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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 30-11-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese,  ed  in
particolare l'articolo 10; 
  Vista  la  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i  ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione); 
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012; 
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  europei  e  della
giustizia, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  contenute
nel presente decreto si applicano  ad  ogni  pagamento  effettuato  a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per: 
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito; 
    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per: 
    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; 
    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163; 
    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione; 
    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento
maggiorato di otto punti percentuali; 
    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento principali; 
    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata
entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le
imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»; 
    c) all'articolo 3, dopo  le  parole:  «interessi  moratori»  sono
inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1.  Gli  interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: 
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore
della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto
equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento; 
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data. 
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono
pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo
7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al
termine deve essere provata per iscritto. 
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,
quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del
contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine
deve essere provata per iscritto. 
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre
2003, n. 333; 
    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la
conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna
della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato
per iscritto. 
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal
presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli
importi scaduti.»; 
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori  sono
determinati nella  misura  degli  interessi  legali  di  mora.  Nelle
transazioni commerciali tra  imprese  e'  consentito  alle  parti  di
concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 7. 
  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato: 
    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun
semestre solare.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Risarcimento delle spese  di  recupero).  -  1.  Nei  casi
previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche  al  rimborso
dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente
corrisposte. 
  2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del
danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo'
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7(Nullita').  -  1.  Le  clausole  relative  al  termine  di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a  qualunque  titolo  previste  o  introdotte  nel
contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,  del
codice civile. 
  2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio
oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi
di recupero. 
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6. 
  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la
predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della
fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»; 
    h) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) di accertare la grave  iniquita',  ai  sensi  dell'articolo  7,
delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il
saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di
recupero e di inibirne l'uso.». 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'Articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'Articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 10 legge 11 novembre 2011,  n.
          180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa.  Statuto
          delle imprese),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          novembre 2011, n. 265, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Delega al Governo in materia di  disposizioni
          integrative e correttive del decreto legislativo 9  ottobre
          2002,  n.  231,  nonche'  differimento   di   termini   per
          l'esercizio di deleghe legislative in materia di  incentivi
          e di internazionalizzazione delle imprese). - 1. Il Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
          legislativo recante  modifiche  al  decreto  legislativo  9
          ottobre 2002, n. 231,  per  l'integrale  recepimento  della
          direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 16 febbraio 2011, sulla base dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a) contrasto degli effetti negativi  della  posizione
          dominante di imprese sui propri fornitori o  sulle  imprese
          subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di
          micro, piccole e medie imprese; 
                b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge
          10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini
          e intervenire in  prima  istanza  con  diffide  e  irrogare
          sanzioni relativamente a comportamenti  illeciti  messi  in
          atto da grandi imprese. 
              2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno
          1998, n. 192, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina
          di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta
          in  essere  ai  danni  delle   imprese,   con   particolare
          riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si  configura
          a   prescindere    dall'accertamento    della    dipendenza
          economica». 
              3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio,  di
          cui all'articolo 4,  comma  1,  della  presente  legge,  si
          applica anche ai casi di abuso di dipendenza  economica  di
          cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come
          modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo. 
              4. Alla legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  3,  comma  2,  alinea,  le  parole:
          «diciotto   mesi»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
          «trentaquattro mesi»; 
                b) all'articolo  12,  comma  2,  alinea,  le  parole:
          «diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «ventotto
          mesi».". 
              - La direttiva 2011/7/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          23 febbraio 2011, n. L 48. 
              - Il decreto legislativo  9  ot\tobre  2002  ,  n.  231
          (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 2002, n. 249. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 8  del  citato
          decreto legislativo n. 231 del 2002,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art.  3.  (Responsabilita'  del  debitore).  -  1.  Il
          creditore ha diritto alla  corresponsione  degli  interessi
          moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli  4  e
          5, salvo che  il  debitore  dimostri  che  il  ritardo  nel
          pagamento    del    prezzo     e'     stato     determinato
          dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa  a
          lui non imputabile.». 
              «Art. 8. (Tutela degli interessi collettivi). -  1.  Le
          associazioni di categoria degli imprenditori  presenti  nel
          Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),
          prevalentemente in rappresentanza  delle  piccole  e  medie
          imprese di tutti i settori produttivi  e  degli  artigiani,
          sono  legittimate  ad  agire,  a  tutela  degli   interessi
          collettivi, richiedendo al giudice competente: 
                a)  di  accertare  la  grave  iniquita',   ai   sensi
          dell'articolo 7, delle condizioni generali  concernenti  il
          termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori  o
          il risarcimento per i  costi  di  recupero  e  di  inibirne
          l'uso. 
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 
                c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento  su
          uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure  locale
          nei casi in cui  la  pubblicita'  del  provvedimento  possa
          contribuire a correggere  o  eliminare  gli  effetti  delle
          violazioni accertate. 
              2. L'inibitoria e' concessa,  quando  ricorrono  giusti
          motivi di  urgenza,  ai  sensi  degli  articoli  669-bis  e
          seguenti del codice di procedura civile. 
              3. In caso di inadempimento  degli  obblighi  stabiliti
          dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e  2,
          il giudice,  anche  su  domanda  dell'associazione  che  ha
          agito, dispone il pagamento di  una  somma  di  denaro,  da
          € 500 a € 1.100, per ogni giorno di ritardo,  tenuto  conto
          della gravita' del fatto.».