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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012, n. 175

Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012. (12G0197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2012
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-10-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato  a  Roma
il  18  febbraio  1984,  che  approva  modificazioni  al   Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica  italiana  e  la
Santa Sede; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n.  751,  concernente  l'esecuzione   dell'intesa   tra   l'autorita'
scolastica  italiana  e  la  Conferenza   episcopale   italiana   per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n.
202, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorita'  scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del
14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 
  Viste  le  comunicazioni   rese   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione  del  26   giugno   2012,   con   la   quale   il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca   e'   stato
autorizzato a sottoscrivere un'intesa,  definita  con  la  Conferenza
episcopale italiana,  in  materia  di  insegnamento  della  religione
cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Vista la nuova intesa per l'insegnamento della religione  cattolica
nelle scuole pubbliche firmata il 28  giugno  2012  fra  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  il  Presidente
della Conferenza episcopale italiana; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
  Piena e intera  esecuzione  e'  data  all'intesa  fra  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  il  Presidente
della  Conferenza  episcopale  italiana  per   l'insegnamento   della
religione cattolica nelle scuole  pubbliche,  firmata  il  28  giugno
2012, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1985,  n.  751,  gia'
modificata con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  giugno
1990, n. 202. L'intesa e' composta di 4 articoli ed  e'  allegata  al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 agosto 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 14, foglio n. 55 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre  1985,  n.   751   (Esecuzione   dell'intesa   tra
          l'autorita' scolastica italiana e la Conferenza  episcopale
          italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
          scuole  pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   20
          dicembre 1985, n. 299. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  giugno
          1990,  n.  202  (Esecuzione  dell'intesa  tra   l'autorita'
          scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per
          l'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle   scuole
          pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa
          esecutiva  in  Italia  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172.