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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2012, n. 159

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (12G0178)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 29-9-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2002,
n. 314, e successive modificazioni,  recante  l'individuazione  degli
uffici dirigenziali periferici del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398, recante il  regolamento  sulla  organizzazione  degli  uffici
centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno,
ed in  particolare  l'articolo  6  concernente  l'organizzazione  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in  data  7  maggio
2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo  sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente e  il  recepimento
dell'accordo sindacale integrativo per il personale non  direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  pubblicati
nel Supplemento Ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  168  del  19
luglio 2008; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Ritenuto di dover rendere piu' evidenti i  compiti  e  le  funzioni
delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del  fuoco,  in
relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.
139; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio  2010,
del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
              della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 
 
  1. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  dicembre  2002,  n.  314,  dopo  le  parole:   "Corpo
nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la  denominazione
di direttore regionale o interregionale". 
          AVVERTENZA 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre 2002,  n.  314  recante:  Regolamento  concernente
          l'individuazione degli uffici dirigenziali  periferici  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37. 
          Note alle premesse 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 2
          e 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) : 
              «Articolo 17 (Regolamenti) 
              (Omissis) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (omissis) 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. > > . 
              - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139  recante:
          "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai
          compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,  n.  229."  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante: Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004, n. 252, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  25
          ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche." e' 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio  2001,  n.
          106, Supplemento ordinario. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, si  veda  la  nota  al
          titolo. 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  7  settembre  2001,  n.  398,   recante:
          "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
          di   livello   dirigenziale    generale    del    Ministero
          dell'interno.", pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6  novembre
          2001, n. 258, e' il seguente: 
              «Art.6. Dipartimento dei vigili del fuoco del  soccorso
          pubblico e della difesa civile. 
              1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della difesa  civile  svolge  le  funzioni  e  i
          compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: 
              a) soccorso pubblico; 
              b) prevenzione incendi e altre attivita'  assegnate  al
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   dalle   vigenti
          normative; 
              c) difesa civile; 
              d) politiche ed ordinanze di protezione civile. 
              2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti
          direzioni centrali e uffici: 
              a) Direzione centrale per  l'emergenza  e  il  soccorso
          tecnico; 
              b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
          tecnica; 
              c)  Direzione  centrale  per  la  difesa  civile  e  le
          politiche di protezione civile; 
              d) Direzione centrale per la formazione; 
              e) Direzione centrale per le risorse umane; 
              f) Direzione centrale per le risorse finanziarie; 
              g) Direzione centrale per gli affari generali; 
              h) Direzione  centrale  per  le  risorse  logistiche  e
          strumentali; 
              i) Ufficio centrale ispettivo. 
              3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
          pubblico e della  difesa  civile  e'  diretto  da  un  Capo
          dipartimento  e  ad  esso  e'  assegnato   un   vice   capo
          dipartimento che espleta le funzioni  vicarie  e  al  quale
          compete,  oltre  alle  funzioni  previste  dalla  normativa
          vigente per la posizione di  Ispettore  generale  capo  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  il  coordinamento
          delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)
          ed h) del comma 2. Ad un altro vice  capo  dipartimento  e'
          affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la
          difesa civile e le politiche di protezione civile. Il  Capo
          del dipartimento puo' delegare ai vice capi,  di  volta  in
          volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni. 
              4. Alle Direzioni centrali di cui al comma  2,  lettere
          a), b), d) ed h),  sono  preposti  dirigenti  generali  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  2002,
          n. 314, come modificato dal presente decreto: 
              «Articolo 2 (Direzioni regionali ed interregionali  dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile.) 
              1.   Sono   istituite   le   direzioni   regionali   ed
          interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico
          e della difesa civile,  a  cui  e'  preposto  un  dirigente
          generale del Corpo nazionale, che assume  la  denominazione
          di direttore regionale o interregionale. 
              2. Le direzioni  regionali  di  cui  al  comma  1  sono
          istituite  nelle  seguenti  regioni:  Abruzzo,  Basilicata,
          Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,
          Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,   Molise,   Piemonte,
          Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le  regioni
          Veneto e Trentino-Alto  Adige  e'  istituita  la  direzione
          interregionale  di  cui  al  comma  1,  ferme  restando  le
          competenze esclusive delle province autonome di Trento e di
          Bolzano. 
              3.  Gli   ispettorati   regionali   ed   interregionali
          istituiti  presso  le  regioni  di  cui  al  comma  2  sono
          soppressi.».