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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 208

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (12G0228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2012
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-12-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  251,  recante  la
disciplina dei titoli e dei marchi  di  identificazione  dei  metalli
preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile  1998,
n. 128, ed in particolare, l'articolo 27,  che  dispone  l'emanazione
del regolamento di applicazione  del  citato  provvedimento  mediante
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro  dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico  ed  il  Consiglio  di
Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150,  regolamento  recante  norme  per  l'applicazione  del   decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri  ed   in
particolare, l'istituzione del Ministero  dello  sviluppo  economico,
subentrato nelle competenze del Ministero delle attivita'  produttive
che, a sua volta, era subentrato  nelle  competenze  in  materia  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne  le  disposizioni  al
progresso tecnico ed all'adesione dell'Italia  alla  Convenzione  sul
controllo  e  la  marchiatura  degli  oggetti  in  metalli  preziosi,
sottoscritta  a  Vienna   il   15   novembre   1972,   e   successive
modificazioni; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che codifica la procedura di  notifica  della  direttiva  83/189/CEE,
recepita  con  legge  21  giugno   1986,   n.   317,   e   successive
modificazioni; 
  Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai
commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  e
che le  modifiche  da  apportare  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 150 del 2002, per la loro  natura,  non  sono  tali  da
richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. I metodi ufficiali  di  analisi,  di  cui  all'allegato  II
previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare,  anche
in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»; 
  b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Il marchio di identificazione e  l'indicazione  del  titolo
legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del
decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser. 
  5-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico
di natura non regolamentare sono stabilite le  disposizioni  tecniche
di dettaglio indispensabili all'attuazione del  presente  regolamento
relativamente alle  modalita'  per  l'applicazione  della  tecnologia
laser, nonche' per la sicurezza informatica  e  per  l'esecuzione  di
controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»; 
  c) all'articolo 25, comma 7, lettera c),  le  parole:  «apposta  ai
fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta  ai
fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta  di  marchi  o
indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali  di  cui
l'Italia sia firmataria.»; 
  d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il marchio di cui all'articolo 13  del  decreto  e'  costituito
dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita  all'interno
di un cerchio sotto cui e' un cartiglio  riportante  la  sigla  della
provincia. 
  2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie  di  tre
diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono  indicate
nell'allegato VII. 
  2-bis. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto  anche  con
tecnologia laser.»; 
  e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti  gli  oggetti
ai  sensi  del  comma  3,  gli  interessati  possono  richiedere,  ai
laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2  dell'articolo
34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle  indicazioni
apposti in relazione  alle  prescrizioni  di  convenzioni  o  accordi
internazionali di cui l'Italia sia firmataria. 
  3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono  essere
apposti anche con tecnologia laser.»; 
  f) all'articolo 35, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti
dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti  sono  a  carico
del richiedente.»; 
  g) l'allegato VII e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  12,  foglio  n.
114 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              Il testo dell'articolo 27 del  decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi  di
          identificazione  dei  metalli   preziosi,   in   attuazione
          dell'articolo  42  della  L.  24  aprile  1998,  n.   128),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n.  180,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 27. 1. Entro 6 mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, sentiti il Comitato centrale  metrico  ed  il
          Consiglio  di  Stato,  sara'  emanato  il  regolamento   di
          applicazione del presente decreto. 
              2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
          si  applica  il  regolamento  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,  n.  1496,  e
          successive modifiche ed integrazioni .». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          2002, n. 150 (Regolamento recante norme per  l'applicazione
          del decreto legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  sulla
          disciplina dei titoli e dei marchi di  identificazione  dei
          metalli preziosi), e' pubblicato della Gazz. Uff. 25 luglio
          2002, n. 173. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 25, 34 e  35
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n. 150 (Regolamento recante norme  per  l'applicazione  del
          decreto  legislativo  22  maggio  1999,   n.   251,   sulla
          disciplina dei titoli e dei marchi di  identificazione  dei
          metalli preziosi), come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  11.  1.  I  metodi  ufficiali  di  analisi   per
          l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei  lavori
          in metalli preziosi,  ai  fini  della  legge,  sono  quelli
          riportati all'allegato II. 
              2. Per  tutti  i  metalli  preziosi,  le  analisi  sono
          eseguite con doppia determinazione del titolo, per  ciascun
          campione di analisi prelevato dalla lega in esame. 
              3. Sono altresi' da considerarsi  metodi  ufficiali  di
          analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate  da  enti
          di normazione nazionale o internazionale che presentano  un
          grado  d'incertezza  eguale  o  minore  a  quelli   dettati
          nell'allegato II. 
              3-bis.  I  metodi   ufficiali   di   analisi   di   cui
          all'allegato II previsto dal comma  1  sono  periodicamente
          aggiornati  con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di natura non regolamentare, anche  in  relazione
          all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.» 
              «Art.  12.  1.  Le  caratteristiche  e  le   dimensioni
          nominali del  marchio  di  identificazione  sono  riportate
          nell'allegato III. 
              2.  In  relazione  alle  esigenze  degli   oggetti   da
          marchiare, la matrice del  marchio  di  identificazione  e'
          realizzata a cura della camera di commercio competente,  in
          una serie di quattro diverse grandezze. 
              3.  Le  caratteristiche  dell'impronta  sono  tali   da
          risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo,  la
          stella, il numero e la sigla di cui al comma 1  e,  per  le
          impronte  della  quarta  grandezza,   anche   il   contorno
          poligonale dell'impronta medesima. 
              4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da
          1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con
          suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico,  che  il
          marchio di identificazione puo' essere realizzato anche  in
          altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto  da
          esigenze di carattere tecnico. 
              5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4  e  con  le
          stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti  dei
          punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste
          dall'articolo 15, comma 3, e per  le  impronte  dei  titoli
          legali e per  le  impronte  del  marchio  delle  Camere  di
          commercio. 
              5-bis. Il marchio di  identificazione  e  l'indicazione
          del  titolo  legale  sugli  oggetti  in  metallo   prezioso
          previsti  dall'articolo  4  del  decreto   possono   essere
          impressi anche mediante tecnologia laser. 
              5-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  di  natura  non   regolamentare   sono
          stabilite   le   disposizioni   tecniche    di    dettaglio
          indispensabili  all'attuazione  del  presente   regolamento
          relativamente  alle  modalita'  per  l'applicazione   della
          tecnologia laser, nonche' per la  sicurezza  informatica  e
          per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo  di
          tale tecnologia.». 
              «Art. 25. (Omissis). 
              7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono  posti  in
          vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle
          seguenti condizioni: 
              a) conformita'  delle  caratteristiche  costruttive  di
          essi alle norme di legge e alle prescrizioni  del  presente
          regolamento; 
              b) applicazione del marchio e dell'impronta del  titolo
          legale, seguendo per quest'ultimo le  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2; 
              c) cancellazione di  qualsiasi  eventuale  impronta  di
          marchio od impronta di titolo, diversa  da  quelle  legali,
          che e' stata apposta ai fini  dell'esportazione,  salvo  il
          caso in cui si tratta di marchi o indicazioni  previsti  da
          convenzioni o accordi internazionali di  cui  l'Italia  sia
          firmataria.» 
              «Art. 34. 1. Il marchio  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto e' costituito dall'immagine di profilo della  testa
          dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui  e'
          un cartiglio riportante la sigla della provincia. 
              2. Il marchio di cui al comma 1 e'  realizzato  in  una
          serie di tre diverse grandezze; le  sue  caratteristiche  e
          dimensioni sono indicate nell'allegato VII. 
              2-bis. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto
          anche con tecnologia laser. 
              3. Il suddetto marchio  e'  apposto  sugli  oggetti  in
          metalli preziosi a  convalida  delle  impronte  del  titolo
          legale e del  marchio  di  identificazione  impressi  sugli
          oggetti   medesimi   ad   eccezione   dei   casi   previsti
          all'articolo 25, comma  1;  esso  e'  applicato  quando  il
          titolo  reale  risulta,  attraverso  l'analisi,  uguale   o
          superiore al predetto titolo  legale,  tenuto  conto  delle
          tolleranze previste dal decreto. A tal fine  la  camera  di
          commercio interessata si avvale del proprio laboratorio  di
          saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o  del
          laboratorio dell'azienda speciale  di  una  delle  suddette
          camere. 
              4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad
          essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a
          quello  impresso  sugli  oggetti  stessi,  essi  sono  resi
          all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo
          adeguamento alle norme di legge. 
              5. Il marchio di cui ai commi  da  1  a  4  si  appone,
          altresi', sulle materie prime, a garanzia del titolo  reale
          riscontrato in sede di analisi. A tal fine  il  laboratorio
          di cui al comma 3 provvede direttamente ad  imprimere  tale
          titolo,  espresso  in  millesimi  e  decimi  di  millesimi,
          accanto al predetto marchio. 
              6. L'apposizione del marchio e del  titolo  di  cui  al
          comma 5 sono, in ogni  caso,  subordinati  alla  preventiva
          apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di
          identificazione.» 
              «Art. 35. 1. Il saggio facoltativo e l'apposizione  del
          relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono  richiesti  ed
          ottenuti a  condizione  che  il  presentatore  dichiari  di
          conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che  puo'
          derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di
          analisi previsti dal presente regolamento. 
              2.  Se  e'  presentato   al   saggio   facoltativo   un
          considerevole numero  di  oggetti,  al  fine  di  garantire
          modalita'  omogenee  di  prelevamento,  il   numero   degli
          esemplari da cui estrarre i campioni di analisi,  per  ogni
          tipologia produttiva e lega  utilizzata  e'  fissato  dallo
          schema  riportato  nell'allegato  VIII,  che  puo'   essere
          modificato  con  decreto  del  Ministro   delle   attivita'
          produttive. 
              3. In presenza  di  esito  positivo  delle  analisi  si
          procede,  in  alternativa  su  richiesta  dell'interessato,
          all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti,  ovvero,
          alla certificazione dell'intera partita. 
              3-bis. Nel caso di applicazione del  marchio  su  tutti
          gli oggetti ai sensi del comma 3, gli  interessati  possono
          richiedere, ai laboratori all'uopo  abilitati  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo  economico,  l'apposizione  del
          marchio di cui al comma 2  dell'articolo  34  come  marchio
          ufficiale  a  convalida  dei  marchi  e  delle  indicazioni
          apposti in relazione alle  prescrizioni  di  convenzioni  o
          accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria. 
              3-ter. I marchi o indicazioni di  cui  al  comma  3-bis
          possono essere apposti anche con tecnologia laser. 
              4. Nel primo caso previsto dal comma 3 le operazioni di
          marchiatura sono  eseguite  direttamente  dal  presentatore
          degli oggetti o  da  un  suo  delegato,  sotto  il  diretto
          controllo del  personale  del  laboratorio,  altrimenti  il
          certificato di analisi, indicante  la  data,  il  peso,  il
          titolo  ed  il  metallo  prezioso  relativo,  e'  sigillato
          insieme agli  oggetti  cui  si  riferisce  all'interno  del
          laboratorio medesimo. Tale  involucro  reca  all'esterno  i
          sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione. 
              5. Le spese per il  saggio  e  per  l'applicazione  dei
          marchi previsti dall'articolo  34  sulle  materie  prime  e
          sugli oggetti sono a carico del richiedente.».