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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2012, n. 145

Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012
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vigente al 16/04/2024
  • Articoli

  • Requisiti di iscrizione per le persone fisiche
    e per le società di revisione
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • Iscrizione dei revisori di altri Stati membri
    dell'Unione Europea o di Paesi terzi
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • Contenuto informativo del Registro
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  • Disposizioni transitorie e finali
  • 17
Testo in vigore dal: 13-9-2012
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
l'attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b)  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  secondo  cui  possono  chiedere
l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone  fisiche  che
sono in possesso di una laurea almeno triennale e  dei  requisiti  di
onorabilita'  definiti  con   regolamenti   adottati   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3)  lettere  a)  e  b)  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente  l'iscrizione  nel
Registro  delle  persone  fisiche   abilitate   all'esercizio   della
revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e  dei
Paesi terzi; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, secondo cui  possono  chiedere  l'iscrizione  al
registro dei  revisori  legali  le  societa'  i  cui  componenti  del
consiglio di amministrazione o del  consiglio  di  gestione  sono  in
possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con  regolamento  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, concernente i criteri  di  valutazione  dell'equivalenza
dei requisiti dei revisori abilitati  all'esercizio  della  revisione
legale in un Paese terzo; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39
concernente il contenuto informativo del Registro; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004,  n.  270,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  12  novembre
2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto  2004,  n.
196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  concernente
il codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura  penale
in materia  di  patteggiamento  nell'ambito  dell'applicazione  della
pena; 
  Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le  condizioni
di ineleggibilita' o decadenza degli amministratori; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'amministrazione
digitale"; 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche  ed
integrazioni, ed in particolare  il  comma  9  secondo  il  quale  le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e  8  del  medesimo
articolo, che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata  o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6; 
  Visto  l'articolo  38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al
fine di potenziare ed estendere i servizi  telematici,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli  enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo  dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari  abilitati,  per  la  presentazione  da
parte  degli  interessati  di  denunce,  istanze,  atti  e   garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti  fiscali,  contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare; 
  Sentita la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, che ha
espresso, con nota prot. RM/11092879 del  17  novembre  2011,  parere
favorevole in merito allo schema di regolamento; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre  2011,  n.
417; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012; 
  Vista la nota  n.  4530  del  14  maggio  2012,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  per  gli  Affari
Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
                   al Registro dei revisori legali 
 
  1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali
le persone fisiche  che  sono  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39: 
    a) requisiti di onorabilita' individuati all'articolo 3; 
    b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2; 
    c)  tirocinio  triennale  disciplinato  dal  Regolamento  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    d) superamento dell'esame di idoneita' professionale disciplinato
dal  Regolamento  di  cui  all'articolo  4   dello   stesso   decreto
legislativo n. 39 del 2010. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali
le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale  in
uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  capo  secondo   del   presente
Regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 2  e  7  del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010: 
              "Art. 2. (Abilitazione  all'esercizio  della  revisione
          legale) 
              1. L'esercizio della revisione legale e'  riservato  ai
          soggetti iscritti nel Registro. 
              2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
          fisiche che: 
              a) sono  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
          definiti   con   regolamento    adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
          quelle   individuate   con   regolamento    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi  dell'  articolo
          3; 
              d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
          cui all' articolo 4. 
              3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
              a) le persone  fisiche  abilitate  all'esercizio  della
          revisione  legale  in  uno   degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, che superano una  prova  attitudinale,
          effettuata in lingua italiana,  vertente  sulla  conoscenza
          della normativa italiana rilevante,  secondo  le  modalita'
          stabilite con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Consob; 
              b) a condizione che sia garantita  la  reciprocita'  di
          trattamento per i revisori legali italiani, i  revisori  di
          un Paese  terzo  che  possiedono  requisiti  equivalenti  a
          quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte  in
          tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
          superano  una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua
          italiana,  vertente  sulla   conoscenza   della   normativa
          nazionale rilevante, secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Consob. 
              4.  Possono  chiedere  l'iscrizione  nel  Registro,  le
          societa' che soddisfano le seguenti condizioni: 
              a) i componenti del consiglio di amministrazione o  del
          consiglio di gestione sono in  possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita'  definiti   con   regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
              b) la  maggioranza  dei  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione, o del consiglio di gestione e'  costituita
          da persone fisiche abilitate all'esercizio della  revisione
          legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
              c) nelle societa' regolate nei capi II, III  e  IV  del
          titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica e  per  quote  dei  soci  costituita  da  soggetti
          abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
          Stati membri dell'Unione europea; 
              d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
          del libro V del codice  civile,  azioni  nominative  e  non
          trasferibili mediante girata; 
              e) nelle societa' regolate nei capi V,  VI  e  VII  del
          titolo V del libro V del  codice  civile,  maggioranza  dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
              f) i responsabili della revisione legale  sono  persone
          fisiche iscritte al Registro. 
              5. Per le societa' semplici si osservano  le  modalita'
          di  pubblicita'  previste  dall'articolo  2296  del  codice
          civile. 
              6. L'iscrizione nel Registro da'  diritto  all'uso  del
          titolo di revisore legale. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Consob, definisce  con  regolamento  i  criteri  per  la
          valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al  comma
          3, lettera b), e individua con decreto i  Paesi  terzi  che
          garantiscono tale equivalenza." 
              "Art. 7. (Contenuto informativo del Registro) 
              1. Per ciascun revisore  legale,  il  Registro  riporta
          almeno le seguenti informazioni: 
              a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
              b) il numero di iscrizione; 
              c) la residenza, anche se all'estero, ed  il  domicilio
          in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale; 
              d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; 
              e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo  e  il
          sito Internet dell'eventuale societa' di  revisione  legale
          presso la quale il revisore e' impiegato o della  quale  e'
          socio o amministratore; 
              f) ogni altra eventuale iscrizione che il  revisore  ha
          in albi o registri di revisori legali  o  di  revisori  dei
          conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in  altri
          Stati,  con  l'indicazione  degli   eventuali   numeri   di
          iscrizione e delle autorita' competenti alla  tenuta  degli
          albi o registri; 
              g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti
          di interesse pubblico; 
              h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai  sensi
          degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1,
          lettere c) e d). 
              2. Per ciascuna  societa'  di  revisione,  il  Registro
          riporta almeno le seguenti informazioni: 
              a) la denominazione o la ragione sociale; 
              b) il numero di iscrizione; 
              c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici; 
              d) le informazioni per contattare la societa' e il nome
          del referente, nonche' l'eventuale sito Internet; 
              e) nome, cognome e numero di  iscrizione  dei  revisori
          legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci
          o   amministratori,   con   indicazione   degli   eventuali
          provvedimenti in essere, assunti ai  sensi  degli  articoli
          24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere  c)  e
          d); 
              f) nome, cognome e domicilio in Italia  dei  componenti
          del  consiglio  di  amministrazione  o  del  consiglio   di
          gestione, con l'indicazione di  ogni  eventuale  iscrizione
          essi hanno in albi o  registri  di  revisori  legali  o  di
          revisori  dei  conti  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in altri  Stati,  e  specificando  gli  eventuali
          numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla  tenuta
          degli albi o registri; 
              g) il numero di partita I.V.A. della societa'; 
              h)  nome,   cognome   e   domicilio   dei   soci,   con
          l'indicazione di ogni eventuale iscrizione  essi  hanno  in
          albi o registri di revisori legali o di revisori dei  conti
          in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
          e specificando gli eventuali  numeri  di  iscrizione  e  le
          autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
              i) la denominazione dell'eventuale rete cui  appartiene
          la societa', con l'indicazione dei nomi e  degli  indirizzi
          di tutte le altre societa' appartenenti alla rete  e  delle
          affiliate oppure, in alternativa, del  luogo  in  cui  tali
          informazioni sono accessibili al pubblico; 
              l) ogni altra eventuale iscrizione che la  societa'  ha
          in albi o registri di societa' di  revisione  legale  o  di
          revisione dei  conti  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali
          numeri di iscrizione delle autorita' competenti alla tenuta
          degli albi o registri; 
              m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti
          di interesse pubblico; 
              n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai  sensi
          degli articoli 24, comma 1, lettera  d),  e  26,  comma  1,
          lettera d). 
              3. I revisori e gli enti  di  revisione  contabile  dei
          Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi  dell'  articolo
          34, sono chiaramente indicati in quanto  tali  e  non  come
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          Italia. 
              4. Il Registro  contiene  il  nome  e  l'indirizzo  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
          l'indicazione  delle  rispettive  competenze  di  vigilanza
          sull'attivita' di revisione legale. 
              5. Le informazioni di cui  al  presente  articolo  sono
          conservate nel Registro in forma elettronica e  accessibili
          gratuitamente sul sito  Internet  del  soggetto  incaricato
          della tenuta del Registro ai sensi dell' articolo 21. 
              6.  I  soggetti  iscritti   nel   Registro   comunicano
          tempestivamente al soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
          Il soggetto incaricato della tenuta del  Registro  provvede
          all'aggiornamento del Registro. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
          di  attuazione   del   presente   articolo   definendo   in
          particolare il contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  di
          trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
          parte degli iscritti nel Registro.". 
              Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,   n.   206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania), e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136), e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  28
          settembre 2011, n. 226, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  444  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 
              1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere
          al giudice l'applicazione,  nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, primo e terzo comma,  600-quater,  primo,
          secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,  609-ter,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali   e   per
          tendenza, o recidivi  ai  sensi  dell'articolo  99,  quarto
          comma, del codice penale, qualora la pena superi  due  anni
          soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la  richiesta  delle  parti  [c.p.p.   445].   Se   vi   e'
          costituzione di parte civile, il giudice non  decide  sulla
          relativa domanda;  l'imputato  e'  tuttavia  condannato  al
          pagamento delle spese sostenute dalla parte  civile,  salvo
          che ricorrano giusti motivi per la compensazione  totale  o
          parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo  75,
          comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della pena [c.p. 163].  In  questo
          caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
          non puo' essere concessa, rigetta la richiesta .". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2382  del  codice
          civile: 
              "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza. 
              Non puo' essere nominato amministratore, e se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),
          convertito in legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e  successive
          modifiche ed integrazioni: 
              "Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese 
              1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          i commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4  dell'articolo  50-bis
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  per  tre  mesi,  in
          attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi dell'articolo 47, comma 3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi  1  e
          2, del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni
          tra i soggetti di cui ai  commi  6,  7  e  8  del  presente
          articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
          previsti,  possono  essere  inviate  attraverso  la   posta
          elettronica  certificata  o  analogo  indirizzo  di   posta
          elettronica di cui al comma 6, senza  che  il  destinatario
          debba dichiarare la propria  disponibilita'  ad  accettarne
          l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis.   Gli   intermediari   abilitati    ai    sensi
          dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge  24  novembre
          2000,  n.  340,  sono  obbligati  a  richiedere   per   via
          telematica la registrazione  degli  atti  di  trasferimento
          delle partecipazioni di cui all'articolo 36,  comma  1-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'articolo 57, commi  1  e  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'articolo  1,  comma   1-bis.1,
          numero 3), della tariffa,  parte  prima,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  come
          sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
          1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e' abrogato. 
              12.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   sono   sostituiti   dai
          seguenti: 
              «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              12-bis. Dopo  l'articolo  2215  del  codice  civile  e'
          inserito il seguente:  «Art.  2215-bis.  -  (Documentazione
          informatica). - I libri, i repertori,  le  scritture  e  la
          documentazione  la   cui   tenuta   e'   obbligatoria   per
          disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
          dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
          formati e tenuti con strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e
          gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.». 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'articolo 2215-bis del  codice  civile,  introdotto  dal
          comma 12-bis del presente articolo, in caso di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'articolo 7 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 23 gennaio 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater. All'articolo 2470  del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo  comma,  le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»; 
              b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «e   l'iscrizione   sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»; 
              c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 
              12-quinquies. Al primo  comma  dell'articolo  2471  del
          codice civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono
          senza indugio all'annotazione  nel  libro  dei  soci»  sono
          soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle imprese». 
              12-septies. All'articolo 2478 del  codice  civile  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
              b) al secondo comma, le parole:  «I  primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 
              12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 
              12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 
              12-decies.  Al  comma  1-bis   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 38 del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria 
              1. Gli enti che erogano prestazioni sociali  agevolate,
          comprese quelle erogate nell'ambito delle  prestazioni  del
          diritto   allo   studio   universitario,   a   seguito   di
          presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          109, comunicano  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  nei  termini  e  con
          modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
          base  di  direttive  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche  sociali,  i  dati   dei   soggetti   che   hanno
          beneficiato delle prestazioni  agevolate.  Le  informazioni
          raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
          del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai    fini
          dell'alimentazione  del  Sistema  informativo  dei  servizi
          sociali, di cui all'articolo  21  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328. 
              2. Con apposita  convezione  stipulata  tra  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate, nel rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  sono  disciplinate  le
          modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
          delle informazioni necessarie  all'emersione  dei  soggetti
          che  in  ragione  del  maggior  reddito  accertato  in  via
          definitiva non avrebbero potuto fruire o  avrebbero  fruito
          in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate  di
          cui al comma 1. 
              3.  Fermo  restando  la  restituzione   del   vantaggio
          conseguito   per   effetto   dell'indebito   accesso   alla
          prestazione sociale agevolata, nei confronti  dei  soggetti
          che in ragione del maggior reddito accertato  hanno  fruito
          illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
          al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000  euro.  La
          sanzione e' irrogata dall'ente erogatore,  avvalendosi  dei
          poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime  sanzioni  si
          applicano nei confronti di coloro per i  quali  si  accerti
          sulla base dello scambio  di  informazioni  tra  l'lstituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Agenzia   delle
          Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato  ai  fini
          fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
          economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
          note  all'anagrafe  tributaria  e  quanto  indicato   nella
          dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  109,  qualora  in
          ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
          alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.  In  caso  di
          discordanza  rilevata,  l'INPS  comunica  gli  esiti  delle
          verifiche all'ente che ha erogato la  prestazione,  nonche'
          il  valore  ISEE  ricalcolato  sulla  base  degli  elementi
          acquisiti  dall'Agenzia  delle  Entrate.  L'ente  erogatore
          accerta  se,  in  esito  alle  risultanze  della   verifica
          effettuata, il beneficiario non  avrebbe  potuto  fruire  o
          avrebbe fruito in misura inferiore della  prestazione.  Nei
          casi diversi dall'accertamento del maggior reddito  in  via
          definitiva, per il  quale  la  sanzione  e'  immediatamente
          irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
          a chiarire i motivi della rilevata  discordanza,  ai  sensi
          della normativa vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da
          parte dell'interessato o in caso  di  mancato  accoglimento
          delle  stesse,  la   sanzione   e'   irrogata   in   misura
          proporzionale   al   vantaggio   economico    indebitamente
          conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 
              4. Al fine di razionalizzare le modalita'  di  notifica
          in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: 
              a) all'articolo 60, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1)  al  primo  comma,  lettera  a),  le  parole  «delle
          imposte» sono soppresse; 
              2)  al  primo  comma,  lettera  d),  le  parole  «dalla
          dichiarazione  annuale  ovvero  da  altro  atto  comunicato
          successivamente  al  competente   ufficio   imposte»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «da  apposita   comunicazione
          effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
          di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in  via
          telematica con modalita' stabilite  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 
              3) al secondo comma, le parole  «non  risultante  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse; 
              4) al terzo comma,  le  parole  «non  risultanti  dalla
          dichiarazione annuale» sono soppresse e  le  parole  «della
          comunicazione prescritta nel  secondo  comma  dell'articolo
          36» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  dichiarazione
          prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
          del modello previsto per la  domanda  di  attribuzione  del
          numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   non   obbligati    alla    presentazione    della
          dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; 
              b) all'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  primo  comma
          e' inserito il seguente: «La notifica della  cartella  puo'
          essere eseguita, con le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a
          mezzo   posta   elettronica   certificata,    all'indirizzo
          risultante dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.
          Tali elenchi sono consultabili, anche  in  via  telematica,
          dagli agenti della riscossione. Non si  applica  l'articolo
          149-bis del codice di procedura civile.». 
              5.  Al  fine  di  potenziare  ed  estendere  i  servizi
          telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
          Agenzie   fiscali,   nonche'   gli   enti    previdenziali,
          assistenziali  e  assicurativi,  con  propri  provvedimenti
          possono  definire  termini  e  modalita'   per   l'utilizzo
          esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della  posta
          elettronica certificata,  anche  a  mezzo  di  intermediari
          abilitati, per la presentazione da parte degli  interessati
          di denunce, istanze,  atti  e  garanzie  fideiussorie,  per
          l'esecuzione   di   versamenti    fiscali,    contributivi,
          previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
          richiesta   di   attestazioni    e    certificazioni.    Le
          amministrazioni ed  enti  indicati  al  periodo  precedente
          definiscono altresi' l'utilizzo dei  servizi  telematici  o
          della posta certificata, anche per gli atti,  comunicazioni
          o  servizi  dagli  stessi  resi.  Con   provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
          per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge   e'
          sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
          delle parti, la quale assume qualita'  di  fatto  ai  sensi
          dell'articolo  2704,  primo  comma,  del   codice   civile.
          All'articolo 3-ter, comma 1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  le  parole:  «trenta
          giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta  giorni».
          (214) 
              6. Data la valenza del codice  fiscale  quale  elemento
          identificativo di ogni soggetto, da indicare in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   Pubblica
          Amministrazione,   l'Amministrazione   finanziaria    rende
          disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso,  la
          possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili  in
          Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
          codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
          conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
          per favorire  la  qualita'  delle  informazioni  presso  la
          Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della   completa
          attivazione   dell'indice    delle    anagrafi    INA-SAIA,
          l'Amministrazione  finanziaria   rende   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
          societa' interamente partecipate da  enti  pubblici  o  con
          prevalente capitale pubblico inserite nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto Nazionale di statistica  (ISTAT),
          ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30  dicembre
          2004, numero 311, nonche' ai  concessionari  e  gestori  di
          pubblici servizi ed, infine, ai privati che  cooperano  con
          le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il  codice
          fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed  i  dati
          anagrafici  ad  esso  correlati,  al  fine  di  verificarne
          l'esistenza  e  la  corrispondenza,  oltre  che  consentire
          l'acquisizione delle corrette  informazioni  ove  mancanti.
          Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula  di
          apposita  convenzione,  anche  con   le   modalita'   della
          cooperazione applicativa. 
              7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine
          anno, per importi complessivamente superiori  a  100  euro,
          relative a redditi di  pensione  di  cui  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
          euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici  rate,
          senza  applicazione  di  interessi,  a  partire  dal   mese
          successivo a quello in cui e' effettuato  il  conguaglio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate nel mese di dicembre. In  caso  di  cessazione  del
          rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi
          eredi, gli importi residui da versare. 
              8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  a
          richiesta degli interessati il cui reddito di pensione  non
          superi 18.000 euro, trattengono  l'importo  del  canone  di
          abbonamento Rai in un numero massimo di undici  rate  senza
          applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio  e
          non oltre quello relativamente al quale  le  ritenute  sono
          versate  nel  mese  di  dicembre.  Con  provvedimento   del
          Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro  60
          giorni dalla entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuati  i  termini  e  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  trattenute  e   le
          modalita' di certificazione. La richiesta  da  parte  degli
          interessati deve essere presentata  entro  il  15  novembre
          dell'anno   precedente   a   quello   cui   si    riferisce
          l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
          sostituto comunica al contribuente, o ai  suoi  eredi,  gli
          importi  residui  da  versare.  Le  predette  modalita'  di
          trattenuta mensile possono essere  applicate  dai  medesimi
          soggetti, a richiesta degli  interessati,  con  reddito  di
          pensione non superiore a 18.000 euro,  con  riferimento  ad
          altri tributi, previa apposita convenzione con il  relativo
          ente percettore. 
              9. 
              10.  All'articolo  3,  comma  24,   lettera   b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
          parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
          inserite  le  seguenti:  «Ai  fini  e   per   gli   effetti
          dell'articolo  19,  comma  2,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              11. All'articolo 74 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al  comma  2,  lettera
          b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche'  l'esercizio
          di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
          privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
          all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche  agli  apporti
          effettuati  da  enti  pubblici  e  privati  di   previdenza
          obbligatoria. 
              12. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  del
          decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  non  si
          applicano,  limitatamente  al  periodo  compreso  tra   l'1
          gennaio 2010 e il  31  dicembre  2012,  ai  contributi  non
          versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
          data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
              13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo  4
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  non  si
          applicano: 
              a) alle persone fisiche che prestano lavoro  all'estero
          per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica  o
          amministrativa o per  un  suo  ente  locale  e  le  persone
          fisiche  che  lavorano  all'estero  presso   organizzazioni
          internazionali  cui  aderisce  l'Italia  la  cui  residenza
          fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
          criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
          in base ad accordi internazionali ratificati. Tale  esonero
          si  applica  limitatamente  al  periodo  di  tempo  in  cui
          l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; 
              b) ai soggetti residenti  in  Italia  che  prestano  la
          propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
          in zone di  frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi  con
          riferimento agli investimenti e alle  attivita'  estere  di
          natura finanziaria detenute nel Paese in  cui  svolgono  la
          propria attivita' lavorativa. 
              13-bis.  Nell'  articolo  111  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo  il  comma  1  e'
          inserito il seguente: 
              «1-bis.   La   variazione   delle   riserve    tecniche
          obbligatorie relative al ramo vita concorre  a  formare  il
          reddito  dell'esercizio  per  la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri  proventi
          che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
          o  esclusi,  ivi  compresa  la  quota  non  imponibile  dei
          dividendi  di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e   delle
          plusvalenze di cui all'articolo  87.  In  ogni  caso,  tale
          rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per  cento  e
          non superiore al 98,5 per cento». 
              13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
          articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, introdotto  dal  comma  13-bis  del  presente
          articolo, hanno effetto, nella misura ridotta  del  50  per
          cento,   anche   sul   versamento   del   secondo   acconto
          dell'imposta sul  reddito  delle  societa'  dovuto  per  il
          periodo di imposta in corso alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              13-quater. In deroga all' articolo  3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
          e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
          corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. A decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre
          2013,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
          al citato comma 1-bis dell' articolo 111  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario  2010   possono
          altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
          mille i soggetti gia'  inclusi  nel  corrispondente  elenco
          degli enti della ricerca  scientifica  e  dell'Universita',
          predisposto per  le  medesime  finalita',  per  l'esercizio
          finanziario    2009.    Il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  procede  ad  effettuare,
          entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche  a  campione,
          tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
          posseggano anche al 30 giugno 2010 i  requisiti  che  danno
          diritto al beneficio. (211) 
              13-sexies. All' articolo  3-bis  del  decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2,  e'  inserito
          il seguente: 
              «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si
          applicano  alle  societa'   a   prevalente   partecipazione
          pubblica.». 
              13-septies. All' articolo 2, comma 1,  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta  la
          seguente: 
              «tt-bis) le prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese di cui all'  articolo  23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito».". 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  154,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              "4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 3  e  4  del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010: 
              "Art. 3. (Tirocinio) 
              1. Il tirocinio: 
              a) e' finalizzato all'acquisizione della  capacita'  di
          applicare concretamente le conoscenze  teoriche  necessarie
          per il superamento dell'esame di idoneita' professionale  e
          per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; 
              b) ha durata almeno triennale; 
              c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa  di
          revisione legale abilitati in uno Stato membro  dell'Unione
          europea  e  che  hanno  la  capacita'  di   assicurare   la
          formazione pratica del tirocinante. 
              2.  Nel  registro  del  tirocinio  sono  indicati,  per
          ciascun tirocinante iscritto: 
              a)  le  generalita'  complete  del  tirocinante  e   il
          recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
          relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; 
              b) la data di inizio del tirocinio; 
              c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; 
              d) i trasferimenti del  tirocinio,  le  interruzioni  e
          ogni altro fatto modificativo  concernente  lo  svolgimento
          del tirocinio. 
              3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in
          forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito
          Internet del soggetto incaricato della tenuta del  registro
          del tirocinio ai sensi dell' articolo 21. 
              4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di
          tirocinio,   il   tirocinante    redige    una    relazione
          sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed  i  compiti
          relativi  ad  attivita'  di  revisione  legale   alla   cui
          predisposizione   e   svolgimento   ha   partecipato,   con
          l'indicazione del  relativo  oggetto  e  delle  prestazioni
          tecnico-pratiche  rilevanti   alla   cui   trattazione   ha
          assistito o collaborato. La relazione e'  sottoscritta  dal
          soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa
          al  soggetto  incaricato  della  tenuta  del  registro  del
          tirocinio. 
              5. Il tirocinante che intende completare il periodo  di
          tirocinio  presso  altro  revisore  legale  o  societa'  di
          revisione legale, ne da' comunicazione scritta al  soggetto
          incaricato  della  tenuta  del  registro   del   tirocinio,
          allegando le attestazioni di cessazione  e  di  inizio  del
          tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
          quale il tirocinio e' stato svolto e da  quello  presso  il
          quale e' proseguito. La relazione di  cui  al  comma  4  e'
          redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
          registro  del  tirocinio  anche  in  occasione  di  ciascun
          trasferimento del tirocinio. 
              6. Il periodo di tirocinio svolto  presso  un  soggetto
          diverso  da  quello   precedentemente   indicato   non   e'
          riconosciuto ai fini dell'abilitazione  in  mancanza  della
          preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 
              7. Il periodo di tirocinio interamente  o  parzialmente
          svolto  presso  un  revisore  legale  o  una  societa'   di
          revisione  legale  abilitati  in  un  altro  Stato   membro
          dell'Unione    europea    e'    riconosciuto    ai     fini
          dell'abilitazione, previa attestazione  del  suo  effettivo
          svolgimento da parte dell'autorita' competente dello  Stato
          membro in questione. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob,  disciplina  con  regolamento   le   modalita'   di
          attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di iscrizione al registro del tirocinio; 
              b) le modalita' di svolgimento del tirocinio,  ai  fini
          del comma 1, lettera a); 
              c)  le  cause  di  cancellazione  e   sospensione   del
          tirocinante dal registro del tirocinio; 
              d)  le  modalita'  di  rilascio  dell'attestazione   di
          svolgimento del tirocinio; 
              e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro
          del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e'
          svolto." 
              "Art. 4. (Esame di idoneita' professionale) 
              1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
          con il Ministero della giustizia, indice almeno  due  volte
          l'anno   un   esame   di   idoneita'   professionale    per
          l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
              2. L'esame di idoneita' professionale ha  lo  scopo  di
          accertare il possesso delle conoscenze teoriche  necessarie
          all'esercizio dell'attivita' di revisione  legale  e  della
          capacita' di  applicare  concretamente  tali  conoscenze  e
          verte in particolare sulle seguenti materie: 
              a) contabilita' generale; 
              b) contabilita' analitica e di gestione; 
              c) disciplina del bilancio di esercizio e del  bilancio
          consolidato; 
              d) principi contabili nazionali e internazionali; 
              e) analisi finanziaria; 
              f) gestione del rischio e controllo interno; 
              g) principi di revisione nazionale e internazionali; 
              h) disciplina della revisione legale; 
              i) deontologia professionale ed indipendenza; 
              l) tecnica professionale della revisione; 
              m) diritto civile e commerciale; 
              n) diritto societario; 
              o) diritto fallimentare; 
              p) diritto tributario; 
              q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
              r) informatica e sistemi operativi; 
              s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
              t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
              u) matematica e statistica. 
              3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m)  a
          u),  l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e   della
          capacita' di applicarle concretamente e' limitato a  quanto
          necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 
              4. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Consob,
          disciplina con regolamento le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo, definendo, tra l'altro: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; 
              b)   le   modalita'   di   nomina   della   commissione
          esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; 
              c)  il  contenuto  e  le   modalita'   di   svolgimento
          dell'esame di idoneita' professionale; 
              d) i casi  di  equipollenza  con  esami  di  Stato  per
          l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
          le eventuali integrazioni richieste. 
              5. Con il regolamento di cui al comma  4,  il  Ministro
          della giustizia puo' integrare e specificare le materie  di
          cui al comma 2 e da' attuazione alle misure  di  esecuzione
          adottate dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".