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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche. (12G0175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2012
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-9-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
che prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  per  semplificare  ed
adeguare la  disciplina  recata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato
articolo 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1998, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 aprile 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis.  Per  le  persone  non  iscritte  in  anagrafe  e  risultanti
abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della
popolazione,  l'iscrizione  anagrafica  decorre  dalla   data   della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera a).»; 
    b) all'articolo 13: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui  al  comma  1  devono
essere rese nel termine di venti giorni dalla data  in  cui  si  sono
verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1,  lettere  a),
b), e c), sono  rese  mediante  una  modulistica  conforme  a  quella
predisposta  dal  Ministero  dell'interno,  d'intesa  con  l'Istituto
nazionale di statistica, e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'interno.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le dichiarazioni anagrafiche  di  cui  al  comma  1  sono
sottoscritte di fronte all'ufficiale  d'anagrafe  ovvero  inviate  al
comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con  le
modalita' di cui all'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica  sul  proprio
sito istituzionale gli indirizzi,  anche  di  posta  elettronica,  ai
quali inoltrare le dichiarazioni.»; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di
avvio del procedimento nei  confronti  degli  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
    c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Nel caso  di  persona  che  dichiari  per  se'  e/o  per  i
componenti della famiglia di provenire  dall'estero,  l'ufficiale  di
anagrafe da' comunicazione della dichiarazione resa  dall'interessato
all'ufficiale  di  anagrafe  del  comune  di   eventuale   precedente
iscrizione anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata  a  suo
tempo  effettuata  la  cancellazione  per  l'estero,  provveda   alla
cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato  il  fatto.
L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune  di
precedente iscrizione e non dall'estero;  ove  la  cancellazione  per
l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede  ad  una
iscrizione con provenienza dall'estero.»; 
    d) all'articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di
ricezione  delle   comunicazioni   dello   stato   civile   o   delle
dichiarazioni rese»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due  giorni
lavorativi dalla data di ricezione delle  comunicazioni  dello  stato
civile o dalle dichiarazioni rese.»; 
    e) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica). -
1. Entro due giorni lavorativi successivi  alla  presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c),
l'ufficiale d'anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni
delle variazioni anagrafiche dichiarate, con  decorrenza  dalla  data
della presentazione delle dichiarazioni. 
  2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica  per  trasferimento  di
residenza da  altro  comune  o  dall'estero  dei  cittadini  iscritti
all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata  l'iscrizione,  provvede
alla immediata comunicazione, con modalita' telematica, al comune  di
provenienza  o  di  iscrizione  A.I.R.E.,  dei  dati  relativi   alle
dichiarazioni rese dagli interessati, ai  fini  della  corrispondente
cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima  decorrenza
di  cui  al  comma  1,  entro  due  giorni  lavorativi.   A   partire
dall'acquisizione  dei  dati  degli   interessati,   il   comune   di
cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica. 
  3. Entro cinque giorni lavorativi dalla  comunicazione  di  cui  al
comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla  base  dei
dati  anagrafici  in  suo  possesso,  inoltra  al  comune  di   nuova
iscrizione, con modalita'  telematica,  le  eventuali  rettifiche  ed
integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia  di  avvenuta
cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe
del comune di nuova iscrizione  rilascia  certificati  relativi  alla
residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati,  e
ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio. 
  4. Qualora, trascorso il termine di cui al  comma  3,  non  si  sia
proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di  nuova  iscrizione
ne  sollecita  l'attuazione,  dando  comunicazione  alla   prefettura
dell'avvenuta   scadenza   dei   termini   da   parte   del    comune
inadempiente.»; 
    f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art.  18-bis  (Accertamenti   sulle   dichiarazioni   rese   e
ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1.  L'ufficiale
d'anagrafe,  entro  quarantacinque  giorni  dalla   ricezione   delle
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a),  b)  e
c), accerta la effettiva sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla
legislazione vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine
l'ufficiale  d'anagrafe,  tenuto  anche  conto  degli   esiti   degli
eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso  di
iscrizione   per   trasferimento   da   altro   comune,   non   invia
all'interessato la comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme
alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. 
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di  ricezione  della
dichiarazione. 
  3. Il ripristino di  cui  al  comma  2  comporta  la  cancellazione
dell'interessato  a  decorrere  dalla  data  della  ricezione   della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).  Nel  caso
di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o  da
comune  di   iscrizione   AIRE,   l'ufficiale   d'anagrafe   comunica
immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato  al  comune
di provenienza o di iscrizione AIRE, al  fine  del  ripristino  della
posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza  dalla  data  di
ricezione della dichiarazione."; 
    g) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
      «Art. 19-bis  (Vertenze  anagrafiche)  -  1.  Le  vertenze  che
sorgono tra uffici anagrafici  sono  risolte  dal  prefetto  se  esse
interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero
dell'interno, sentito l'Istituto nazionale  di  statistica,  se  esse
interessano comuni appartenenti a province diverse. 
  2. Le segnalazioni al  Ministero  dell'interno  vengono  effettuate
dalle  competenti  prefetture,  dopo  aver  disposto  gli   opportuni
accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti  dei
comuni interessati, con eventuale parere.»; 
    h) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  A  ciascuna  persona  residente  nel  comune  deve  essere
intestata una scheda  individuale,  conforme  all'apposito  esemplare
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono
essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il  sesso,  la
data e il luogo di  nascita,  il  codice  fiscale,  la  cittadinanza,
l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono  altresi'  indicati  i
seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di
nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei
relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o  la
condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi  della
carta d'identita'.»; 
    i)  all'articolo  23,  comma  1,  le  parole   da:   «anche»   a:
«statistica» sono soppresse. 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012 
Registro n. 6 Interno, foglio n. 201 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle Premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 (Cambio di  residenza
          in tempo reale), comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012,  n.  35,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O: 
              «5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento
          adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera  a),
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e   la   semplificazione,   sono
          apportate al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio  1989,  n.  223,   le   modifiche   necessarie   per
          semplificarne la disciplina e adeguarla  alle  disposizioni
          introdotte con il presente articolo, anche con  riferimento
          al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso
          di  accertamenti  negativi  o  di  verificata  assenza  dei
          requisiti, prevedendo  altresi'  che,  se  nel  termine  di
          quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai
          sensi del comma 2 non e' stata effettuata la  comunicazione
          di cui all'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o
          degli  accertamenti  svolti  con  esito  negativo,   quanto
          dichiarato si considera conforme alla situazione  di  fatto
          in  essere  alla  data  della   dichiarazione,   ai   sensi
          dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, recante "Approvazione del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma
          1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni,  recante   "Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 13, 16, 17,  20
          e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche). 
              1.   L'iscrizione   nell'anagrafe   della   popolazione
          residente viene effettuata: 
              a) per  nascita,  nell'anagrafe  del  comune  ove  sono
          iscritti i genitori o nel comune ove e' iscritta  la  madre
          qualora i genitori  siano  iscritti  in  anagrafi  diverse,
          ovvero, quando siano ignoti i genitori,  nell'anagrafe  ove
          e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato
          affidato; 
              b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
              c) per trasferimento di residenza  da  altro  comune  o
          dall'estero dichiarato  dall'interessato  oppure  accertato
          secondo quanto e'  disposto  dall'art.  15,  comma  1,  del
          presente  regolamento,  tenuto  conto   delle   particolari
          disposizioni relative alle persone senza  fissa  dimora  di
          cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,
          n. 1228, nonche' per mancata  iscrizione  nell'anagrafe  di
          alcun comune. 
              2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
          successivamente  ricomparse  devesi   procedere   a   nuova
          iscrizione anagrafica. 
              2-bis. Per  le  persone  non  iscritte  in  anagrafe  e
          risultanti  abitualmente  dimoranti  nel  comune  in   base
          all'ultimo  censimento  della   popolazione,   l'iscrizione
          anagrafica decorre dalla  data  della  presentazione  della
          dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). 
              3. Gli stranieri iscritti in anagrafe  hanno  l'obbligo
          di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di
          dimora abituale  nel  comune,  entro  sessanta  giorni  dal
          rinnovo del permesso di soggiorno, corredata  dal  permesso
          medesimo e, comunque, non  decadono  dall'iscrizione  nella
          fase  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Per   gli
          stranieri muniti di carta di soggiorno,  il  rinnovo  della
          dichiarazione  di  dimora  abituale  e'  effettuato   entro
          sessanta giorni  dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.
          L'ufficiale di anagrafe aggiornera'  la  scheda  anagrafica
          dello straniero, dandone comunicazione al questore. 
              4. Il registro di cui all'art. 2, comma  quarto,  della
          legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  tenuto  dal  Ministero
          dell'interno presso la prefettura di Roma.  Il  funzionario
          incaricato della tenuta di tale registro ha i  poteri  e  i
          doveri dell'ufficiale di anagrafe.». 
              «Art. 13. (Dichiarazioni anagrafiche). 
              1.  Le  dichiarazioni  anagrafiche  da   rendersi   dai
          responsabili di cui all'art.  6  del  presente  regolamento
          concernono i seguenti fatti: 
              a)  trasferimento  di  residenza  da  altro  comune   o
          dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; 
              b)  costituzione  di  nuova   famiglia   o   di   nuova
          convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
          della famiglia o della convivenza ; 
              c) cambiamento di abitazione; 
              d)  cambiamento  dell'intestatario  della   scheda   di
          famiglia o del responsabile della convivenza; 
              e) cambiamento della qualifica professionale; 
              f) cambiamento del titolo di studio. 
              2. Le dichiarazioni  anagrafiche  di  cui  al  comma  1
          devono essere rese nel termine di venti giorni  dalla  data
          in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di  cui
          al comma 1, lettere a), b), e c), sono  rese  mediante  una
          modulistica conforme a  quella  predisposta  dal  Ministero
          dell'interno,  d'intesa   con   l'Istituto   nazionale   di
          statistica,  e  pubblicata  sul  sito   istituzionale   del
          Ministero dell'interno. 
              3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1  sono
          sottoscritte  di  fronte  all'ufficiale  d'anagrafe  ovvero
          inviate al comune competente,  corredate  dalla  necessaria
          documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. Il comune pubblica sul proprio  sito  istituzionale
          gli  indirizzi,  anche  di  posta  elettronica,  ai   quali
          inoltrare le dichiarazioni. 
              3-bis.    L'ufficiale    d'anagrafe    provvede    alla
          comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli
          interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7  agosto
          1990, n. 241. 
              4.  Le  dichiarazioni  anagrafiche   sono   esenti   da
          qualsiasi tassa o diritto.». 
              «Art. 16. (Segnalazioni particolari). 
              1. Quando  risulti  che  una  persona  o  una  famiglia
          iscritta  nell'anagrafe  del  comune  abbia  trasferito  la
          residenza in altro comune dal quale non  sia  pervenuta  la
          richiesta di cancellazione, l'ufficiale  di  anagrafe  deve
          darne notizia all'ufficiale  di  anagrafe  del  comune  nel
          quale  la  persona  o  la   famiglia   risulta   di   fatto
          trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. 
              2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o  per  i
          componenti  della  famiglia   di   provenire   dall'estero,
          l'ufficiale   di   anagrafe   da'    comunicazione    della
          dichiarazione  resa   dall'interessato   all'ufficiale   di
          anagrafe del  comune  di  eventuale  precedente  iscrizione
          anagrafica affinche' questo, qualora non sia  stata  a  suo
          tempo effettuata la cancellazione  per  l'estero,  provveda
          alla  cancellazione  per  emigrazione  nel  comune  che  ha
          segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto  effettuata
          con provenienza dal comune di precedente iscrizione  e  non
          dall'estero; ove la cancellazione per  l'estero  sia  stata
          invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione
          con provenienza dall'estero.». 
              «Art. 17. (Termine per le registrazioni anagrafiche). 
              1.  L'ufficiale  di   anagrafe   deve   effettuare   le
          registrazioni nell'anagrafe  entro  due  giorni  lavorativi
          dalla data di ricezione  delle  comunicazioni  dello  stato
          civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero
          dagli accertamenti da lui disposti.». 
              «Art. 20. (Schede individuali). 
              1. A ciascuna persona residente nel comune deve  essere
          intestata una  scheda  individuale,  conforme  all'apposito
          esemplare   predisposto    dall'Istituto    nazionale    di
          statistica, sulla  quale  devono  essere  obbligatoriamente
          indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il  luogo
          di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo
          dell'abitazione. Nella  scheda  sono  altresi'  indicati  i
          seguenti dati: la paternita' e la  maternita',  ed  estremi
          dell'atto  di  nascita,  lo   stato   civile,   ed   eventi
          modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome
          e il nome del coniuge, la professione o la  condizione  non
          professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta
          d'identita'. 
              2. L'inserimento  nelle  schede  individuali  di  altre
          notizie, oltre a quelle gia' previste nella scheda  stessa,
          puo' essere effettuato soltanto  previa  autorizzazione  da
          parte del Ministero dell'interno, d'intesa  con  l'Istituto
          centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24
          dicembre  1954,  n.  1228.  Nella  scheda   riguardante   i
          cittadini stranieri sono comunque indicate la  cittadinanza
          e la data di  scadenza  del  permesso  di  soggiorno  o  il
          rilascio o rinnovo della carta di soggiorno. 
              3. Per le donne coniugate o  vedove  le  schede  devono
          essere intestate al cognome da nubile. 
              4.  Le  schede  individuali   debbono   essere   tenute
          costantemente aggiornate e devono essere archiviate  quando
          le persone alle quali sono intestate cessino di  far  parte
          della popolazione residente del comune.». 
              «Art .23. (Conservazione delle schede anagrafiche nelle
          anagrafi gestite con elaboratori elettronici). 
              1. Le schede individuali, di famiglia e  di  convivenza
          devono essere conservate e costantemente aggiornate. 
              2. Gli uffici  anagrafici  che  utilizzano  elaboratori
          elettronici devono adottare tutte le  misure  di  sicurezza
          atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione  e  la
          disponibilita'  dei  supporti   magnetici   contenenti   le
          posizioni anagrafiche dei cittadini.».