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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. 214

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni. (12G0233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2013)
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Testo in vigore dal: 25-12-2012
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'articolo 2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e,  in
particolare, i  commi  3  e  4,  che  disciplinano  le  modalita'  di
individuazione  dei  termini  entro  i  quali  devono  concludersi  i
procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo
11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle  Prefetture  -  Uffici
territoriali del Governo, e gli  articoli  14  e  15,  relativi  alle
attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398, e successive modificazioni,  recante  l'organizzazione  degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e  successive  modificazioni,  con  il  quale,  in  attuazione  degli
articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono  stati
individuati i termini per la conclusione  dei  procedimenti  imputati
alla  competenza  dell'Amministrazione  centrale  e  periferica   del
Ministero dell'interno; 
  Ritenuto di dover  procedere  all'emanazione  dei  regolamenti  che
definiscono  i  termini  massimi  di  durata  dei   procedimenti   di
competenza del Ministero dell'interno; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge  7
agosto 1990, n. 241, sono fatti  salvi  i  termini  dei  procedimenti
amministrativi previsti da disposizioni di legge; 
  Effettuata la ricognizione dei  procedimenti  di  competenza  delle
strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012; 
  Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero  dell'interno
che  conseguano  obbligatoriamente  ad  iniziativa  di  parte  ovvero
debbano essere promossi d'ufficio. 
  2. Ciascun procedimento si conclude con un  provvedimento  espresso
nel termine stabilito nella tabella allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente regolamento. 
  3. Sono abrogate  le  tabelle  allegate  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della  legge
          7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
              «Art.  4   (Unita'   organizzativa   responsabile   del
          procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale. 
              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  15  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle Forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo; 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 
              3. Il Ministero svolge attraverso  il  Corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.». 
              «Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. 
              Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore  a
          cinque. 
              2.  L'organizzazione  periferica   del   Ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui
          all'art. 11, anche con compiti di  rappresentanza  generale
          del  governo  sul  territorio,  dalle  Questure   e   dalle
          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre    2001,    n.    398    (Regolamento     recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale  generale  del  Ministero   dell'interno)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2001,  n.
          258. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
          n. 284 (Regolamento di attuazione  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di
          completamento ed i responsabili dei  procedimenti  imputati
          alla competenza degli organi dell'Amministrazione  centrale
          e  periferica  dell'interno),   modificato   dal   presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          1993, n. 185, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, si  veda  nelle  note
          alle premesse.