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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2012, n. 205

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio. (12G0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2012
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Testo in vigore dal: 14-12-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli
17 e 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n.
1133, recante:  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  siciliano  in
materia di credito e risparmio»; 
  Vista la direttiva n. 89/646/CEE del  Consiglio,  del  15  dicembre
1989; 
  Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 5 giugno 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ordinamento delle banche a carattere regionale 
 
  1.  L'Assessorato  regionale  dell'economia,   Dipartimento   delle
finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei  provvedimenti
previsti dalle disposizioni vigenti  nelle  seguenti  materie,  fermi
restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6: 
    a) autorizzazione all'attivita'  bancaria,  alla  trasformazione,
fusione e scissione delle banche a carattere regionale; 
    b)  modificazione  degli  statuti  delle   banche   a   carattere
regionale; 
    c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche
a  carattere  regionale  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita',
onorabilita' e  indipendenza  di  cui  all'articolo  26  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
  2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1  e'
subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a  fini
di vigilanza, da parte della Banca d'Italia. 
  3. Ai fini delle presenti  disposizioni  sono  banche  a  carattere
regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia  purche'  non
abbiano piu' del 5 per  cento  degli  sportelli  al  di  fuori  della
Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la
banca appartenga a un gruppo  bancario,  anche  le  altre  componenti
bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai
sensi delle  presenti  disposizioni.  L'esercizio  di  una  marginale
operativita' al di fuori del territorio della  Regione,  su  conforme
valutazione della Banca d'Italia, non fa  venire  meno  il  carattere
regionale della banca. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare gli articoli
17 e 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n.
1133, recante:  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  siciliano  in
materia di credito e risparmio»; 
  Vista la direttiva n. 89/646/CEE del  Consiglio,  del  15  dicembre
1989; 
  Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 5 giugno 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ordinamento delle banche a carattere regionale 
 
  1.  L'Assessorato  regionale  dell'economia,   Dipartimento   delle
finanze e del credito, ha competenza nell'adozione dei  provvedimenti
previsti dalle disposizioni vigenti  nelle  seguenti  materie,  fermi
restando i poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 6: 
    a) autorizzazione all'attivita'  bancaria,  alla  trasformazione,
fusione e scissione delle banche a carattere regionale; 
    b)  modificazione  degli  statuti  delle   banche   a   carattere
regionale; 
    c) decadenza e sospensione dei soggetti che svolgono nelle banche
a  carattere  regionale  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo, in relazione al difetto dei requisiti di professionalita',
onorabilita' e  indipendenza  di  cui  all'articolo  26  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
  2. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al comma 1  e'
subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante, a  fini
di vigilanza, da parte della Banca d'Italia. 
  3. Ai fini delle presenti  disposizioni  sono  banche  a  carattere
regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia  purche'  non
abbiano piu' del 5 per  cento  degli  sportelli  al  di  fuori  della
Regione, la loro operativita' sia localizzata nella Regione e, ove la
banca appartenga a un gruppo  bancario,  anche  le  altre  componenti
bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai
sensi delle  presenti  disposizioni.  L'esercizio  di  una  marginale
operativita' al di fuori del territorio della  Regione,  su  conforme
valutazione della Banca d'Italia, non fa  venire  meno  il  carattere
regionale della banca.