-2013
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Finalita', definizioni e ambito applicativo 
 
  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge e' finalizzata a promuovere  l'equita'  retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,  titolari  di  un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e  periodici,  anche
telematici,   nelle   agenzie   di   stampa   e    nelle    emittenti
radiotelevisive. 
  2. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la
corresponsione di una remunerazione proporzionata  alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del
contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonche'  della
coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva
nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un
rapporto di lavoro subordinato. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Finalita', definizioni e ambito applicativo 
 
  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione,
la presente legge e' finalizzata a promuovere  l'equita'  retributiva
dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge
3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,  titolari  di  un
rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e  periodici,  anche
telematici,   nelle   agenzie   di   stampa   e    nelle    emittenti
radiotelevisive. 
  2. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la
corresponsione di una remunerazione proporzionata  alla  quantita'  e
alla qualita' del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del
contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonche'  della
coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva
nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un
rapporto di lavoro subordinato.