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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (12G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in  particolare  l'articolo
17, comma 3; 
  Vista la  legge  12  luglio  2011,  n.  112,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza»   ed   in
particolare l'articolo 5, comma  2,  che  prevede  l'adozione  di  un
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta
dell'Autorita'    garante,    per    disciplinare    l'organizzazione
dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio,  nonche'  la  gestione
delle spese; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  ed  in
particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010; 
  Vista la determinazione  adottata  d'intesa  dal  Presidente  della
Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della  Repubblica  in
data 29 novembre 2011, con la quale il dott.  Vincenzo  Spadafora  e'
nominato   titolare   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012; 
  Sulla   proposta   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia    e
l'adolescenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto, sono denominati: 
    a)  «legge»:  la  legge  12  luglio  2011,  n.  112,   istitutiva
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; 
  b) «Garante»: l' Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza
istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge; 
  c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge; 
  d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita'  di  livello  dirigenziale
((...)) generale di cui all'articolo 5, della legge; 
  e) «Conferenza»:  la  Conferenza  nazionale  per  la  garanzia  dei
diritti  dell'infanzia  e   dell'adolescenza   istituita   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge; 
  f) «Consulta»: la Consulta nazionale  delle  associazioni  e  delle
organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto; 
  g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo  9,
del presente decreto. 
  ((g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello dirigenziale; 
  g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa  di  livello  non
dirigenziale)).