stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 2012, n. 145

Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. (12G0167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012
nascondi
  • Articoli

  • Requisiti di iscrizione per le persone fisiche
    e per le società di revisione
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • Iscrizione dei revisori di altri Stati membri
    dell'Unione Europea o di Paesi terzi
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • Contenuto informativo del Registro
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  • Disposizioni transitorie e finali
  • 17
Testo in vigore dal: 13-9-2012
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
l'attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b)  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  secondo  cui  possono  chiedere
l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone  fisiche  che
sono in possesso di una laurea almeno triennale e  dei  requisiti  di
onorabilita'  definiti  con   regolamenti   adottati   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3)  lettere  a)  e  b)  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente  l'iscrizione  nel
Registro  delle  persone  fisiche   abilitate   all'esercizio   della
revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e  dei
Paesi terzi; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, secondo cui  possono  chiedere  l'iscrizione  al
registro dei  revisori  legali  le  societa'  i  cui  componenti  del
consiglio di amministrazione o del  consiglio  di  gestione  sono  in
possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con  regolamento  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, concernente i criteri  di  valutazione  dell'equivalenza
dei requisiti dei revisori abilitati  all'esercizio  della  revisione
legale in un Paese terzo; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39
concernente il contenuto informativo del Registro; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004,  n.  270,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  12  novembre
2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto  2004,  n.
196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  concernente
il codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura  penale
in materia  di  patteggiamento  nell'ambito  dell'applicazione  della
pena; 
  Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le  condizioni
di ineleggibilita' o decadenza degli amministratori; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'amministrazione
digitale"; 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche  ed
integrazioni, ed in particolare  il  comma  9  secondo  il  quale  le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e  8  del  medesimo
articolo, che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata  o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6; 
  Visto  l'articolo  38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al
fine di potenziare ed estendere i servizi  telematici,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli  enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo  dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari  abilitati,  per  la  presentazione  da
parte  degli  interessati  di  denunce,  istanze,  atti  e   garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti  fiscali,  contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare; 
  Sentita la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, che ha
espresso, con nota prot. RM/11092879 del  17  novembre  2011,  parere
favorevole in merito allo schema di regolamento; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre  2011,  n.
417; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012; 
  Vista la nota  n.  4530  del  14  maggio  2012,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  per  gli  Affari
Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
                   al Registro dei revisori legali 
 
  1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali
le persone fisiche  che  sono  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39: 
    a) requisiti di onorabilita' individuati all'articolo 3; 
    b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2; 
    c)  tirocinio  triennale  disciplinato  dal  Regolamento  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    d) superamento dell'esame di idoneita' professionale disciplinato
dal  Regolamento  di  cui  all'articolo  4   dello   stesso   decreto
legislativo n. 39 del 2010. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali
le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale  in
uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  capo  secondo   del   presente
Regolamento. 
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
l'attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, lettere a) e  b)  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  secondo  cui  possono  chiedere
l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone  fisiche  che
sono in possesso di una laurea almeno triennale e  dei  requisiti  di
onorabilita'  definiti  con   regolamenti   adottati   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione  nazionale  per
le societa' e la borsa; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3)  lettere  a)  e  b)  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente  l'iscrizione  nel
Registro  delle  persone  fisiche   abilitate   all'esercizio   della
revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e  dei
Paesi terzi; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, secondo cui  possono  chiedere  l'iscrizione  al
registro dei  revisori  legali  le  societa'  i  cui  componenti  del
consiglio di amministrazione o del  consiglio  di  gestione  sono  in
possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con  regolamento  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, concernente i criteri  di  valutazione  dell'equivalenza
dei requisiti dei revisori abilitati  all'esercizio  della  revisione
legale in un Paese terzo; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39
concernente il contenuto informativo del Registro; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004,  n.  270,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  12  novembre
2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto  2004,  n.
196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  concernente
il codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura  penale
in materia  di  patteggiamento  nell'ambito  dell'applicazione  della
pena; 
  Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le  condizioni
di ineleggibilita' o decadenza degli amministratori; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'amministrazione
digitale"; 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche  ed
integrazioni, ed in particolare  il  comma  9  secondo  il  quale  le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e  8  del  medesimo
articolo, che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata  o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6; 
  Visto  l'articolo  38  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al
fine di potenziare ed estendere i servizi  telematici,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli  enti
previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita'  per  l'utilizzo  esclusivo  dei
propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata,
anche a mezzo di intermediari  abilitati,  per  la  presentazione  da
parte  degli  interessati  di  denunce,  istanze,  atti  e   garanzie
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti  fiscali,  contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta
di attestazioni e certificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura
regolamentare; 
  Sentita la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, che ha
espresso, con nota prot. RM/11092879 del  17  novembre  2011,  parere
favorevole in merito allo schema di regolamento; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4,  del  citato  decreto
legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre  2011,  n.
417; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012; 
  Vista la nota  n.  4530  del  14  maggio  2012,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  per  gli  Affari
Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
                   al Registro dei revisori legali 
 
  1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali
le persone fisiche  che  sono  in  possesso  dei  seguenti  requisiti
previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39: 
    a) requisiti di onorabilita' individuati all'articolo 3; 
    b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2; 
    c)  tirocinio  triennale  disciplinato  dal  Regolamento  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    d) superamento dell'esame di idoneita' professionale disciplinato
dal  Regolamento  di  cui  all'articolo  4   dello   stesso   decreto
legislativo n. 39 del 2010. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali
le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale  in
uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  capo  secondo   del   presente
Regolamento.