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DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-8-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista la  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  di  conversione  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare  l'articolo
1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della  delega
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.183,
per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al  30  giugno
2012; 
  Vista la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare  l'articolo
1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio
della predetta delega al 30 settembre 2012; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  successive  modificazioni,
recante disposizioni sul riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del
rapporto di lavoro del personale dipendente; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  recante  il
riordinamento del sistema degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, n. 97, e successive  modificazioni,  recante  approvazione  del
nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa; 
  Ritenuto necessario procedere, in attuazione della delega di cui al
citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  al  riordino
dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo  i  principi  di
cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 7 agosto 2012, n. 131; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, reso nella seduta del 25 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in  data
19 settembre 2012 e in data 25 settembre 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  dello
sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e
per la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione  della  Croce
                           Rossa italiana 
 
  1. Le funzioni esercitate dall'Associazione  italiana  della  Croce
rossa (CRI), di seguito denominata CRI,  di  cui  al  comma  4,  sono
trasferite,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2016,  alla  costituenda
Associazione  della  Croce  Rossa  italiana,  di  seguito  denominata
Associazione, promossa dai soci della CRI,  secondo  quanto  disposto
nello statuto di cui  all'articolo  3,  comma  2.  L'Associazione  e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo
II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro
nazionale, nonche' ((nella sezione organizzazioni di volontariato del
registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per
quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice  del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106)). L'Associazione e' di interesse  pubblico  ed
e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore  umanitario;  e'  posta
sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
  2. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale
di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale  quale
organizzazione di soccorso volontario conforme  alle  Convenzioni  di
Ginevra del 1949,  ai  relativi  protocolli  aggiuntivi,  di  seguito
denominati Convenzioni e protocolli,  ai  principi  fondamentali  del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito
denominato Movimento, nonche'  alle  risoluzioni  e  decisioni  degli
organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti  e  autorizzati
dai  predetti  atti.  La   Associazione   subentra   alla   CRI   nel
riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa
e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle  Societa'  di
Croce rossa e Mezzaluna Rossa,  assumendone  i  relativi  obblighi  e
privilegi. 
  3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni  tempo  l'osservanza  da
parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2. 
  4.  L'Associazione  e'  autorizzata  ad  esercitare   le   seguenti
attivita' d'interesse pubblico: 
    a)  organizzare  una  rete  di  volontariato  sempre  attiva  per
assicurare  allo  Stato  Italiano  l'applicazione,  per   quanto   di
competenza,  delle  Convenzioni  e  protocolli,   delle   risoluzioni
internazionali, nonche'  il  supporto  di  attivita'  ricomprese  nel
servizio nazionale di protezione civile; 
    b) collaborare con le societa' di  Croce  rossa  e  di  Mezzaluna
Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; 
    c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni  e
raccomandazioni degli organi della Croce  rossa  internazionale  alle
societa'  della  Croce  rossa  e  Mezzaluna   Rossa,   nel   rispetto
dell'ordinamento vigente; 
    d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e  in  conformita'  a
quanto   previsto   dalle   vigenti   convenzioni    e    risoluzioni
internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario
in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di  calamita'
e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale
e internazionale; 
    e)  svolgere   attivita'   umanitarie   presso   i   centri   per
l'identificazione e  l'espulsione  di  immigrati  stranieri,  nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli  immigrati
ed in particolare dei richiedenti asilo; 
    f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e
di  assistenza  dei  prigionieri  di  guerra,  degli  internati,  dei
dispersi, dei profughi, dei deportati e  rifugiati  e,  in  tempo  di
pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio  alle
forze dell'ordine; 
    g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed
all'estero, in  tempo  di  pace  o  di  grave  crisi  internazionale,
attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo  delle  Infermiere
volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; 
    h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e
all'estero, sentito il  Ministro  degli  affari  esteri,  secondo  le
regole determinate dal Movimento; 
    i) agire quale struttura  operativa  del  servizio  nazionale  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, in luogo della CRI; 
    l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
l'educazione  sanitaria,  la  cultura  della  protezione   civile   e
dell'assistenza alla persona; 
    m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo  in  Paesi
esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari  esteri
e con gli uffici del Ministro per la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione; 
    n) collaborare con i componenti del  Movimento  in  attivita'  di
sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; 
    o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria,  cosi'
come  intese   dalle   convenzioni   e   risoluzioni   degli   organi
internazionali della Croce rossa; 
    p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in  favore  dei  piu'
giovani, anche attraverso attivita' formative  presso  le  scuole  di
ogni ordine e grado; 
    q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del  diritto
internazionale umanitario nonche' i principi umanitari  ai  quali  si
ispira il Movimento; 
    r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della
cultura  della  donazione  di  sangue,  organi  e  tessuti   tra   la
popolazione e organizzare i donatori volontari,  nel  rispetto  della
normativa vigente e delle norme statutarie; 
    s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3
aprile 2001, n. 120, e successive  modificazioni,  nell'ambito  della
programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni  emanate
dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario
e per il personale civile all'uso di dispositivi  salvavita  in  sede
extra  ospedaliera  e  rilasciare  le  relative   certificazioni   di
idoneita' all'uso; 
    t) svolgere, nell'ambito della  programmazione  regionale  ed  in
conformita' alle disposizioni emanate  dalle  regioni,  attivita'  di
formazione  professionale,  di  formazione   sociale,   sanitaria   e
sociosanitaria, anche a favore delle  altre  componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile. 
  5. L'Associazione svolge ogni altro compito  previsto  dal  proprio
statuto. 
  6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita'  sanitarie
e socio sanitarie per il Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  puo'
sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni,  partecipare
a  gare  indette  da  pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  i
relativi contratti. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono
autorizzate   a   stipulare    convenzioni    prioritariamente    con
l'Associazione.  L'Associazione  e  le  sue  strutture   territoriali
possono  concorrere  all'erogazione  di  fondi   per   attivita'   di
volontariato, compresi quelli derivanti dalla  donazione  del  5  per
mille di cui alla  normativa  vigente  in  materia,  nonche'  per  la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata
a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  cooperazione  internazionale.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117)).