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DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n.206, relativo alla G.U. 07/12/2012, n. 286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di gestione finanziaria  e  di  funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Rafforzamento  della  partecipazione  della  Corte  dei   conti   al
        controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). 
 
  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della  finanza  pubblica,
in particolare tra i livelli di governo statale  e  regionale,  e  di
garantire   il   rispetto   dei    vincoli    finanziari    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del
presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28,
81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo  della  Corte  dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7,  comma
7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. 
  2. ((annualmente)) le sezioni regionali di  controllo  della  Corte
dei conti trasmettono  ai  consigli  regionali  una  relazione  sulla
tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi  regionali
approvate   ((nell'anno))   precedente   e    sulle    tecniche    di
quantificazione degli oneri. 
  3.  Le  sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti
esaminano i  bilanci  preventivi  e  i  rendiconti  consuntivi  delle
regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario  nazionale,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1,  commi
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal  patto  di  stabilita'
interno,  dell'osservanza  del  vincolo  previsto   in   materia   di
indebitamento dall'articolo 119,  sesto  comma,  della  Costituzione,
della   sostenibilita'   dell'indebitamento   e    dell'assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri  economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci  preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i  relativi
allegati  sono  trasmessi  alle  competenti  sezioni   regionali   di
controllo della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
propria relazione. 
  4. Ai fini del comma 3, le sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti verificano altresi' che i  rendiconti  delle  regioni
tengano conto anche delle partecipazioni in  societa'  controllate  e
alle quali e'  affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la
collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla  regione,
nonche' dei  risultati  definitivi  della  gestione  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, dall'articolo 2, comma  12,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449. 
  5. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli  articoli
39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12  luglio  1934,
n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una  relazione  nella
quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in  merito  alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le misure di
correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine,
in  particolare,  di  assicurare  l'equilibrio  del  bilancio  e   di
migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.  La  decisione  di
parifica e la relazione sono trasmesse  al  presidente  della  giunta
regionale e al consiglio regionale. 
  ((6. Il presidente della regione trasmette ogni  dodici  mesi  alla
Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti  una  relazione
sul sistema dei controlli interni, adottata sulla  base  delle  linee
guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei  conti
e sui controlli effettuati nell'anno.)) 
  7.  Nell'ambito  della  verifica  di  cui   ai   commi   3   e   4,
l'accertamento,  da  parte  delle  competenti  sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti, di  squilibri  economico-finanziari,
della  mancata  copertura  di  spese,  della  violazione   di   norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione  finanziaria  o
del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per  le  amministrazioni  interessate  l'obbligo  di
adottare, entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  deposito
della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei  a  rimuovere
le irregolarita' e a ripristinare gli  equilibri  di  bilancio.  Tali
provvedimenti sono trasmessi  alle  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento. Qualora la regione non  provveda  alla  trasmissione
dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni  regionali  di
controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei  programmi
di spesa per i quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. (5) 
  8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo  della
Corte dei conti ai sensi dei commi  precedenti  sono  trasmesse  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze per le determinazioni di competenza. 
  9. Ciascun gruppo consiliare  dei  consigli  regionali  approva  un
rendiconto di esercizio  annuale,  strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale, con indicazione del titolo del trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati. 
  9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari
delle  regioni  che  adottano,  o  abbiano  adottato,  il  piano   di
stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  approvato  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo
di rotazione per la concessione  di  anticipazioni  alle  regioni  in
situazione  di  squilibrio  finanziario»,  finalizzato  a   concedere
anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei  disavanzi  e
dei debiti fuori bilancio  accertati,  nonche'  per  il  concorso  al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del  citato  piano  di
stabilizzazione  finanziaria  ovvero  per  la  regione  Campania   al
finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16
del  decreto  legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, da emanare  entro  il  termine  del  31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del Fondo. 
  9-quater. Alla copertura degli  oneri  derivanti  per  l'anno  2013
dalle disposizioni di cui ai commi  9-bis  e  9-ter,  si  provvede  a
valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  4,
comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato  dalle
somme del Fondo rimborsate dalle regioni. 
  9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in  presenza  di
eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa  un'anticipazione
a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire
secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
  9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di  cuial  comma
9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano  stesso,  e'
completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati
nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.  Per  le  restanti
regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque
anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria.
Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo  1
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  10. Il rendiconto e' trasmesso  da  ciascun  gruppo  consiliare  al
presidente del consiglio regionale, che lo  trasmette  al  presidente
della regione. Entro sessanta giorni dalla  chiusura  dell'esercizio,
il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
perche' si pronunci, nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento,
sulla  regolarita'  dello  stesso  con  apposita  delibera,  che   e'
trasmessa al presidente della regione per il  successivo  inoltro  al
presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.  In
caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto
di  esercizio  si  intende  comunque  approvato.  Il  rendiconto  e',
altresi', pubblicato in allegato al conto  consuntivo  del  consiglio
regionale e nel sito istituzionale della regione. (5) 
  11. Qualora la competente  sezione  regionale  di  controllo  della
Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio  del  gruppo
consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello  stesso  non
sia  conforme  alle  prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente
articolo,  trasmette,  entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   del
rendiconto, al presidente della regione una  comunicazione  affinche'
si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un  termine  non
superiore  a  trenta  giorni.  La  comunicazione  e'   trasmessa   al
presidente del consiglio regionale per i  successivi  adempimenti  da
parte del gruppo consiliare interessato e  sospende  il  decorso  del
termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non
provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade,  per
l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da  parte  del
consiglio regionale. La decadenza di cui al presente  comma  comporta
l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del  bilancio  del
consiglio regionale e non rendicontate. (5) 
  12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di  cui  al  comma  11
conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il  termine
individuato ai sensi del  comma  10,  ovvero  alla  delibera  di  non
regolarita' del  rendiconto  da  parte  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. ((Avverso le delibere della  Sezione
regionale di controllo della Corte dei  conti,  di  cui  al  presente
comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei
conti in speciale composizione, con le  forme  e  i  termini  di  cui
all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267.)) (5) 
  13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento  alle  disposizioni  del
presente articolo entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. (5) 
  17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6  marzo  2014,
n. 39 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2014, n. 12), ha dichiarato: 
  -  "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla  parte  in  cui  si
riferisce al  controllo  dei  bilanci  preventivi  e  dei  rendiconti
consuntivi delle Regioni"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  10,  primo
periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole
«che lo trasmette al presidente della Regione»"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  10,  secondo
periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole
«al presidente della regione per il successivo inoltro»"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  11,  primo
periodo, nella parte in cui prevede il  «presidente  della  regione»,
anziche' il «presidente del consiglio regionale»"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  11,  terzo
periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012"; 
  - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  11,  quarto
periodo, del decreto-legge n.  174  del  2012,  nella  parte  in  cui
prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute  a  carico  del
bilancio del consiglio regionale e  non  rendicontate  consegue  alla
«decadenza  di  cui   al   presente   comma»,   anziche'   all'omessa
regolarizzazione di cui allo stesso comma 11"; 
  - "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  12,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, la' dove prevede che «La  decadenza  e
l'obbligo di restituzione di cui al  comma  11  conseguono»  anziche'
prevedere  che  «L'obbligo  di  restituzione  di  cui  al  comma   11
consegue»"; 
  - "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  16,  del
decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni
a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di
adeguare il  proprio  ordinamento  alle  disposizioni  dei  commi  7,
limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci
preventivi e dei  rendiconti  consuntivi  delle  Regioni;  10,  primo
periodo, limitatamente alle parole «che lo  trasmette  al  presidente
della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente  alle  parole  «al
presidente della  regione  per  il  successivo  inoltro»;  11,  primo
periodo, nella parte in cui prevede il  «presidente  della  regione»,
anziche' il « < i > presidente < /i > del consiglio  regionale»;  11,
terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte  in  cui  prevede  che
l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del  bilancio  del
consiglio regionale e non rendicontate consegue  alla  «decadenza  di
cui al presente comma», anziche' all'omessa regolarizzazione  di  cui
allo stesso comma 11; 12,  la'  dove  prevede  che  «La  decadenza  e
l'obbligo di restituzione di cui al  comma  11  conseguono»  anziche'
prevedere  che  «L'obbligo  di  restituzione  di  cui  al  comma   11
consegue»".