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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio. (12G0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2012
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 14-12-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli
17 e 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n.
1133, recante:  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  siciliano  in
materia di credito e risparmio»; 
  Vista la direttiva n. 89/646/CEE del  Consiglio,  del  15  dicembre
1989; 
  Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 5 giugno 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ordinamento delle banche a carattere regionale 
 
  1.  L'Assessorato  regionale  dell'economia,   Dipartimento   delle
finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei  provvedimenti
previsti dalle disposizioni vigenti  nelle  seguenti  materie,  fermi
restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6: 
    a) autorizzazione all'attivita'  bancaria,  alla  trasformazione,
fusione e scissione delle banche a carattere regionale; 
    b)  modificazione  degli  statuti  delle   banche   a   carattere
regionale; 
    c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche
a  carattere  regionale  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita',
onorabilita' e  indipendenza  di  cui  all'articolo  26  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
  2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1  e'
subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a  fini
di vigilanza, da parte della Banca d'Italia. 
  3. Ai fini delle presenti  disposizioni  sono  banche  a  carattere
regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia  purche'  non
abbiano piu' del 5 per  cento  degli  sportelli  al  di  fuori  della
Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la
banca appartenga a un gruppo  bancario,  anche  le  altre  componenti
bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai
sensi delle  presenti  disposizioni.  L'esercizio  di  una  marginale
operativita' al di fuori del territorio della  Regione,  su  conforme
valutazione della Banca d'Italia, non fa  venire  meno  il  carattere
regionale della banca. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'  art.  87  della  Costituzione,   comma   quinto,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo degli  artt.  17  e  20  del  regio  decreto
          legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito  in  legge
          costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione  siciliana),
          e' il seguente: 
                «Art. 17. Entro i limiti dei  principi  ed  interessi
          generali  cui  si  informa  la  legislazione  dello  Stato,
          l'Assemblea regionale puo',  al  fine  di  soddisfare  alle
          condizioni  particolari  ed  agli  interessi  propri  della
          Regione, emanare leggi, anche  relative  all'organizzazione
          dei servizi,  sopra  le  seguenti  materie  concernenti  la
          Regione: 
                  a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
          genere; 
                  b) igiene e sanita' pubblica; 
                  c) assistenza sanitaria; 
                  d) istruzione media e universitaria; 
                  e) disciplina del credito,  delle  assicurazioni  e
          del risparmio; 
                  f)  legislazione  sociale:  rapporti   di   lavoro,
          previdenza  ed  assistenza  sociale,  osservando  i  minimi
          stabiliti dalle leggi dello Stato; 
                  g) annona; 
                  h) assunzione di pubblici servizi; 
                  i) tutte le altre materie che implicano servizi  di
          prevalente interesse regionale.» 
                «Art. 20. Il Presidente e  gli  Assessori  regionali,
          oltre alle funzioni esercitate in base  agli  articoli  12,
          13, comma 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella Regione  le
          funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie
          di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non  comprese
          negli  articoli  14,  15   e   17   svolgono   un'attivita'
          amministrativa  secondo  le  direttive  del  Governo  dello
          Stato. Essi sono responsabili di tutte  le  loro  funzioni,
          rispettivamente, di fronte all'Assemblea  regionale  ed  al
          Governo dello Stato». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  giugno
          1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto  siciliano
          in materia di credito e risparmio),  parzialmente  abrogato
          dal presente decreto (vedi art.  7),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1952, numero 208. 
              - La direttiva 15 dicembre 1989 n. 89/646/CEE,  Seconda
          direttiva del Consiglio  relativa  al  coordinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi  e
          il  suo  esercizio  e  recante  modifica  della   direttiva
          77/780/CEE,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          Comunita' Europea 30 dicembre 1989, n. legge 386. 
              - Il testo dell'art. 25 della legge 19  febbraio  1992,
          n.  142  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - legge comunitaria per il 1991), e' il seguente: 
                «Art. 25. Accesso all'attivita' degli enti  creditizi
          ed esercizio della medesima: criteri di delega 
                1.  L'attuazione  della   direttiva   del   Consiglio
          89/646/CEE  deve  avvenire  in  conformita'  dei   seguenti
          principi: 
                  a) l'attivita'  di  raccolta  fra  il  pubblico  di
          depositi o altri fondi  rimborsabili  per  l'esercizio  del
          credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme  la
          disciplina del codice civile sulla raccolta delle  societa'
          di capitali nonche' le discipline speciali  sulla  raccolta
          degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese; 
                  b) gli  enti  creditizi  restano  soggetti  per  le
          attivita'   esercitate   in    Italia    sulla    vigilanza
          dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica
          europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si  trovi
          la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente; 
                  c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di
          cui all'allegato alla direttiva  del  Consiglio  89/646/CEE
          direttamente o per il tramite di  succursali  o  filiazioni
          alle condizioni di cui alla direttiva  stessa,  sempre  che
          tali  attivita'  siano  state  autorizzate  sulla  base  di
          requisiti oggettivi; 
                  d) gli  enti  possono  procedere  alla  pubblicita'
          relativamente ai servizi offerti, alle condizioni  previste
          per le  medesime  attivita'  dalla  disciplina  italiana  e
          restano  ferme  le  disposizioni  tributarie  vigenti   per
          l'accertamento delle imposte dovute dai residenti  ed  ogni
          altra  disposizione  sanzionatoria  e  penale   concernente
          l'attivita' creditizia e finanziaria; 
                  e) dovra' essere adottata ogni  altra  disposizione
          necessaria  per  adeguare  alla  direttiva  del   Consiglio
          89/646/CEE la disciplina vigente  per  gli  enti  creditizi
          autorizzati in Italia. 
                2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro  e
          sentito il parere delle competenti  Commissioni  permanenti
          della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
          esprimersi entro  quarantacinque  giorni,  e'  delegato  ad
          emanare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  un   testo   unico   delle
          disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato  con
          le  altre  disposizioni  vigenti  nella   stessa   materia,
          apportandovi le modifiche necessarie a  tal  fine.  Restano
          comunque ferme le disposizioni  contenute  nella  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1. 
                3. In  quanto  compatibili,  si  applicano  le  altre
          disposizioni contenute nel titolo V della legge 10  ottobre
          1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza
          del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e
          comunicazioni, alla sospensione del  voto,  all'obbligo  di
          alienazione,  alle  sanzioni  penali  e  ai  conflitti   di
          interesse». 
              - Il testo dell'art.  26  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, e' il seguente: 
                «Art. 26. Requisiti di professionalita', onorabilita'
          e indipendenza degli esponenti aziendali. 
                I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,
          direzione e controllo  presso  banche  devono  possedere  i
          requisiti di professionalita' onorabilita'  e  indipendenza
          stabiliti con  regolamento  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                Il  difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dall'ufficio.  Essa  e'   dichiarata   dal   consiglio   di
          amministrazione,  dal  consiglio  di  sorveglianza  o   dal
          consiglio di gestione entro trenta giorni  dalla  nomina  o
          dalla conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
          inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 
                2-bis.  Nel  caso  di  difetto   dei   requisiti   di
          indipendenza stabiliti dal codice civile  o  dallo  statuto
          della banca si applica il comma 2. 
                Il regolamento previsto dal  comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nel comma 2». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 26 del decreto  legislativo  n.  385
          del 1993, e' riportato nelle note alle premesse.