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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2012, n. 136

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato. (12G0158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2012
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-8-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e   sull'esecuzione   delle   misure
privative e limitative della liberta', e successive modificazioni, ed
in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26  luglio  1975,  n.
354; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230; 
  Ritenuta la  necessita'  di  garantire  l'effettivo  esercizio  dei
diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore  consapevolezza
delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario  mediante
l'introduzione della Carta dei diritti e dei doveri; 
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento : 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
                               n. 230 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23 il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il direttore dell'istituto, o un operatore  penitenziario  da
lui designato, svolge un  colloquio  con  il  soggetto,  al  fine  di
conoscere le notizie  necessarie  per  le  iscrizioni  nel  registro,
previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del  codice
di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, e per iniziare  la  compilazione  della  cartella  personale,
nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni  previste  dal  primo
comma dell'articolo 32 della legge e di  consegnargli  la  carta  dei
diritti e dei doveri dei detenuti  e  degli  internati  prevista  nel
comma 2 dell'articolo 69 del presente  regolamento.  In  particolare,
vengono forniti chiarimenti sulla  possibilita'  di  ammissione  alle
misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari
e  viene  contestualmente   richiesto   al   detenuto   il   consenso
all'eventuale utilizzo delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del
codice  di  procedura  penale.  Il  verbale  contenente  la  relativa
dichiarazione   del   detenuto   viene   trasmesso   senza    ritardo
all'autorita' giudiziaria competente.»; 
    b) all'articolo 69 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'atto dell'ingresso, a ciascun  detenuto  o  internato  e'
consegnata la carta dei diritti e dei doveri  dei  detenuti  e  degli
internati, contenente l'indicazione dei  diritti  e  dei  doveri  dei
detenuti e degli internati, delle strutture e  dei  servizi  ad  essi
riservati. Il contenuto della carta  e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia  da  adottarsi  entro  centottanta  giorni
decorrenti  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le  quali
la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza  dei  familiari
del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita  nelle
lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.». 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Severino, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 
Registro n. 7, foglio n. 362 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          2000,   n.   230   reca:   «Regolamento    recante    norme
          sull'ordinamento penitenziario e sulle misure  privative  e
          limitative della liberta'». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  1  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.): 
              «Art. 17.Regolamenti. - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) abrogato. 
              2. - 3. (omissis). 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
              - Si riporta il testo degli artt. 23 e  69  del  citato
          d.P.R. n.  230  del  2000,  come  modificati  dal  presente
          regolamento: 
              «Art. 23. Modalita' dell'ingresso in istituto. - 1.  La
          direzione cura che il detenuto o l'internato  all'atto  del
          suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a  perquisizione
          personale, al rilievo delle impronte digitali  e  messo  in
          grado di esercitare la facolta' prevista  dal  primo  comma
          dell'articolo 29 della  legge,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 62 del presente regolamento.  Il  soggetto  e'
          sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   comma   4
          dell'articolo 24, qualora  dagli  accertamenti  sanitari  o
          altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi  in
          una delle condizioni previste dagli  articoli  146  e  147,
          primo  comma,  numeri  2)  e  3),  del  codice  penale,  la
          direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di
          sorveglianza  e  al  tribunale  di   sorveglianza   per   i
          provvedimenti  di  rispettiva  competenza.   La   direzione
          provvede analogamente, quando  la  persona  interessata  si
          trovi in custodia cautelare,  trasmettendo  gli  atti  alla
          autorita' giudiziaria procedente. 
              3. Un esperto dell'osservazione e trattamento  effettua
          un colloquio con il detenuto o internato all'atto  del  suo
          ingresso in istituto, per verificare se,  ed  eventualmente
          con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo  stato
          di  restrizione.  Il  risultato  di  tali  accertamenti  e'
          comunicato agli operatori  incaricati  per  gli  interventi
          opportuni e al gruppo degli operatori  dell'osservazione  e
          trattamento di cui all'articolo 29. Gli  eventuali  aspetti
          di rischio sono  anche  segnalati  agli  organi  giudiziari
          indicati  nel  comma  2.  Se  la  persona  ha  problemi  di
          tossicodipendenza,   e'   segnalata   anche   al   Servizio
          tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. 
              4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi
          precedenti e nel piu' breve tempo possibile,  la  direzione
          dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione
          penitenziaria notizia su eventuali  precedenti  detenzioni,
          al fine di acquisire la preesistente cartella personale. 
              5.  Il  direttore   dell'istituto,   o   un   operatore
          penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con  il
          soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le
          iscrizioni  nel  registro,  previsto  dall'articolo  7  del
          regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
          di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e
          per iniziare  la  compilazione  della  cartella  personale,
          nonche' allo scopo di fornirgli  le  informazioni  previste
          dal  primo  comma  dell'articolo  32  della  legge   e   di
          consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti
          e degli internati prevista dal comma 2 dell'articolo 69 del
          presente  regolamento.  In  particolare,  vengono   forniti
          chiarimenti sulla possibilita' di  ammissione  alle  misure
          alternative  alla  detenzione   e   agli   altri   benefici
          penitenziari e viene contestualmente richiesto al  detenuto
          il  consenso  all'eventuale  utilizzo  delle  procedure  di
          controllo mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti
          tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura
          penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del
          detenuto  viene  trasmesso  senza   ritardo   all'autorita'
          giudiziaria competente. 
              6. Qualora il detenuto  o  l'internato  si  rifiuti  di
          fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi
          per ritenere che le  generalita'  fornite  siano  false,  e
          sempre che non si riesca a conoscere altrimenti  le  esatte
          generalita',  il  soggetto   e'   identificato   sotto   la
          provvisoria  denominazione  di  «sconosciuto»  a  mezzo  di
          fotografia e di  riferimenti  a  connotati  e  contrassegni
          fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. 
              7. Nel corso del colloquio il soggetto  e'  invitato  a
          segnalare gli eventuali problemi personali e familiari  che
          richiedono  interventi  immediati.  Di  tali  problemi   la
          direzione informa il centro di servizio sociale. 
              8.   Gli   oggetti   consegnati    dal    detenuto    o
          dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua  persona
          e che non possono essere lasciati  in  suo  possesso,  sono
          ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti  che
          non possono essere conservati sono venduti a beneficio  del
          soggetto o inviati,  a  sue  spese,  alla  persona  da  lui
          designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale. 
              9. Degli oggetti consegnati dall'imputato  o  rinvenuti
          sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria
          che procede. 
              10.  I  contatti  e  gli  interventi  degli   operatori
          penitenziari,   degli   assistenti   volontari    di    cui
          all'articolo  78  della  legge,  dei  rappresentanti  della
          comunita' esterna autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  17
          della legge,  nonche'  quelli  degli  operatori  sociali  e
          sanitari  delle  strutture  e  dei  servizi   assistenziali
          territoriali  intesi  alla   prosecuzione   dei   programmi
          terapeutici    o    di    trattamento    educativo-sociale,
          istituzionalmente svolti con gli imputati, i  condannati  e
          gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si
          applicano pertanto le disposizioni contenute  nell'articolo
          18  della   legge   e   nell'articolo   37   del   presente
          regolamento.» 
              «Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni
          che regolano la vita penitenziaria. - 1. In  ogni  istituto
          penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca  o
          altro locale a cui i detenuti  possono  accedere,  i  testi
          della legge,  del  presente  regolamento,  del  regolamento
          interno  nonche'  delle  altre  disposizioni  attinenti  ai
          diritti e ai doveri dei detenuti e  degli  internati,  alla
          disciplina e al trattamento. 
              2.  All'atto  dell'ingresso,  a  ciascun   detenuto   o
          internato e' consegnata la carta dei diritti e  dei  doveri
          dei detenuti e degli  internati,  contenente  l'indicazione
          dei diritti e dei doveri dei detenuti  e  degli  internati,
          delle  strutture  e  dei  servizi  ad  essi  riservati.  Il
          contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro
          della  giustizia  da  adottarsi  entro  centottanta  giorni
          decorrenti dalla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con
          le quali  la  carta  dei  diritti  deve  essere  portata  a
          conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato.  La
          carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse  tra
          i detenuti e internati stranieri. 
              3.  Di  ogni  successiva  disposizione  nelle   materie
          indicate nel comma 1 e' data notizia  ai  detenuti  e  agli
          internati. 
              4.  L'osservanza,  da  parte  dei  detenuti   e   degli
          internati delle norme e delle disposizioni che regolano  la
          vita penitenziaria, deve essere ottenuta  anche  attraverso
          il chiarimento delle ragioni delle medesime.»