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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (12G0181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/2012
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 3-10-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare  l'articolo
44, recante delega al Governo per il riassetto della  disciplina  del
processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e'  previsto  che  il
Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14,  numero
2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto
26 giugno 1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 8 luglio  2009,  con  la  quale  il  Governo,
avvalendosi della facolta' di cui all'articolo  14,  numero  2),  del
citato testo unico n. 1054 del 1924,  ha  commesso  al  Consiglio  di
Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  23
luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  di  attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno
2009, n. 69, il quale prevede che: "entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,  possono
ad  essi  essere  apportate  le   correzioni   e   integrazioni   che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  lo  stesso
procedimento e in base  ai  medesimi  principi  e  criteri  direttivi
previsti per l'emanazione degli originari decreti"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  6
ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata
nella sua composizione; 
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente:
"Disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, recante codice  del  processo  amministrativo  a
norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69."; 
  Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni  ed
integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta
commissione  speciale  e  trasmesso  al  Governo  con  la  nota   del
Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2012; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Considerato che sono state ottemperate le  condizioni  poste  dalle
Commissioni  parlamentari  tenendo  conto  dei  limiti  della  delega
conferita ed in ossequio ai principi generali che informano  l'intero
sistema  giuridico  processuale  italiano  e  all'articolo  81  della
Costituzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 settembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
            al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 
 
  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        " 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo
14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari."; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis. La competenza territoriale relativa al  provvedimento
da cui deriva l'interesse a  ricorrere  attrae  a  se'  anche  quella
relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne  che
si tratti di atti normativi  o  generali,  per  la  cui  impugnazione
restano  fermi   gli   ordinari   criteri   di   attribuzione   della
competenza."; 
    b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
      "Art.  15  (Rilievo  dell'incompetenza)  -  1.  Il  difetto  di
competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non  e'  decisa  in
primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se  dedotto
con specifico motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,
in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 
      2. In ogni caso il giudice decide  sulla  competenza  prima  di
provvedere sulla domanda cautelare e, se  non  riconosce  la  propria
competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. 
      3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto  di  competenza
puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in
giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia
immediata sulla questione di competenza. Si osserva  il  procedimento
di cui all'articolo 87, comma 3. 
      4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai  commi
2 e 3.  Se  dichiara  la  propria  incompetenza,  indica  il  giudice
ritenuto competente. Se, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta  davanti
al giudice dichiarato competente, il  processo  continua  davanti  al
nuovo giudice. Salvo quanto previsto  al  comma  6,  la  riassunzione
preclude  alla  parte  che  l'ha  effettuata  la   proposizione   del
regolamento di competenza. 
      5. L'ordinanza che pronuncia sulla  competenza  senza  decidere
sulla  domanda  cautelare  e'  impugnabile  esclusivamente   con   il
regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice  dinanzi
al quale la causa e' riassunta, se ritiene  di  essere  a  sua  volta
incompetente,  richiede  d'ufficio  il  regolamento  di   competenza.
L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda  cautelare
puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei  modi
ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si  impugna
quella sulla domanda cautelare. 
      6.  In  pendenza  del  regolamento  di  competenza  la  domanda
cautelare  si   propone   al   giudice   indicato   come   competente
nell'ordinanza di cui al comma 4, che  decide  in  ogni  caso,  fermo
restando quanto disposto dal comma 7. 
      7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato
incompetente perdono efficacia alla scadenza del  termine  di  trenta
giorni dalla data  di  pubblicazione  dell'ordinanza  che  regola  la
competenza. 
      8. La domanda  cautelare  puo'  essere  riproposta  al  giudice
dichiarato competente. 
      9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche  ai
provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di
decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui  all'articolo
47, comma 2."; 
    c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 16 (Regolamento di competenza) -  1.  Il  regolamento  di
competenza e' proposto con istanza notificata alle  altre  parti  nel
termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di  trenta  giorni
dalla notificazione ovvero di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'ordinanza che  pronuncia  sulla  competenza  ed  e'  depositato,
unitamente a copia degli atti utili al fine del  decidere,  entro  il
termine  di  cui  all'articolo  45  ridotto  alla  meta'  presso   la
segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento  richiesto
di ufficio, ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  5,  l'ordinanza  e'
immediatamente  trasmessa  al  Consiglio  di  Stato  a   cura   della
segreteria e comunicata alle parti. 
      2. Il Consiglio di Stato decide  con  ordinanza  in  camera  di
consiglio, previo avviso della  fissazione  della  medesima,  inviato
almeno dieci giorni prima  ai  difensori  che  si  siano  costituiti.
L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il  caso
di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che  definisce  il  giudizio,  salvo
diversa statuizione  espressa  nella  sentenza.  Al  procedimento  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 
      3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio  di  Stato,
in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62,  comma
4, vincola i tribunali amministrativi regionali.  Se  viene  indicato
come competente un tribunale diverso da  quello  adito,  il  giudizio
deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
notificazione dell'ordinanza che pronuncia  sul  regolamento,  ovvero
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione."; 
    d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura
civile" sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  tenendo  anche  conto  del
rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo
3, comma 2 "; 
    e) all'articolo 34, comma 1,  lett.  c),  dopo  le  parole:  "del
codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al
rilascio di un provvedimento richiesto e' esercitata, nei  limiti  di
cui  all'articolo  31,  comma  3,   contestualmente   all'azione   di
annullamento del provvedimento di diniego  o  all'azione  avverso  il
silenzio"; 
    f) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente: 
      "Articolo 40 (Contenuto del  ricorso)  -  1.  Il  ricorso  deve
contenere distintamente: 
        a)  gli  elementi  identificativi  del  ricorrente,  del  suo
difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
        b) l'indicazione dell'oggetto  della  domanda,  ivi  compreso
l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e  la  data  della
sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; 
        c) l'esposizione sommaria dei fatti; 
        d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; 
        e) l'indicazione dei mezzi di prova; 
        f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; 
        g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in  giudizio
personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso,
della procura speciale. 
      2. I motivi proposti in violazione del  comma  1,  lettera  d),
sono inammissibili."; 
    g) all'articolo 55, comma 13, le parole :  "commi  5  e  6"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 4"; 
    h) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata  anche
d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma  2,
13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4,  e  55,  comma  13.  Se  rileva  la
violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2,  42,  comma  4  e  55,
comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone  la
questione al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo  16,
comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale  amministrativo
regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure  cautelari
emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma
6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,
comma 8."; 
    i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto
comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo"; 
    l) all'articolo 85, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      "8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di
cui all'articolo 87, comma 3."; 
    m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45"; 
    n) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro
II, titolo II, in quanto applicabili."; 
    o) all'articolo 99, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "L'adunanza plenaria,  qualora  ne  ravvisi  l'opportunita',
puo' restituire gli atti alla sezione."; 
    p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo le parole: "o  riforma  la  sentenza"  sono
inserite le seguenti: "o l'ordinanza"; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3.  Le  parti  devono  riassumere  il  processo  con   ricorso
notificato  nel  termine   perentorio   di   novanta   giorni   dalla
notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della  sentenza  o
dell'ordinanza."; 
    q) all'articolo 111, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: 
      "Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte
di cassazione."; 
    r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di  governo
degli  enti  locali  e  quelli  connessi,  che  riguardano  la   loro
formazione e il loro funzionamento;"; 
    s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        "1. I provvedimenti immediatamente  lesivi  del  diritto  del
ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio  per
le elezioni comunali, provinciali e regionali e per  il  rinnovo  dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia  sono  impugnabili
innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel  termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione,  ovvero
dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 
        2. Gli atti  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  sono
impugnati alla conclusione del procedimento  unitamente  all'atto  di
proclamazione degli eletti."; 
      2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede"  sono
inserite  le  seguenti:  "a  pubblicarlo  sul  sito  internet   della
giustizia amministrativa e"; 
      3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede"  sono
inserite  le  seguenti:  "a  pubblicarlo  nel  sito  internet   della
giustizia amministrativa e"; 
    t)  all'articolo  133,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le
seguenti: "dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa,"; 
      2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite  le
seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emanati
ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992"; 
    u) all'articolo 135, comma 1, lettera e),  dopo  le  parole:  "n.
225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e
le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5,  commi  2  e  4  della
medesima legge n. 225 del 1992"; 
    v) all'articolo 136, dopo il comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei  suoi
ausiliari, del  personale  degli  uffici  giudiziari  e  delle  parti
possono essere sottoscritti con firma digitale.". 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo dell'articolo  44  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile), pubblicata nella  Gazz.  Uff.  19  giugno
          2009, n. 140, S.O: 
              "Art. 44. Delega al  Governo  per  il  riassetto  della
          disciplina del processo amministrativo. 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi  per  il  riassetto  del  processo
          avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
          di Stato,  al  fine  di  adeguare  le  norme  vigenti  alla
          giurisprudenza   della   Corte   costituzionale   e   delle
          giurisdizioni superiori, di coordinarle con  le  norme  del
          codice  di  procedura  civile  in  quanto  espressione   di
          principi generali e di assicurare la  concentrazione  delle
          tutele. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1,  oltre  che
          ai principi e criteri direttivi di cui  all'  articolo  20,
          comma 3, della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  in  quanto
          applicabili, si attengono ai seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)   assicurare   la   snellezza,   concentrazione   ed
          effettivita' della tutela, anche al fine  di  garantire  la
          ragionevole durata del processo, anche mediante il  ricorso
          a  procedure  informatiche  e   telematiche,   nonche'   la
          razionalizzazione  dei  termini  processuali,  l'estensione
          delle funzioni istruttorie esercitate in forma  monocratica
          e  l'individuazione  di  misure,  anche   transitorie,   di
          eliminazione dell'arretrato; 
              b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 
              1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
          giudice   amministrativo,   anche   rispetto   alle   altre
          giurisdizioni; 
              2)  riordinando  i  casi  di  giurisdizione  estesa  al
          merito, anche mediante soppressione delle  fattispecie  non
          piu' coerenti con l'ordinamento vigente; 
              3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
          di decadenza o prescrizione delle azioni  esperibili  e  la
          tipologia dei provvedimenti del giudice; 
              4) prevedendo le pronunce dichiarative,  costitutive  e
          di condanna idonee a  soddisfare  la  pretesa  della  parte
          vittoriosa; 
              c) procedere alla  revisione  e  razionalizzazione  dei
          riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
          salvi quelli  previsti  dalle  norme  di  attuazione  dello
          statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; 
              d) razionalizzare e unificare le norme vigenti  per  il
          processo   amministrativo   sul   contenzioso   elettorale,
          prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,  di
          tutti i termini processuali,  il  deposito  preventivo  del
          ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
          introducendo  la  giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo  nelle  controversie  concernenti  atti  del
          procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
          rinnovo della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
          camera  di  consiglio  che  consenta  la  risoluzione   del
          contenzioso  in  tempi  compatibili  con  gli   adempimenti
          organizzativi del procedimento elettorale e con la data  di
          svolgimento delle elezioni; 
              e)  razionalizzare  e  unificare  la  disciplina  della
          riassunzione del processo e dei relativi termini,  anche  a
          seguito  di  sentenze  di  altri  ordini   giurisdizionali,
          nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi  regionali
          o del Consiglio  di  Stato  che  dichiarano  l'incompetenza
          funzionale; 
              f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
          quella  ante  causam,  nonche'  il  procedimento  cautelare
          innanzi al giudice amministrativo in caso  di  ricorso  per
          cassazione avverso le  sentenze  del  Consiglio  di  Stato,
          prevedendo che: 
              1) la domanda di  tutela  interinale  non  puo'  essere
          trattata fino a quando il ricorrente non  presenta  istanza
          di fissazione di udienza per la trattazione del merito; 
              2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
          introduttivo  del  giudizio  e'  notificato  e  depositato,
          unitamente alla relativa istanza di fissazione  di  udienza
          per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
          previsti dalla legge o, in difetto di  essi,  nei  sessanta
          giorni dalla istanza cautelare,  perdendo  altrimenti  ogni
          effetto la concessa tutela interinale; 
              3) nel caso di accoglimento  della  domanda  cautelare,
          l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata
          e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine  di  un
          anno; 
              g)   riordinare   il   sistema   delle    impugnazioni,
          individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
          quelle del processo di  primo  grado,  e  disciplinando  la
          concentrazione  delle  impugnazioni,  l'effetto  devolutivo
          dell'appello, la proposizione di nuove  domande,  prove  ed
          eccezioni. 
              3. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  abrogano
          espressamente tutte le disposizioni riordinate o  con  essi
          incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo  15
          delle disposizioni sulla  legge  in  generale  premesse  al
          codice civile,  e  dettano  le  opportune  disposizioni  di
          coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e'  acquisito
          il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari.  I  pareri   sono   resi   entro
          quarantacinque  giorni  dalla   richiesta.   Decorso   tale
          termine, i decreti possono essere  emanati  anche  senza  i
          predetti pareri.  Ove  il  Governo,  nell'attuazione  della
          delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
          facolta' di cui all' articolo  14,  numero  2°,  del  testo
          unico sul Consiglio di Stato, di cui al  regio  decreto  26
          giugno  1924,  n.  1054,  il  Consiglio   di   Stato   puo'
          utilizzare,   al   fine   della   stesura   dell'articolato
          normativo,   magistrati   di    tribunale    amministrativo
          regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
          e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
          propria attivita' a titolo  gratuito  e  senza  diritto  al
          rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
          Stato non e' acquisito il parere dello  stesso.  Entro  due
          anni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  1,  possono  ad  essi  essere
          apportate le correzioni e integrazioni  che  l'applicazione
          pratica  renda  necessarie  od  opportune,  con  lo  stesso
          procedimento e in  base  ai  medesimi  principi  e  criteri
          direttivi  previsti  per   l'emanazione   degli   originari
          decreti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6. All' articolo 1, comma 309, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311, dopo  le  parole:  «tribunali  amministrativi
          regionali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ivi  comprese
          quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per  lo
          smaltimento dell'arretrato e per il  miglior  funzionamento
          del processo amministrativo».". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  4,  del
          regio decreto 26 giugno 1924,  n.  1054  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato
          nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158: 
              "Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto  1907,  n.
          638) - Il Consiglio di Stato: 
              1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
          di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri  del
          Re; 
              2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.". 
              Il  decreto  legislativo  2   luglio   2010,   n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  7  luglio
          2010, n. 156, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.   195
          (Disposizioni  correttive   ed   integrative   al   decreto
          legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del
          processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma  4,
          della legge 18 giugno 2009, n.  69),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 13,  15,  16,  26,
          34, 40, 55, 62, 76, 85, 96, 98, 99,105, 111, 119,  129,133,
          135, 136 del codice del  processo  amministrativo,  di  cui
          all'allegato 1 al citato decreto  legislativo  n.  104  del
          2010, come modificati dal presente decreto: 
              "Art. 13. Competenza territoriale inderogabile 
              1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti,  atti,
          accordi o comportamenti  di  pubbliche  amministrazioni  e'
          inderogabilmente  competente  il  tribunale  amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione territoriale esse  hanno
          sede. Il tribunale  amministrativo  regionale  e'  comunque
          inderogabilmente competente sulle controversie  riguardanti
          provvedimenti, atti, accordi o comportamenti  di  pubbliche
          amministrazioni  i  cui  effetti  diretti   sono   limitati
          all'ambito territoriale della regione in cui  il  tribunale
          ha sede. 
              2. Per le controversie riguardanti pubblici  dipendenti
          e'  inderogabilmente  competente  il  tribunale  nella  cui
          circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio. 
              3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per
          gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del
          Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a
          carattere  ultra  regionale,  il  tribunale  amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto. 
              4.  La  competenza  di  cui  al  presente  articolo   e
          all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure
          cautelari. 
              4-bis.   La   competenza   territoriale   relativa   al
          provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere  attrae
          a se' anche quella relativa  agli  atti  presupposti  dallo
          stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi
          o generali, per  la  cui  impugnazione  restano  fermi  gli
          ordinari criteri di attribuzione della competenza." 
              "Art. 15. Rilievo dell'incompetenza 
              1. Il  difetto  di  competenza  e'  rilevato  d'ufficio
          finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei  giudizi
          di impugnazione esso e' rilevato se dedotto  con  specifico
          motivo avverso il capo della pronuncia  impugnata  che,  in
          modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 
              2. In ogni caso  il  giudice  decide  sulla  competenza
          prima di provvedere  sulla  domanda  cautelare  e,  se  non
          riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli  13
          e 14, non decide sulla stessa. 
              3. In mancanza di  domanda  cautelare,  il  difetto  di
          competenza puo' essere eccepito entro il  termine  previsto
          per la costituzione in giudizio.  Il  presidente  fissa  la
          camera  di  consiglio  per  la  pronuncia  immediata  sulla
          questione di competenza. Si osserva il procedimento di  cui
          all'articolo 87, comma 3. 
              4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi  di  cui
          ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica
          il giudice ritenuto competente. Se, nel termine  perentorio
          di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza,  la
          causa  e'   riassunta   davanti   al   giudice   dichiarato
          competente, il processo continua davanti al nuovo  giudice.
          Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione  preclude
          alla  parte  che  l'ha  effettuata  la   proposizione   del
          regolamento di competenza. 
              5. L'ordinanza che  pronuncia  sulla  competenza  senza
          decidere   sulla   domanda   cautelare    e'    impugnabile
          esclusivamente con il  regolamento  di  competenza  di  cui
          all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale  la  causa  e'
          riassunta, se ritiene di essere a sua  volta  incompetente,
          richiede   d'ufficio   il   regolamento   di    competenza.
          L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla  domanda
          cautelare  puo'  essere  impugnata   col   regolamento   di
          competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con  la
          pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla  domanda
          cautelare. 
              6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda
          cautelare si propone al giudice  indicato  come  competente
          nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni  caso,
          fermo restando quanto disposto dal comma 7. 
              7. I provvedimenti cautelari  pronunciati  dal  giudice
          dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del
          termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'ordinanza che regola la competenza. 
              8. La  domanda  cautelare  puo'  essere  riproposta  al
          giudice dichiarato competente. 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8  si  applicano
          anche ai provvedimenti cautelari  pronunciati  dal  giudice
          privato del potere di decidere  il  ricorso  dall'ordinanza
          presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2." 
              "Art. 16. Regolamento di competenza 
              1. Il regolamento di competenza e' proposto con istanza
          notificata alle altre parti nel termine, perentorio  e  non
          soggetto   a   dimezzamento,   di   trenta   giorni   dalla
          notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione
          dell'ordinanza  che  pronuncia  sulla  competenza   ed   e'
          depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del
          decidere, entro il termine di cui all'articolo  45  ridotto
          alla meta' presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel
          caso  di  regolamento  richiesto  di  ufficio,   ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 5,  l'ordinanza  e'  immediatamente
          trasmessa al Consiglio di Stato a cura della  segreteria  e
          comunicata alle parti. 
              2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera
          di  consiglio,  previo  avviso   della   fissazione   della
          medesima, inviato almeno dieci giorni  prima  ai  difensori
          che si siano costituiti. L'ordinanza provvede  anche  sulle
          spese  del  regolamento  salvo  il  caso   di   regolamento
          richiesto d'ufficio.  La  pronuncia  sulle  spese  conserva
          efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio,
          salvo  diversa  statuizione  espressa  nella  sentenza.  Al
          procedimento  si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 55, commi da 5 a 8. 
              3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio  di
          Stato, in  sede  di  regolamento  o  di  appello  ai  sensi
          dell'articolo   62,   comma   4,   vincola   i    tribunali
          amministrativi regionali. Se viene indicato come competente
          un tribunale diverso da  quello  adito,  il  giudizio  deve
          essere riassunto nel termine perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  notificazione  dell'ordinanza  che   pronuncia   sul
          regolamento,  ovvero  entro  sessanta  giorni   dalla   sua
          pubblicazione." 
              "Art. 26. Spese di giudizio 
              1. Quando emette una  decisione,  il  giudice  provvede
          anche sulle spese del giudizio, secondo  gli  articoli  91,
          92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
          anche conto  del  rispetto  dei  principi  di  chiarezza  e
          sinteticita' di cui all'articolo 3, comma  2  del  presente
          decreto. 
              2. Il giudice condanna d'ufficio la  parte  soccombente
          al pagamento di una  sanzione  pecuniaria,  in  misura  non
          inferiore al  doppio  e  non  superiore  al  quintuplo  del
          contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
          giudizio, quando la parte soccombente ha agito o  resistito
          temerariamente  in  giudizio.  Al  gettito  delle  sanzioni
          previste dal presente comma si applica l'articolo 15  delle
          norme di attuazione." 
              "Art. 34. Sentenze di merito 
              1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice,  nei
          limiti della domanda: 
              a)  annulla  in  tutto  o  in  parte  il  provvedimento
          impugnato; 
              b)  ordina  all'amministrazione,  rimasta  inerte,   di
          provvedere entro un termine; 
              c) condanna al pagamento di una somma di denaro,  anche
          a titolo di  risarcimento  del  danno,  all'adozione  delle
          misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva
          dedotta in giudizio e dispone  misure  di  risarcimento  in
          forma specifica ai  sensi  dell'articolo  2058  del  codice
          civile. L'azione di condanna a rilascio di un provvedimento
          richiesto e' proposta, nei limiti di cui  all'articolo  31,
          comma 3, contestualmente  all'azione  di  annullamento  del
          provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio; 
              d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo
          atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato; 
              e) dispone le misure idonee ad assicurare  l'attuazione
          del giudicato e delle pronunce  non  sospese,  compresa  la
          nomina di un commissario ad acta, che puo'  avvenire  anche
          in sede di cognizione con  effetto  dalla  scadenza  di  un
          termine assegnato per l'ottemperanza. 
              2. In nessun  caso  il  giudice  puo'  pronunciare  con
          riferimento a poteri amministrativi non ancora  esercitati.
          Salvo quanto previsto dal comma  3  e  dall'  articolo  30,
          comma 3, il giudice non puo' conoscere  della  legittimita'
          degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto  impugnare  con
          l'azione di annullamento di cui all' articolo 29. 
              3. Quando, nel corso del giudizio,  l'annullamento  del
          provvedimento impugnato  non  risulta  piu'  utile  per  il
          ricorrente, il giudice accerta  l'illegittimita'  dell'atto
          se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. 
              4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo',  in
          mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in
          base ai quali  il  debitore  deve  proporre  a  favore  del
          creditore il  pagamento  di  una  somma  entro  un  congruo
          termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non
          adempiono agli obblighi  derivanti  dall'accordo  concluso,
          con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV,  possono
          essere chiesti la determinazione della somma dovuta  ovvero
          l'adempimento degli obblighi ineseguiti. 
              5. Qualora  nel  corso  del  giudizio  la  pretesa  del
          ricorrente  risulti  pienamente  soddisfatta,  il   giudice
          dichiara cessata la materia del contendere.". 
              "Art. 40. Contenuto del ricorso 
              1. Il ricorso deve contenere distintamente: 
              a) gli elementi identificativi del ricorrente, del  suo
          difensore e delle parti nei cui  confronti  il  ricorso  e'
          proposto; 
              b)  l'indicazione  dell'oggetto  della   domanda,   ivi
          compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato,
          e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque
          della sua conoscenza; 
              c) l'esposizione sommaria dei fatti; 
              d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; 
              e) l'indicazione dei mezzi di prova; 
              f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; 
              g) la sottoscrizione del ricorrente,  se  esso  sta  in
          giudizio   personalmente,   oppure   del   difensore,   con
          indicazione, in questo caso, della procura speciale. 
              2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera
          d), sono inammissibili." 
              "Art. 55. Misure cautelari collegiali 
              1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio
          grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere
          alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione  di  misure
          cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via
          provvisoria, che appaiono,  secondo  le  circostanze,  piu'
          idonee  ad  assicurare  interinalmente  gli  effetti  della
          decisione  sul  ricorso,  il  collegio  si  pronuncia   con
          ordinanza emessa in camera di consiglio. 
              2. Qualora  dalla  decisione  sulla  domanda  cautelare
          derivino effetti irreversibili, il collegio  puo'  disporre
          la   prestazione   di   una   cauzione,   anche    mediante
          fideiussione, cui subordinare la concessione o  il  diniego
          della misura cautelare. La concessione o il  diniego  della
          misura cautelare non puo'  essere  subordinata  a  cauzione
          quando la domanda cautelare attenga a diritti  fondamentali
          della  persona  o  ad  altri  beni  di   primario   rilievo
          costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione  ne
          indica l'oggetto, il modo di prestarla e il  termine  entro
          cui la prestazione va eseguita. 
              3. La domanda cautelare puo'  essere  proposta  con  il
          ricorso di merito o con distinto  ricorso  notificato  alle
          altre parti. 
              4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'
          presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di  merito,
          salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. 
              5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia  nella
          prima camera di consiglio successiva  al  ventesimo  giorno
          dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
          notificazione e, altresi', al decimo  giorno  dal  deposito
          del  ricorso.  Le  parti  possono  depositare   memorie   e
          documenti fino a due giorni liberi prima  della  camera  di
          consiglio. 
              6. Ai fini del giudizio cautelare, se la  notificazione
          e' effettuata a mezzo del servizio postale, il  ricorrente,
          se non e' ancora in possesso  dell'avviso  di  ricevimento,
          puo' provare la data di perfezionamento della notificazione
          producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio
          di monitoraggio  della  corrispondenza  nel  sito  internet
          delle poste. E' fatta salva la prova contraria. 
              7.  Nella  camera  di  consiglio   le   parti   possono
          costituirsi e i difensori  sono  sentiti  ove  ne  facciano
          richiesta. La trattazione si svolge  oralmente  e  in  modo
          sintetico. 
              8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni,  puo'
          autorizzare  la  produzione  in  camera  di  consiglio   di
          documenti, con consegna di  copia  alle  altre  parti  fino
          all'inizio della discussione. 
              9.  L'ordinanza  cautelare  motiva   in   ordine   alla
          valutazione del pregiudizio allegato  e  indica  i  profili
          che, ad un sommario  esame,  inducono  ad  una  ragionevole
          previsione sull'esito del ricorso. 
              10. Il  tribunale  amministrativo  regionale,  in  sede
          cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente  siano
          apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente  con
          la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con
          ordinanza collegiale la data della discussione del  ricorso
          nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio
          di Stato,  motivando  sulle  ragioni  per  cui  ritiene  di
          riformare l'ordinanza cautelare  di  primo  grado;  in  tal
          caso, la pronuncia di appello  e'  trasmessa  al  tribunale
          amministrativo  regionale  per  la   sollecita   fissazione
          dell'udienza di merito. 
              11.  L'ordinanza  con  cui  e'  disposta   una   misura
          cautelare fissa la data  di  discussione  del  ricorso  nel
          merito. In caso  di  mancata  fissazione  dell'udienza,  il
          Consiglio di  Stato,  se  conferma  in  appello  la  misura
          cautelare,  dispone   che   il   tribunale   amministrativo
          regionale  provveda  alla  fissazione  della   stessa   con
          priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della
          segreteria al primo giudice. 
              12.  In  sede  di  esame  della  domanda  cautelare  il
          collegio adotta,  su  istanza  di  parte,  i  provvedimenti
          necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria  e
          l'integrita' del contraddittorio. 
              13. Il giudice adito  puo'  disporre  misure  cautelari
          solo se ritiene sussistente la propria competenza ai  sensi
          degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi  dell'
          articolo 15, comma 4." 
              "Art. 62. Appello cautelare 
              1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello  al
          Consiglio di Stato,  da  proporre  nel  termine  di  trenta
          giorni  dalla  notificazione  dell'ordinanza,   ovvero   di
          sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 
              2.  L'appello,  depositato  nel  termine  di  cui  all'
          articolo  45,  e'  deciso  in  camera  di   consiglio   con
          ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55,  comma
          2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 
              3.  L'ordinanza  di  accoglimento  che  dispone  misure
          cautelari e' trasmessa a cura  della  segreteria  al  primo
          giudice, anche agli effetti dell' articolo 55, comma 11. 
              4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata
          anche  d'ufficio  la  violazione,  in  primo  grado,  degli
          articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma  4,  e
          55, comma 13. Se rileva la violazione  degli  articoli  13,
          14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55,  comma  13,  il  giudice
          competente per l'appello cautelare sottopone  la  questione
          al contraddittorio delle parti ai sensi  dell'articolo  73,
          comma  3,  e  regola  d'ufficio  la  competenza  ai   sensi
          dell'articolo 16, comma 3. Quando  dichiara  l'incompetenza
          del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa
          ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice
          diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6.  Per  la
          definizione della fase cautelare si applica l'articolo  15,
          comma 8.;" 
              "Art. 76. Modalita' della votazione 
              1. Possono essere presenti in  camera  di  consiglio  i
          magistrati designati per l'udienza. 
              2. La decisione e' assunta in camera di  consiglio  con
          il voto dei soli componenti del collegio. 
              3. Il presidente raccoglie  i  voti.  La  decisione  e'
          presa a maggioranza di  voti.  Il  primo  a  votare  e'  il
          relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine,
          il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il
          primo a votare e' il  relatore,  poi  il  meno  anziano  in
          ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente. 
              4. Si  applicano  l'articolo  276,  secondo,  quarto  e
          quinto comma, del codice di procedura civile  e  l'articolo
          118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione  del
          codice di procedura civile." 
              "Art.  85.  Forma  e  rito  per  l'estinzione   e   per
          l'improcedibilita' 
              1.  L'estinzione  e  l'improcedibilita'  di  cui   all'
          articolo 35 possono  essere  pronunciate  con  decreto  dal
          presidente o da un magistrato da lui delegato. 
              2. Il decreto e' depositato in segreteria, che  ne  da'
          comunicazione alle parti costituite. 
              3. Nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
          ciascuna delle parti costituite puo'  proporre  opposizione
          al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. 
              4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi  dell'
          articolo 87, comma 3, ed e' deciso con  ordinanza  che,  in
          caso di accoglimento dell'opposizione, fissa  l'udienza  di
          merito. 
              5. In caso di rigetto, le spese  sono  poste  a  carico
          dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal  collegio  nella
          stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di  compensazione
          anche parziale. 
              6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne  da'
          comunicazione alle parti costituite. 
              7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo'
          essere proposto appello. 
              8.  Il  giudizio  di  appello  si  svolge  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3. 
              9. L'estinzione e  l'improcedibilita'  sono  dichiarate
          con  sentenza  se  si  verificano,  o  vengono   accertate,
          all'udienza di discussione." 
              "Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza 
              1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente  contro
          la  stessa  sentenza  devono  essere  riunite  in  un  solo
          processo. 
              2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai
          sensi degli articoli 333 e  334  del  codice  di  procedura
          civile. 
              3. L'impugnazione incidentale di cui  all'articolo  333
          del codice di procedura civile puo' essere  rivolta  contro
          qualsiasi capo di sentenza e  deve  essere  proposta  dalla
          parte  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione  della
          sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima
          notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. 
              4. Con l'impugnazione  incidentale  proposta  ai  sensi
          dell'articolo 334 del codice di  procedura  civile  possono
          essere  impugnati  anche  capi  autonomi  della   sentenza;
          tuttavia,  se  l'impugnazione  principale   e'   dichiarata
          inammissibile,  l'impugnazione   incidentale   perde   ogni
          efficacia. 
              5. L'impugnazione incidentale di cui  all'articolo  334
          del codice di procedura civile deve essere  proposta  dalla
          parte entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  si  e'
          perfezionata   nei   suoi   confronti   la    notificazione
          dell'impugnazione principale e depositata, unitamente  alla
          prova  dell'avvenuta  notificazione,  nel  termine  di  cui
          all'articolo 45. 
              6. In caso di mancata  riunione  di  piu'  impugnazioni
          ritualmente  proposte  contro  la   stessa   sentenza,   la
          decisione  di  una   delle   impugnazioni   non   determina
          l'improcedibilita' delle altre." 
              "Art. 98. Misure cautelari 
              1. Salvo quanto disposto dall' articolo 111, il giudice
          dell'impugnazione puo', su istanza  di  parte,  valutati  i
          motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un
          pregiudizio grave e irreparabile, disporre  la  sospensione
          dell'esecutivita'  della  sentenza  impugnata,  nonche'  le
          altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata
          in camera di consiglio. 
              2. Il procedimenti si svolge  secondo  le  disposizioni
          del libro II, titolo II, in quanto applicabili." 
              "Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria 
              1. La sezione cui e' assegnato il  ricorso,  se  rileva
          che il punto di diritto sottoposto al  suo  esame  ha  dato
          luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con
          ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo'
          rimettere  il  ricorso  all'esame  dell'adunanza  plenaria.
          L'adunanza plenaria,  qualora  ne  ravvisi  l'opportunita',
          puo' restituire gli atti alla sezione. 
              2. Prima della decisione, il presidente  del  Consiglio
          di Stato,  su  richiesta  delle  parti  o  d'ufficio,  puo'
          deferire  all'adunanza  plenaria  qualunque  ricorso,   per
          risolvere questioni di massima  di  particolare  importanza
          ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. 
              3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di
          non  condividere  un   principio   di   diritto   enunciato
          dall'adunanza  plenaria,  rimette   a   quest'ultima,   con
          ordinanza motivata, la decisione del ricorso. 
              4. L'adunanza plenaria  decide  l'intera  controversia,
          salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di
          restituire  per  il  resto   il   giudizio   alla   sezione
          remittente. 
              5. Se  ritiene  che  la  questione  e'  di  particolare
          importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare  il
          principio  di  diritto  nell'interesse  della  legge  anche
          quando dichiara il ricorso  irricevibile,  inammissibile  o
          improcedibile, ovvero l'estinzione del  giudizio.  In  tali
          casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria  non  ha  effetto
          sul provvedimento impugnato." 
              "Art. 105. Rimessione al primo giudice 
              1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di
          primo grado soltanto  se  e'  mancato  il  contraddittorio,
          oppure e' stato leso il diritto  di  difesa  di  una  delle
          parti,  ovvero  dichiara  la  nullita'  della  sentenza,  o
          riforma la sentenza  o  l'ordinanza  che  ha  declinato  la
          giurisdizione  o  ha  pronunciato  sulla  competenza  o  ha
          dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio. 
              2. Nei giudizi di appello contro  i  provvedimenti  dei
          tribunali amministrativi regionali che hanno  declinato  la
          giurisdizione o la competenza si segue il  procedimento  in
          camera di consiglio, di cui all' articolo 87, comma 3. 
              3. Le parti devono riassumere il processo  con  ricorso
          notificato nel termine perentorio di novanta  giorni  dalla
          notificazione o, se anteriore,  dalla  comunicazione  della
          sentenza o dell'ordinanza." 
              "Art. 111. Sospensione della sentenza 
              1. Il Consiglio di  Stato,  se  richiesto  con  istanza
          previamente  notificata  alle  altre  parti,  in  caso   di
          eccezionale  gravita'  ed  urgenza,  puo'  sospendere   gli
          effetti  della  sentenza  impugnata  e  disporre  le  altre
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  si  applicano
          gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56,  commi  1,  primo
          periodo, 2, 3, 4 e 5.  Copia  dell'ordinanza  e'  trasmessa
          alla cancelleria della Corte di Cassazione." 
              "Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie 
              1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano nei giudizi aventi  ad  oggetto  le  controversie
          relative a: 
              a)  i  provvedimenti  concernenti   le   procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
              b)   i   provvedimenti   adottati    dalle    Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
              c)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
              c-bis)  i  provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
              d) i provvedimenti di nomina, adottati previa  delibera
          del Consiglio dei ministri; 
              e) i provvedimenti  di  scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
              f)  i  provvedimenti   relativi   alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
              g) i  provvedimenti  del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
              h) le ordinanze adottate  in  tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
              i) il rapporto di lavoro del personale dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
              l) le controversie comunque attinenti alle procedure  e
          ai provvedimenti della pubblica amministrazione in  materia
          di impianti di generazione di energia elettrica di  cui  al
          decreto legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
              m) i provvedimenti della commissione  centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
              m-bis)   le   controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
              m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'articolo 10, comma 11,  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
              m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
          discriminazioni di genere in  ambito  lavorativo,  previste
          dall'articolo 36 e  seguenti  del  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'  articolo  62,  comma  1,   e   quelli   espressamente
          disciplinati nel presente articolo. 
              3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo." 
              "Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione  dal
          procedimento  preparatorio  per   le   elezioni   comunali,
          provinciali e regionali 
              1. I provvedimenti immediatamente  lesivi  del  diritto
          del ricorrente a  partecipare  al  procedimento  elettorale
          preparatorio  per  le  elezioni  comunali,  provinciali   e
          regionali e  per  il  rinnovo  dei  membri  del  Parlamento
          europeo spettanti all'Italia sono  impugnabili  innanzi  al
          tribunale amministrativo regionale competente  nel  termine
          di  tre  giorni   dalla   pubblicazione,   anche   mediante
          affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista,  degli
          atti impugnati. 
              2. Gli atti diversi da quelli di cui al  comma  1  sono
          impugnati  alla  conclusione  del  procedimento  unitamente
          all'atto di proclamazione degli eletti. 
              3. Il ricorso di  cui  al  comma  1,  nel  termine  ivi
          previsto, deve essere, a pena di decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; 
              b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
          che  provvede  a  pubblicarlo  sul  sito   internet   della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              4. Le parti indicano,  rispettivamente  nel  ricorso  o
          negli  atti   di   costituzione,   l'indirizzo   di   posta
          elettronica certificata o il numero di fax  da  valere  per
          ogni eventuale comunicazione e notificazione. 
              5.  L'udienza  di   discussione   si   celebra,   senza
          possibilita'  di  rinvio  anche  in  presenza  di   ricorso
          incidentale, nel termine di tre  giorni  dal  deposito  del
          ricorso,  senza   avvisi.   Alla   notifica   del   ricorso
          incidentale si  provvede  con  le  forme  previste  per  il
          ricorso principale. 
              6. Il giudizio e'  deciso  all'esito  dell'udienza  con
          sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
          giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
          mero richiamo delle argomentazioni contenute negli  scritti
          delle parti che il giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
          proprie. 
              7.  La  sentenza  non  appellata  e'  comunicata  senza
          indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio  che  ha
          emanato l'atto impugnato. 
              8. Il ricorso di appello, nel  termine  di  due  giorni
          dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena  di
          decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
          parti  costituite  nel   giudizio   di   primo   grado   la
          trasmissione  si  effettua  presso  l'indirizzo  di   posta
          elettronica certificata o il numero di fax  indicato  negli
          atti difensivi ai sensi del comma 4; 
              b)   depositato   in   copia   presso   il    tribunale
          amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
          grado, il quale provvede ad affiggerlo  in  appositi  spazi
          accessibili al pubblico; 
              c) depositato presso la  segreteria  del  Consiglio  di
          Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito  internet  della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
          del presente articolo. 
              10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54,  commi
          1 e 2." 
              "Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva 
              1.  Sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del
          giudice  amministrativo,  salvo  ulteriori  previsioni   di
          legge: 
              a) le controversie in materia di: 
              1)  risarcimento  del  danno  ingiusto   cagionato   in
          conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine
          di conclusione del procedimento amministrativo; 
              2) formazione, conclusione ed esecuzione degli  accordi
          integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
          degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 
              3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e  3,  e
          provvedimenti espressi adottati  in  sede  di  verifica  di
          segnalazione  certificata,  denuncia  e  dichiarazione   di
          inizio attivita', di  cui  all'articolo  19,  comma  6-ter,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              4)  determinazione  e  corresponsione   dell'indennizzo
          dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 
              5) nullita' del provvedimento  amministrativo  adottato
          in violazione o elusione del giudicato; 
              6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
              a-bis)  le   controversie   relative   all'applicazione
          dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              b)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti relativi a rapporti di  concessione  di  beni
          pubblici,  ad  eccezione  delle  controversie   concernenti
          indennita',  canoni  ed  altri   corrispettivi   e   quelle
          attribuite  ai  tribunali  delle  acque  pubbliche   e   al
          Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
              c) le  controversie  in  materia  di  pubblici  servizi
          relative a concessioni di pubblici servizi, escluse  quelle
          concernenti  indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,
          ovvero relative a  provvedimenti  adottati  dalla  pubblica
          amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
          procedimento   amministrativo,   ovvero   ancora   relative
          all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla  vigilanza
          e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
          alla vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul
          mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai  trasporti,
          alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
              d) le controversie concernenti l'esercizio del  diritto
          a chiedere e ottenere l'uso  delle  tecnologie  telematiche
          nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e  con
          i gestori di pubblici servizi statali; 
              e) le controversie: 
              1) relative a  procedure  di  affidamento  di  pubblici
          lavori, servizi, forniture,  svolte  da  soggetti  comunque
          tenuti,  nella  scelta  del   contraente   o   del   socio,
          all'applicazione  della  normativa  comunitaria  ovvero  al
          rispetto dei procedimenti  di  evidenza  pubblica  previsti
          dalla normativa statale o  regionale,  ivi  incluse  quelle
          risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
          alla dichiarazione di inefficacia del contratto  a  seguito
          di  annullamento  dell'aggiudicazione  ed   alle   sanzioni
          alternative; 
              2) relative al divieto di rinnovo tacito dei  contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi,  forniture,  relative  alla
          clausola  di   revisione   del   prezzo   e   al   relativo
          provvedimento  applicativo  nei  contratti  ad   esecuzione
          continuata o periodica, nell'ipotesi di cui  all'  articolo
          115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
          quelle    relative     ai     provvedimenti     applicativi
          dell'adeguamento dei prezzi ai sensi  dell'  articolo  133,
          commi 3 e 4, dello stesso decreto; 
              f) le controversie aventi  ad  oggetto  gli  atti  e  i
          provvedimenti delle pubbliche  amministrazioni  in  materia
          urbanistica  e  edilizia,  concernente  tutti  gli  aspetti
          dell'uso del territorio, e ferme restando le  giurisdizioni
          del  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche  e   del
          Commissario liquidatore per gli  usi  civici,  nonche'  del
          giudice  ordinario  per  le  controversie  riguardanti   la
          determinazione e  la  corresponsione  delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
              g) le  controversie  aventi  ad  oggetto  gli  atti,  i
          provvedimenti,   gli    accordi    e    i    comportamenti,
          riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un
          pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
          di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando  la
          giurisdizione del giudice ordinario per quelle  riguardanti
          la determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
              h) le controversie  aventi  ad  oggetto  i  decreti  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica   utilita'   delle
          invenzioni industriali; 
              i) le controversie relative ai rapporti di  lavoro  del
          personale in regime di diritto pubblico; 
              l)  le  controversie  aventi   ad   oggetto   tutti   i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli  inerenti  ai  rapporti  di  impiego   privatizzati,
          adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui  agli
          articoli  112-bis,  113   e   128-duodecies   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
          le  garanzie  nelle   comunicazioni,   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e  il  gas,  e  dalle  altre  Autorita'
          istituite ai sensi della legge 14 novembre  1995,  n.  481,
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture,  dalla  Commissione  vigilanza
          fondi pensione, dalla Commissione per  la  valutazione,  la
          trasparenza e l'integrita' della pubblica  amministrazione,
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
          comprese le controversie relative ai  ricorsi  avverso  gli
          atti che applicano le sanzioni ai sensi dell' articolo  326
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
              m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
          materia  di  comunicazioni  elettroniche,  compresi  quelli
          relativi all'imposizione di  servitu',  nonche'  i  giudizi
          riguardanti   l'assegnazione   di   diritti   d'uso   delle
          frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi  da
          8 a 13 dell'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
          220,  incluse  le  procedure  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; 
              n)   le    controversie    relative    alle    sanzioni
          amministrative ed ai provvedimenti adottati  dall'organismo
          di regolazione  competente  in  materia  di  infrastrutture
          ferroviarie  ai  sensi  dell'  articolo  37   del   decreto
          legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
              o)  le  controversie,  incluse   quelle   risarcitorie,
          attinenti alle procedure e ai provvedimenti della  pubblica
          amministrazione concernenti la  produzione  di  energia,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche e  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
          trasporto ricomprese  o  da  ricomprendere  nella  rete  di
          trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti 
              p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze  e  i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli  atti,  i
          provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo
          5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del  1992  e  le
          controversie comunque attinenti alla complessiva azione  di
          gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
          comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
          anche mediatamente, all'esercizio di  un  pubblico  potere,
          quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
              q) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          anche contingibili  ed  urgenti,  emanati  dal  Sindaco  in
          materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,  di  incolumita'
          pubblica e di sicurezza urbana, di edilita'  e  di  polizia
          locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
              r) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          relativi  alla  disciplina  o  al  divieto   dell'esercizio
          d'industrie insalubri o pericolose; 
              s)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni  in
          materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il  silenzio
          inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare  e  per  il  risarcimento  del  danno
          subito a causa del ritardo nell'attivazione, da  parte  del
          medesimo  Ministro,  delle  misure   di   precauzione,   di
          prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
          quelle inerenti le  ordinanze  ministeriali  di  ripristino
          ambientale e di risarcimento del danno ambientale; 
              t)  le  controversie  relative   all'applicazione   del
          prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
          lattiero-caseari; 
              u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
          materia di passaporti; 
              v) le controversie tra lo  Stato  e  i  suoi  creditori
          riguardanti  l'interpretazione  dei  contratti  aventi  per
          oggetto i titoli di Stato o le leggi  relative  ad  essi  o
          comunque sul debito pubblico; 
              z) le controversie aventi ad oggetto atti del  Comitato
          olimpico nazionale italiano o  delle  Federazioni  sportive
          non riservate agli  organi  di  giustizia  dell'ordinamento
          sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali
          tra societa', associazioni e atleti; 
              z-bis)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli   inerenti   i   rapporti   di   impiego,   adottati
          dall'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
          postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37
          della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
              z-ter)   le   controversie   aventi   ad   oggetto    i
          provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la  regolazione  e
          la vigilanza in materia di  acqua  istituita  dall'articolo
          10, comma 11, del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106; 
              z-quater)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
              z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni." 
              "Art.  135.  Competenza  funzionale  inderogabile   del
          Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma 
              1.  Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del
          Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
          salvo ulteriori previsioni di legge: 
              a)   le   controversie   relative   ai    provvedimenti
          riguardanti i magistrati ordinari adottati ai  sensi  dell'
          articolo 17, primo comma, della legge  24  marzo  1958,  n.
          195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
          magistrati  amministrativi  adottati   dal   Consiglio   di
          Presidenza della Giustizia Amministrativa; 
              b) le controversie aventi ad  oggetto  i  provvedimenti
          dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il  mercato  e
          quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
              c) le controversie di cui all' articolo 133,  comma  1,
          lettera l)  ,  fatta  eccezione  per  quelle  di  cui  all'
          articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di  cui  all'
          articolo 104, comma 2,  del  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              d) le controversie contro i provvedimenti  ministeriali
          di cui all' articolo 133, comma 1, lettera  m),  nonche'  i
          giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti  d'uso  delle
          frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi  da
          8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre  2010,  n.
          220,  incluse  le  procedure  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; 
              e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze  e  i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonche' gli  atti,  i
          provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo
          5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; 
              f) le controversie di cui all' articolo 133,  comma  1,
          lettera  o)  ,  limitatamente  a  quelle   concernenti   la
          produzione  di  energia  elettrica  da  fonte  nucleare,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche di  potenza  termica  superiore  a  400  MW
          nonche' quelle  relative  ad  infrastrutture  di  trasporto
          ricomprese o da ricomprendere nella  rete  di  trasmissione
          nazionale  o  rete  nazionale  di  gasdotti,  salvo  quanto
          previsto dall' articolo 14, comma 2; 
              g) le controversie di cui all' articolo 133,  comma  1,
          lettera z) ; 
              h) le controversie relative  all'esercizio  dei  poteri
          speciali inerenti alle attivita'  di  rilevanza  strategica
          nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e  nei
          settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; 
              i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
          espulsione  di  cittadini  extracomunitari  per  motivi  di
          ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; 
              l)  le  controversie   avverso   i   provvedimenti   di
          allontanamento  di  cittadini  comunitari  per  motivi   di
          sicurezza dello Stato o per motivi di  ordine  pubblico  di
          cui all' articolo 20, comma 1, del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; 
              m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
          decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
              n) le controversie  disciplinate  dal  presente  codice
          relative alle elezioni dei membri  del  Parlamento  europeo
          spettanti all'Italia; 
              o) le controversie relative al rapporto di  lavoro  del
          personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE; 
              p) le controversie attribuite  alla  giurisdizione  del
          giudice  amministrativo  derivanti  dall'applicazione   del
          Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
          2011,  n.   159,   relative   all'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata; 
              q) le controversie relative ai  provvedimenti  adottati
          ai sensi degli articoli 142 e 143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              q-bis) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1, lettera z-bis); 
              q-ter) le controversie di cui all'articolo  133,  comma
          1, lettera z-ter); 
              q-quater)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti  emessi  dall'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
          in  denaro  e  quelli  emessi  dall'Autorita'  di   polizia
          relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
          pubblici con vincita in denaro. 
              2. Restano esclusi dai casi di competenza  inderogabile
          di cui al comma 1 le controversie sui  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui  alla  lettera
          o) dello stesso comma 1." 
              "Art.  136.  Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi informatici 
              1. I difensori indicano nel ricorso o  nel  primo  atto
          difensivo un indirizzo di posta elettronica  certificata  e
          un recapito di fax, che possono essere anche diversi  dagli
          indirizzi del domiciliatario, dove  intendono  ricevere  le
          comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale
          indicazione  si  presumono  conosciute   le   comunicazioni
          pervenute  con  i  predetti  mezzi   nel   rispetto   della
          normativa,  anche  regolamentare,  vigente.  E'  onere  dei
          difensori  comunicare  alla   segreteria   e   alle   parti
          costituite ogni variazione dei suddetti dati. 
              2. I  difensori  costituiti  forniscono  copia  in  via
          informatica di tutti gli atti di parte  depositati  e,  ove
          possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro  atto  di
          causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto
          del documento in formato elettronico e quello cartaceo.  Il
          deposito del materiale informatico, ove non sia  effettuato
          unitamente a quello  cartaceo,  e'  eseguito  su  richiesta
          della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa
          ogni decadenza. In  casi  eccezionali  il  presidente  puo'
          dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal  presente
          comma. 
              2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  possono   essere   sottoscritti   con   firma
          digitale.".