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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2020)
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Testo in vigore dal: 6-12-2012
al: 24-1-2020
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma  6,  a
norma del  quale  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  non  e'
soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle
singole amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio  o  ad
oggettive necessita' dell'amministrazione; 
  Visti i regolamenti ministeriali  30  dicembre  1998,  n.  505,  20
maggio 1999, n. 187,  e  29  ottobre  2004,  n.  296,  disciplinanti,
rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di eta'  previsti  per
l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di  ispettore
antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; 
  Atteso che il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  ha
previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,  109,  119  e  126
l'emanazione di un regolamento, da  adottarsi  ai  sensi  del  citato
articolo 3, comma  6,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  per
l'individuazione dell'eta' che deve essere  posseduta  dai  candidati
per l'accesso ai vari ruoli del personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di eta'  funzionali  alla
peculiarita' del servizio non  solo  per  il  personale  che  espleta
funzioni  operative,  ma  anche  per  quello  che  espleta  attivita'
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche; 
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare
un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  10
maggio 2012; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la nota del 31  luglio  2012,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Limiti di eta' 
 
  1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e
alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni. 
  2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': 
  a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il  limite
di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge  10
agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco  in  possesso  degli  altri  requisiti  previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
  b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio,  salvo
quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti  al
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 
  c)  trentacinque  anni  per  i  concorsi  a  vice  direttore,  vice
direttore medico e  vice  direttore  ginnico-sportivo,  salvo  quanto
previsto dal comma 3; 
  d) quarantacinque anni per le procedure  selettive  di  accesso  al
ruolo degli operatori e per i concorsi  di  accesso  alle  qualifiche
iniziali    dei    ruoli    tecnici,    amministrativo-contabili    e
tecnico-informatici. 
  3. Non e' soggetta a limiti massimi di eta'  la  partecipazione  ai
concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice  direttore
ginnico-sportivo,  a  funzionario   amministrativo   contabile   vice
direttore e a funzionario  tecnico  informatico  vice  direttore  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle
riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma
4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119,  comma  4,  e  126,  comma  4,  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  4. Nei concorsi pubblici per  l'accesso  alle  qualifiche  di  vice
direttore e di vice ispettore antincendio, e' fissato in  trentasette
anni il limite di eta' per la partecipazione del personale del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  appartenente  ai  ruoli  tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico-informatici. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'art.  2  della  legge  30  settembre
          2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005. 
              - La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e  di  controllo)  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  17   maggio   1997,   n.   113,
          supplemento ordinario. 
              - L'art. 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997
          e' il seguente: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - (Omissis). 
              6. La partecipazione ai concorsi indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  30  dicembre
          1998,  n.  505  (Regolamento  concernente   la   disciplina
          relativa al limite di eta'  per  l'accesso  al  profilo  di
          vigile dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco), abrogato dal  presente  regolamento,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n.  28
          e corretto con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          19 febbraio 1999, n. 41. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 20 maggio  1999,
          n.  187  (Regolamento  recante  norme  per  la   disciplina
          relativa al limite di eta'  per  l'accesso  al  profilo  di
          ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco),  abrogato  dal  presente
          regolamento, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          giugno 1999, n. 144. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 29 ottobre 2004,
          n. 296 (Regolamento recante la  disciplina  del  limite  di
          eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di
          direttore  antincendi,   area   funzionale   C,   posizione
          economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco), abrogato dal  presente  regolamento,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2004,  n.
          292. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62,
          88, 98, 109, 119 e 126 del citato  decreto  legislativo  n.
          217 del 2005: 
              «Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1.  L'assunzione
          dei vigili del fuoco avviene  mediante  pubblico  concorso,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Ferme restando le  riserve  previste  dall'art.  18,
          comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  e
          successive modificazioni,  e  dall'art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  609,  nei
          concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui  all'art.  13,
          comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  in
          favore di coloro che hanno  prestato  servizio  civile  nel
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata  al  venti
          per cento. La riserva di cui al predetto  decreto-legge  n.
          512 del 1996 opera in favore del personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che,  alla  data  di
          indizione  del  bando  di  concorso,  sia  iscritto   negli
          appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato  non
          meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
          sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
          altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi
          al corso di formazione sono  nominati  allievi  vigili  del
          fuoco. Si applicano, in quanto  compatibili,  gli  istituti
          giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 
              5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vigili
          del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
          e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
          il coniuge e  i  figli  superstiti,  nonche'  il  fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  deceduti   o   divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle   attivita'
          istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
          cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui  al
          comma 3. 
              6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          la  composizione  della  commissione  esaminatrice   e   le
          modalita' di formazione della graduatoria finale.». 
              «Art.  22  (Nomina  a  vice  ispettore  antincendi  per
          concorso pubblico: requisiti di partecipazione,  titoli  di
          preferenza e casi di esclusione).  -  1.  L'assunzione  dei
          vice ispettori antincendi di  cui  all'art.  21,  comma  1,
          lettera a), avviene mediante  pubblico  concorso  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d)  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore   ad
          indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
          corsi per il conseguimento del diploma universitario; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) altri requisiti generali per  la  partecipazione  ai
          pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza, fermi restando gli altri  titoli  preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice
          ispettori antincendi. Si applicano, in quanto  compatibili,
          gli  istituti  giuridici  ed  economici  previsti  per   il
          personale in prova.». 
              «Art.  41  (Accesso  al  ruolo  dei  direttivi).  -  1.
          L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  direttivi
          avviene mediante pubblico concorso per esami, con  facolta'
          di  far  precedere  le  prove  di   esame   da   forme   di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea  magistrale  in  ingegneria  o  architettura,
          fatta salva l'eventuale diversa denominazione  in  sede  di
          applicazione  del   regolamento   concernente   l'autonomia
          didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
          ottobre  2004,  n.  270,  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in  attuazione  dell'art.
          17,  comma  95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127;
          abilitazione all'esercizio della professione. In  relazione
          a particolari esigenze  dell'amministrazione,  puo'  essere
          richiesto nel  bando  di  concorso  anche  il  possesso  di
          diplomi di specializzazione; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione   al
          concorso  di  cui  al  comma  1,  i   diplomi   di   laurea
          specialistica in ingegneria e  architettura  rilasciati  in
          sede di attuazione  del  decreto  ministeriale  3  novembre
          1999,    n.    509,    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   ovvero    secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'art. 17, comma  95,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale e sono individuati i diplomi di specializzazione,  i
          titoli  di  dottorato  di  ricerca  e  gli   altri   titoli
          valutabili,  a  parita'  di  punteggio,   ai   fini   della
          formazione della graduatoria. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi  del
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  possesso  della
          laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti,  dei
          requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
          di indizione del  concorso,  abbia  compiuto  tre  anni  di
          effettivo  servizio  nel  ruolo  degli  ispettori   e   dei
          sostituti  direttori  antincendi,  oltre  al   periodo   di
          frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
          25.  Per  il  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi  con
          qualifica inferiore a  ispettore  antincendi  e'  richiesta
          un'anzianita' di servizio di almeno sette  anni  alla  data
          del bando di indizione del concorso. E'  ammesso  a  fruire
          della riserva il personale che, nell'ultimo  triennio,  non
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          sanzione pecuniaria. I posti  riservati,  non  coperti  per
          mancanza di vincitori,  sono  conferiti,  secondo  l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze  armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per  reati  non  colposi  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.». 
              «Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). -  1.
          L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  direttivi
          medici avviene mediante concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, con facolta' di far precedere le prove di  esame  da
          forme  di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al
          concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare   i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia,  fatta
          salva  l'eventuale  diversa  denominazione   in   sede   di
          applicazione  del   regolamento   concernente   l'autonomia
          didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
          ottobre  2004,  n.  270,  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in  attuazione  dell'art.
          17,  comma  95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127;
          abilitazione all'esercizio professionale  e  iscrizione  al
          relativo  albo.  In  relazione   a   particolari   esigenze
          dell'amministrazione, puo' essere richiesto  nel  bando  di
          concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione   al
          concorso  di  cui  al  comma  1,  i   diplomi   di   laurea
          specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di
          attuazione del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
          509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca, ovvero  secondo  l'ordinamento  didattico  vigente
          prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma  95,
          della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice, i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale, le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione
          e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale dei ruoli del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma  1,
          lettera d), e  degli  altri  requisiti  anche  attitudinali
          prescritti, con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  di
          almeno sette anni alla data  del  bando  di  indizione  del
          concorso. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,
          sono conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          direttori medici in prova.». 
              «Art.   62   (Accesso   al    ruolo    dei    direttivi
          ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla  qualifica  iniziale
          del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi  avviene  mediante
          concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea magistrale in  scienze  motorie  o  sportive,
          fatta salva l'eventuale diversa denominazione  in  sede  di
          applicazione  del   regolamento   concernente   l'autonomia
          didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
          ottobre  2004,  n.  270,  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in  attuazione  dell'art.
          17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione   al
          concorso  di  cui  al  comma  1,  i   diplomi   di   laurea
          specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
          sede di attuazione  del  decreto  ministeriale  3  novembre
          1999,    n.    509,    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca,  nonche'  i  diplomi  di
          laurea in scienze motorie, e i titoli  di  studio  ad  essi
          equiparati,  rilasciati  secondo  l'ordinamento   didattico
          vigente prima del suo adeguamento ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 95, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  e  delle
          relative disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice, i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale, le categorie dei titoli da ammettere a  valutazione
          e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale dei ruoli del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma  1,
          lettera d), e  degli  altri  requisiti  anche  attitudinali
          prescritti, con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo  di
          almeno sette anni alla data  del  bando  di  indizione  del
          concorso. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
          che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,
          sono conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai
          partecipanti al concorso risultati idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          direttori ginnico-sportivi in prova.». 
              «Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma
          restando la riserva di posti di cui all'art. 18,  comma  6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e
          di operatore  tecnico  avviene  mediante  selezione  tra  i
          cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio della scuola dell'obbligo,  facendo
          salvi gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
          attivita'; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Alla selezione non  sono  ammessi  coloro  che  sono
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente  organizzati  o  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3. Il numero dei posti conferibili per ciascun  settore
          di  attivita',  la  determinazione  e   le   modalita'   di
          svolgimento  delle  prove  di  esame  e  i  programmi  sono
          stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
          delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
          86, comma 2. 
              4.  I  candidati  sono   avviati   numericamente   alla
          selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante  dalle
          liste  delle   sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego
          territorialmente competenti. 
              5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
          tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere  le
          mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
          comparativa. 
              6. Possono essere nominati,  a  domanda,  operatori  od
          operatori  tecnici,  nell'ambito  delle  vacanze  organiche
          disponibili, il coniuge e i figli  superstiti,  nonche'  il
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle   attivita'
          istituzionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
          cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui  al
          comma 2. 
              7. Le disposizioni di cui  al  comma  6  si  applicano,
          altresi', al coniuge e  ai  figli  superstiti,  nonche'  al
          fratello, qualora unico superstite, degli  appartenenti  al
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inabili al servizio, per effetto di  ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali. 
              8. I candidati utilmente selezionati  sono  avviati  al
          servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata
          di sei mesi, conseguono la nomina  alla  qualifica  per  la
          quale sono stati selezionati, sulla base di  una  relazione
          del responsabile del  comando  o  dell'ufficio  presso  cui
          hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 
              9. I candidati  di  cui  al  comma  8  sono  ammessi  a
          ripetere, per una sola  volta,  il  periodo  di  prova,  su
          motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio  o
          del comando cui sono applicati.». 
              «Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice  collaboratore
          amministrativo-contabile).  -  1.  L'assunzione  dei   vice
          collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art.  97,
          comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
          grado  che  consente   l'iscrizione   ai   corsi   per   il
          conseguimento del diploma universitario; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3.  A  parita'  di  merito  l'appartenenza   al   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza, fermi restando gli altri  titoli  preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          collaboratori amministrativo-contabili in prova.». 
              «Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
          tecnico-informatico).   -   1.   L'assunzione   dei    vice
          collaboratori  tecnico-informatici  di  cui  all'art.  108,
          comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso  al
          quale possono partecipare i cittadini italiani in  possesso
          dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
          grado  che  consente   l'iscrizione   ai   corsi   per   il
          conseguimento del diploma universitario; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie dei titoli di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3.  A  parita'  di  merito  l'appartenenza   al   Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza, fermi restando gli altri  titoli  preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente. 
              4. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e dai corpi militarmente organizzati o che hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              5.  I  vincitori  del  concorso  sono   nominati   vice
          collaboratori tecnico-informatici in prova.». 
              «Art.   119   (Accesso   al   ruolo   dei    funzionari
          amministrativo-contabili direttori). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica    iniziale    del    ruolo    dei     funzionari
          amministrativo-contabili   direttori    avviene    mediante
          pubblico concorso per esami, con facolta' di far  precedere
          le prove di esame da una  prova  preliminare  di  carattere
          generale,  mediante  idonei  test,   il   cui   superamento
          costituisce  requisito   essenziale   per   la   successiva
          partecipazione al concorso medesimo.  Al  concorso  possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea magistrale tra quelle  indicate  nel  decreto
          ministeriale di cui al comma 2; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali  ad
          indirizzo   giuridico   ed   economico    prescritte    per
          l'ammissione al concorso di cui  al  comma  1,  individuate
          secondo le norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
          atenei.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso, i diplomi di laurea  specialistica  ad  indirizzo
          giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del
          decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  ovvero
          secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  prima  del  suo
          adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127,  e  delle   relative   disposizioni
          attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita'  di
          servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
          di indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire  della
          riserva il personale  che,  nel  triennio  precedente,  non
          abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave  della
          sanzione pecuniaria. I posti  riservati,  non  coperti  per
          mancanza di vincitori,  sono  conferiti,  secondo  l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6. I vincitori del concorso  sono  nominati  funzionari
          amministrativo-contabili vice direttori in prova.». 
              «Art.   126   (Accesso   al   ruolo   dei    funzionari
          tecnico-informatici  direttori).  -   1.   L'accesso   alla
          qualifica    iniziale    del    ruolo    dei     funzionari
          tecnico-informatici  direttori  avviene  mediante  pubblico
          concorso per esami, con facolta' di far precedere le  prove
          di esame da una prova preliminare  di  carattere  generale,
          mediante  idonei  test,  il  cui  superamento   costituisce
          requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al
          concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare   i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita dal  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) laurea magistrale tra quelle  indicate  nel  decreto
          ministeriale di cui al comma 2; 
              e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle
          disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,  n.
          53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno sono  indicate
          le classi delle lauree magistrali ad  indirizzo  tecnico  e
          informatico prescritte per l'ammissione al concorso di  cui
          al  comma  1,  individuate  secondo  le  norme  concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei. Sono  fatti  salvi,  ai
          fini dell'ammissione  al  concorso,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
          in sede di attuazione del decreto ministeriale  3  novembre
          1999,    n.    509,    del    Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   ovvero    secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'art. 17, comma  95,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
              3.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono previste le forme  dell'eventuale
          preselezione per la partecipazione al concorso  di  cui  al
          comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
          le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero  non
          inferiore  a  due,  la   composizione   della   commissione
          esaminatrice e i criteri di  formazione  delle  graduatoria
          finale. 
              4. Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti  e'
          riservato al personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e degli altri requisiti prescritti,  con  un'anzianita'  di
          servizio di almeno  sette  anni  alla  data  del  bando  di
          indizione del concorso. E' ammesso a fruire  della  riserva
          il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia
          riportato  una  sanzione  disciplinare  piu'  grave   della
          sanzione pecuniaria. I posti  riservati,  non  coperti  per
          mancanza di vincitori,  sono  conferiti,  secondo  l'ordine
          della graduatoria, ai partecipanti  al  concorso  risultati
          idonei. 
              5. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai corpi militarmente organizzati o  che  hanno  riportato
          condanna a pena detentiva per reati non colposi o che  sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              6. I vincitori del concorso  sono  nominati  funzionari
          tecnico-informatici vice direttori in prova.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 10 agosto
          2000, n. 246, e' il seguente: 
              «Art. 12 (Disposizioni in materia di  vigili  volontari
          discontinui). - (Omissis). 
              2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso  per
          l'arruolamento nel Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          prevede la partecipazione ai  concorsi  stessi,  a  domanda
          individuale, dei vigili volontari  discontinui  di  cui  al
          comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno  un  anno
          ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  5  del   citato   decreto
          legislativo n. 217  del  2005,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il  testo  dell'art.  21,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: 
              «Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1.  La
          nomina alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendi  si
          consegue: 
              a)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  pubblico   concorso,   per   esami,
          consistenti in  una  prova  scritta  e  un  colloquio,  con
          facolta' di far precedere le prove di esame  da  una  prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso  medesimo.  Un  sesto
          dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei  capi
          squadra e dei  capi  reparto  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio, per i quali si prescinde  dai  limiti  di
          eta'. I posti riservati non  coperti  sono  conferiti  agli
          altri concorrenti, seguendo l'ordine della  graduatoria  di
          merito; 
              b)  nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno,  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
          colloquio, riservato al personale del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative  in
          possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e  del
          titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).». 
              - Per il testo degli articoli 41, 53, 62, 119 e 126 del
          citato decreto legislativo n. 217 del 2005  si  veda  nelle
          note alle premesse.