stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 130

Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (12G0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012
nascondi
Testo in vigore dal: 23-8-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2010/78/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 24 novembre 2010,  recante  modifica  delle  direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,  2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE  e  2009/65/CE  per
quanto   riguarda   i   poteri   dell'Autorita'   bancaria   europea,
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e
dei mercati; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di  attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi  in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di  attuazione
della direttiva  2002/87/CE  relativa  alla  vigilanza  supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle  imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   di
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo  15  contenente   principi   e   criteri   direttivi   per
l'attuazione della direttiva 2010/78/UE; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro
e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
    «h-bis) "SEVIF": il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
  1) "ABE": Autorita' bancaria  europea,  istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e  delle  pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
  3) "AESFEM": Autorita' europea degli  strumenti  finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
  4) "Comitato congiunto":  il  Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
  5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
regolamento (UE) n. 1092/2010; 
  6) "Autorita'  di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010;». 
  2.  All'articolo  4,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  le  parole:  «intendendosi
attribuiti  al  Governatore  della  Banca  d'Italia  i   poteri   per
l'adozione degli  atti  amministrativi  generali  previsti  da  dette
disposizioni» sono soppresse. 
  3. L'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione
nel SEVIF). - 1. Le autorita' creditizie  esercitano  i  poteri  loro
attribuiti  in  armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione  europea,
applicano  i  regolamenti  e  le  decisioni  dell'Unione  europea   e
provvedono in merito alle raccomandazioni  in  materia  creditizia  e
finanziaria. 
  2. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea,  le  autorita'  creditizie  adempiono   agli   obblighi   di
comunicazione nei  confronti  delle  autorita'  e  dei  comitati  che
compongono il SEVIF e delle altre autorita'  e  istituzioni  indicate
dalle disposizioni dell'Unione europea. 
  3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
e' parte del SEVIF  e  partecipa  alle  attivita'  che  esso  svolge,
tenendo conto della convergenza degli strumenti  e  delle  prassi  di
vigilanza in ambito europeo. 
  4. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le
autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano  anche  la
ripartizione di compiti e la delega  di  funzioni  nonche'  ricorrere
all'ABE per la risoluzione delle controversie  con  le  autorita'  di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  5  le  parole:  «la  COVIP,  l'ISVAP  e  l'UIC»  sono
sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l'ISVAP»; 
  b) al comma 6 le  parole:  «le  autorita'  competenti  degli  Stati
comunitari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  autorita'  e  i
comitati che compongono il SEVIF»; 
  c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte
le altre autorita' e  soggetti  esteri  indicati  dalle  disposizioni
medesime.». 
  5. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo  periodo,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il  medesimo  termine,
il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». 
  6. All'articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo  periodo,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il  medesimo  termine,
il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.». 
  7.  All'articolo  69,  comma  1-ter,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, dopo  le  parole:  «informa  tempestivamente»
sono inserite le seguenti: «l'ABE, il CERS,». 
  8. All'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo  1°  settembre
1993,  n.  385,  le  parole:  «dandone  comunicazione   all'autorita'
competente» sono soppresse. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2010/78/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          15 dicembre 2010, n. L 331. 
              - La direttiva 2009/65/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          17 novembre 2009, n. L 302. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia )
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 8 e dell'art.  21  della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee  -  legge  comunitaria  1994)  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10  febbraio   1996,   n.   34,
          supplemento ordinario cosi' recita: 
              «Art.  8   (Riordinamento   normativo   nelle   materie
          interessate dalle direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo
          e' delegato ad  emanare,  entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, testi  unici  delle
          disposizioni dettate in attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 1, coordinandovi le norme  vigenti  nelle  stesse
          materie ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni  e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione del parere delle commissioni competenti  per
          materia.  Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          trasmissione il testo unico e' emanato  anche  in  mancanza
          del parere.». 
              «Art. 21  (Servizi  di  investimento  nel  settore  dei
          valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale  delle  imprese
          di investimento mobiliare e degli enti  creditizi:  criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) prevedere che  la  prestazione  a  terzi,  a  titolo
          professionale, dei servizi  d'investimento  indicati  nella
          sezione  A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE   sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli agenti di cambio continuino ad esercitare le  attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente; 
              b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate
          in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in
          Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva  stessa
          in libera prestazione ovvero per il tramite di  succursali;
          stabilire,  altresi',  che  la  vigilanza   sulle   imprese
          autorizzate  sia  esercitata  dalle  autorita'  che   hanno
          rilasciato  l'autorizzazione,  mentre  restano   ferme   le
          attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia
          di   elaborazione   e   applicazione   delle    norme    di
          comportamento,   di   politica   monetaria,   nonche'    di
          costituzione,  funzionamento   e   controllo   di   mercati
          regolamentati; 
              c) definire la ripartizione  delle  competenze  tra  la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (Consob), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  ed  assicurando
          uniformita' di disciplina in relazione a  servizi  prestati
          ed evitando duplicazioni di  compiti  nell'esercizio  delle
          funzioni di controllo; 
              d) prevedere che le autorita' italiane collaborino  tra
          loro  e  con  le  autorita'  degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione  europea
          di libero scambio (EFTA), ai  quali  si  applica  l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di reciprocita', con le  autorita'  degli  Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
              e) stabilire le condizioni di accesso  all'attivita'  e
          la  disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale   delle
          imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi  e
          garantendo in ogni caso la sana e prudente  gestione  delle
          imprese d'investimento; 
              f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
          autorita'  competenti  si  esplichi  avendo  riguardo  alla
          trasparenza e  alla  correttezza  dei  comportamenti  degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita', alla competitivita' ed  al  buon  funzionamento
          del sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e  prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli intermediari ammessi allo svolgimento  di  uno  o  piu'
          servizi di investimento; 
              g)  prevedere   forme   di   vigilanza   regolamentare,
          informativa   e   ispettiva,   riguardanti    l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,     le      partecipazioni      detenibili,
          l'organizzazione amministrativa e  contabile,  i  controlli
          interni, le  norme  di  comportamento,  l'informazione,  la
          correttezza e la regolarita'  delle  negoziazioni.  Dovra',
          inoltre, essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e  la
          trasparenza dei conflitti di interesse; 
              h)  stabilire  la  disciplina  di  comportamento  degli
          intermediari,   ispirandola    ai    principi    di    cura
          dell'interesse del cliente e dell'integrita'  del  mercato,
          di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di  equita'.
          Nella applicazione dei principi si dovra'  altresi'  tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori; 
              i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto
          della professionalita' dei promotori finanziari,  anche  al
          fine della consulenza relativa ai servizi finanziari  e  ai
          valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; 
              l) prevedere che i diritti degli investitori sui  fondi
          e sui valori  mobiliari  affidati  a  coloro  che  prestano
          servizi di investimento  siano  distinti  da  quelli  delle
          imprese affidatarie ed  adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e  dei  valori
          mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina  delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento  delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione  straordinaria,  nonche'   a   liquidazione
          coatta amministrativa; 
              m) prevedere il potere delle  autorita'  competenti  di
          disciplinare, in conformita' alla direttiva  93/22/CEE,  le
          ipotesi in  cui  le  transazioni  relative  agli  strumenti
          finanziari negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi; 
              n) prevedere la possibilita' di accesso  delle  imprese
          di investimento e delle  banche  ai  mercati  regolamentati
          secondo scadenze temporali che non  penalizzino  le  banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno acquistare la qualita' di membri  dei  sistemi  di
          compensazione e liquidazione, nel rispetto  dei  criteri  e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti; 
              o)  disciplinare  gli  obblighi  di   dichiarazione   e
          informazione  in  modo  da  contemperare  le  esigenze   di
          trasparenza ed efficienza dei mercati  regolamentati  e  il
          diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi  momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi; 
              p)  le  disposizioni  necessarie  per   adeguare   alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento  dei  servizi  di  investimento,  per  la   cui
          adozione non si debba provvedere con atti aventi  forza  di
          legge, saranno emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste; 
              q) disciplinare, secondo linee omogenee e in  un'ottica
          di semplificazione; l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
          funzionamento   dei   mercati   regolamentati,   prevedendo
          organismi di natura  privatistica,  che  siano  espressione
          degli intermediari  ammessi  ai  singoli  mercati  e  siano
          dotati  di  poteri  di  gestione,  autoregolamentazione   e
          intervento,  nonche'   disciplinare   l'articolazione,   le
          competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo,
          tenendo conto dei principi  in  materia  di  vigilanza  sui
          mercati contenuti nella legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  e
          successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre  1987,  n.  556,  e
          relative disposizioni attuative; 
              r)  prevedere  che,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e  delle
          disposizioni generali o particolari emanate sulla  base  di
          esse si tenga conto dei principi della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni,  con  particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita' delle imprese di investimento,  alle  quali
          appartengono  i  responsabili  delle  violazioni,  per   il
          pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del  diritto  di
          regresso verso i predetti  responsabili,  nonche'  adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema  dei  provvedimenti  cautelari  e  delle   sanzioni
          amministrative applicabili alle violazioni di  disposizioni
          in materia di servizi di investimento. 
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente articolo dovranno essere emanati entro  centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi  della
          parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei  mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse. 
              3. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli altri aspetti  comunque  connessi,  cui  si
          provvedera'   ai   sensi   dell'art.   8,    le    sanzioni
          amministrative e  penali  potranno  essere  coordinate  con
          quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia  bancaria
          e creditizia per violazioni che siano omogenee  e  di  pari
          offensivita'.  A  tal  fine  potra'  stabilirsi   che   non
          costituiscono  reato  e  sono   assoggettate   a   sanzioni
          amministrative pecuniarie, sulla base  dei  principi  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e fino ad un ammontare massimo di  lire  trecento  milioni,
          violazioni per le quali e' prevista, in via  alternativa  o
          congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino  ad  un
          anno, con esclusione delle  condotte  volte  ad  ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
              4. In sede di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i  mercati  finanziari   e
          mobiliari e gli  altri  aspetti  comunque  connessi  potra'
          essere altresi'  modificata  la  disciplina  relativa  alle
          societa' emittenti titoli sui  mercati  regolamentati,  con
          particolare riferimento al collegio  sindacale,  ai  poteri
          delle minoranze, ai sindacati di  voto  e  ai  rapporti  di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.». 
              -  Il  decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210
          (Attuazione della direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
          degli ordini immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          7 giugno 2001, n. 130. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2002/87/CE   relativa   alla
          vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
          di  assicurazione   e   sulle   imprese   di   investimento
          appartenenti  ad  un  conglomerato   finanziario,   nonche'
          all'istituto della consultazione  preliminare  in  tema  di
          assicurazioni) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          luglio 2005, n. 171, supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252
          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14  dicembre  2007,   n.   290,
          supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 15  della  legge  della  legge  15
          dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2010),  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  2  gennaio  2012,  n.  1,  cosi'
          recita: 
              «Art. 15 (Attuazione  della  direttiva  2010/78/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  novembre  2010,
          recante  modifica  delle  direttive  98/26/CE,  2002/87/CE,
          2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
          2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per  quanto
          riguarda  i   poteri   dell'Autorita'   bancaria   europea,
          dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
          aziendali e professionali e  dell'Autorita'  europea  degli
          strumenti finanziari e dei mercati). - 1. Al fine  di  dare
          attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  24  novembre  2010,  il  Governo  e'
          delegato ad apportare, entro quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, le modifiche  e  le
          integrazioni necessarie  al  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  al
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,  di  attuazione
          della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'  degli  ordini
          immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli,
          al codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,   n.   209,   al   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n.  142,  di  attuazione  della
          direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza  supplementare
          sugli enti creditizi,  sulle  imprese  di  assicurazione  e
          sulle  imprese   di   investimento   appartenenti   ad   un
          conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre
          2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche
          complementari, e al decreto legislativo 21  novembre  2007,
          n.  231,   di   attuazione   della   direttiva   2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione, sulla base  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)  tenere  conto  dell'integrazione  del  sistema   di
          vigilanza nazionale nel  nuovo  assetto  di  vigilanza  del
          settore finanziario dell'Unione europea e  dell'istituzione
          e dei poteri dell'Autorita' bancaria europea istituita  dal
          regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'Autorita' europea delle
          assicurazioni e delle pensioni  aziendali  e  professionali
          istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010, dell'Autorita'
          europea degli strumenti finanziari e dei mercati  istituita
          dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto
          delle tre Autorita' previsto dall'art. 54  del  regolamento
          (CE) n. 1093/2010, dall'art. 54  del  regolamento  (CE)  n.
          1094/2010 e dall'art. 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010,
          nonche' del  Comitato  europeo  per  il  rischio  sistemico
          istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010; 
              b) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti
          possano, secondo le modalita' e  alle  condizioni  previste
          dalle disposizioni dell'Unione  europea,  cooperare,  anche
          mediante scambio  di  informazioni,  con  le  Autorita'  di
          vigilanza  europee,  con  il  Comitato  congiunto,  con  le
          autorita' competenti degli altri  Stati  membri  e  con  il
          Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano  agli
          obblighi di  comunicazione  nei  loro  confronti  stabiliti
          dalle stesse disposizioni dell'Unione europea; 
              c) prevedere  che  le  autorita'  nazionali  competenti
          tengano conto, nell'esercizio delle  loro  funzioni,  della
          convergenza in  ambito  europeo  degli  strumenti  e  delle
          prassi di vigilanza; 
              d) tenere conto dell'art. 35 del  regolamento  (CE)  n.
          1093/2010, dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e
          dell'art.  35  del  regolamento  (CE)  n.  1095/2010,   che
          stabiliscono  le  circostanze  in  cui  le   Autorita'   di
          vigilanza  europee  possono  presentare  una  richiesta  di
          informazioni,   debitamente   giustificata   e    motivata,
          direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali
          competenti; 
              e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione  europea
          che prevedono la possibilita' di delega di compiti  tra  le
          autorita'  nazionali  competenti  e  tra  le  stesse  e  le
          Autorita' di vigilanza europee; 
              f) tenere conto della  natura  direttamente  vincolante
          delle norme tecniche di attuazione e delle  norme  tecniche
          di regolamentazione adottate dalla Commissione  europea  in
          conformita', rispettivamente, agli articoli  15  e  10  dei
          regolamenti istitutivi delle Autorita' di vigilanza europee
          di cui alla lettera a) del presente comma; 
              g) tenere conto delle raccomandazioni  formulate  nelle
          conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio
          2008  affinche'  le  autorita'  di   vigilanza   nazionali,
          nell'espletamento   dei   loro   compiti,    prendano    in
          considerazione gli effetti della loro azione  in  relazione
          alle eventuali ricadute sulla stabilita' finanziaria  degli
          altri  Stati  membri,  anche  avvalendosi  degli  opportuni
          scambi  di  informazioni  con  le  Autorita'  di  vigilanza
          europee e degli altri Stati membri. 
              2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n.  38,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   1   -   Nel   presente   decreto    legislativo
          l'espressione: 
              a)   "autorita'   creditizie"   indica   il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
              b) "banca" indica l'impresa  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
              c) "CICR" indica il Comitato interministeriale  per  il
          credito e il risparmio; 
              d) "Consob" indica  la  Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
              d-bis) "COVIP" indica la commissione di  vigilanza  sui
          fondi pensione; 
              e) "ISVAP" indica l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo; 
              f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
              g) "Stato comunitario" indica  lo  Stato  membro  della
          Comunita' europea; 
              g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
          cui   la   banca   e'   stata   autorizzata   all'esercizio
          dell'attivita'; 
              g-ter) "Stato ospitante" indica  lo  Stato  comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi; 
              h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non  membro
          della Comunita' europea; 
              h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              i) "legge fallimentare"  indica  il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267; 
              l) "autorita' competenti" indica, a seconda  dei  casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
              m) "Ministro dell'economia e delle finanze"  indica  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "banca italiana": la banca  avente  sede  legale  in
          Italia; 
              b) "banca comunitaria": la banca avente sede  legale  e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
              c)  "banca  extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato extracomunitario; 
              d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
          le succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
              e)  "succursale":  una  sede  che  costituisce   parte,
          sprovvista di personalita' giuridica, di una  banca  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          della banca; 
              f) "attivita'  ammesse  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
              1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
          restituzione; 
              2) operazioni di prestito (compreso in  particolare  il
          credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,  il
          factoring,  le  cessioni  di  credito  pro  soluto  e   pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 
              3) leasing finanziario; 
              4) prestazione di servizi di  pagamento  come  definiti
          dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              5)  emissione  e  gestione  di   mezzi   di   pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
              6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
              7) operazioni per  proprio  conto  o  per  conto  della
          clientela in: 
              strumenti  di  mercato  monetario  (assegni,  cambiali,
          certificati di deposito, ecc.); 
              cambi; 
              strumenti finanziari a termine e opzioni; 
              contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
              valori mobiliari; 
              8)  partecipazione   alle   emissioni   di   titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
              9) consulenza alle  imprese  in  materia  di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
              10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo
          «money broking»; 
              11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
              12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
              13) servizi di informazione commerciale; 
              14) locazione di cassette di sicurezza; 
              15) altre attivita' che,  in  virtu'  delle  misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
              g)  "intermediari  finanziari":  i  soggetti   iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106; 
              h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
              1) controlla la banca; 
              2) e' controllato dalla banca; 
              3) e' controllato dallo stesso soggetto  che  controlla
          la banca; 
              4) partecipa al capitale della  banca  in  misura  pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
              5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno  al
          20% del capitale con diritto di voto; 
              h-bis) "istituti di moneta  elettronica":  le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
              h-ter)  "moneta  elettronica":  il   valore   monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
              1) il  valore  monetario  memorizzato  sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              2) il valore monetario utilizzato per le operazioni  di
          pagamento previste dall'art. 2, comma 2,  lettera  n),  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
              h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote  e  gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
              h-quinquies)    ["partecipazioni     rilevanti":     le
          partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
          le  partecipazioni  individuate  dalla  Banca  d'Italia  in
          conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo  alle
          diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
          di voto e degli altri diritti che  consentono  di  influire
          sulla societa']; 
              h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese,  diverse
          dalle  banche  e  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,
          autorizzate a prestare i servizi di pagamento di  cui  alla
          lettera f), n. 4); 
              h-septies)  "istituti  di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
              h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
          sede che  costituisce  parte,  sprovvista  di  personalita'
          giuridica, di un  istituto  di  pagamento  e  che  effettua
          direttamente,   in   tutto   o   in   parte,    l'attivita'
          dell'istituto di pagamento. 
              3. La Banca d'Italia, puo'  ulteriormente  qualificare,
          in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione
          di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine
          di evitare situazioni di ostacolo  all'effettivo  esercizio
          delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti.». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Banca  d'Italia).  -  1.  La  Banca  d'Italia,
          nell'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza,  formula  le
          proposte  per  le  deliberazioni  di  competenza  del  CICR
          previste nei titoli II e III. La Banca  d'Italia,  inoltre,
          emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
          istruzioni  e   adotta   i   provvedimenti   di   carattere
          particolare di sua competenza. 
              2.  La  Banca  d'Italia  determina  e  rende   pubblici
          previamente  i  principi  e  i  criteri  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi  termini
          fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini  per
          provvedere, individua  il  responsabile  del  procedimento,
          indica i motivi delle decisioni e pubblica i  provvedimenti
          aventi  carattere  generale.  Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
              4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
          sull'attivita' di vigilanza.». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  7  (Segreto  d'ufficio  e   collaborazione   tra
          autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in possesso della  Banca  d'Italia  in  ragione  della  sua
          attivita' di vigilanza sono coperti  da  segreto  d'ufficio
          anche nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,  a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente del CICR. Il segreto  non  puo'  essere  opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente. 
              2. I dipendenti della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle funzioni di  vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e
          hanno l'obbligo di riferire esclusivamente  al  Governatore
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati. 
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio. 
              4. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'  delle   leggi   disciplinanti   i   rispettivi
          ordinamenti. 
              5. La Banca d'Italia, la Consob, la  COVIP,  e  l'ISVAP
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante  scambio
          di  informazioni,  con  le  autorita'  e  i  comitati   che
          compongono il SEVIF, al fine  di  agevolare  le  rispettive
          funzioni. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia
          possono   essere   trasmesse   alle   autorita'    italiane
          competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'   dello   Stato
          comunitario che ha fornito le informazioni. 
              7.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni di vigilanza con  le  autorita'  competenti  degli
          Stati  extracomunitari;  le  informazioni  che   la   Banca
          d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario  possono
          essere comunicate soltanto con  l'assenso  esplicito  delle
          autorita' che le hanno fornite. 
              8. La Banca d'Italia puo'  scambiare  informazioni  con
          autorita'  amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito   di
          procedimenti di liquidazione o di fallimento, in  Italia  o
          all'estero,  relativi  a  banche,  succursali   di   banche
          italiane   all'estero   o   di   banche    comunitarie    o
          extracomunitarie in Italia,  nonche'  relativi  a  soggetti
          inclusi  nell'ambito  della  vigilanza   consolidata.   Nei
          rapporti con le autorita' extracomunitarie  lo  scambio  di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7. 
              9. La Banca d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia italiani e, a condizione  che  sia  assicurata  la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi. 
              10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
          informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
          indicati dalle disposizioni medesime». 
              - Il testo dell'art. 53 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, in  conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,
          emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
              a) l'adeguatezza patrimoniale; 
              b)  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
              c) le partecipazioni detenibili; 
              d)    il    governo    societario,     l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              d-bis)  l'informativa  da  rendere  al  pubblico  sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d). 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i
          requisiti, anche di competenza tecnica e  di  indipendenza,
          che tali soggetti devono possedere e le relative  modalita'
          di accertamento; 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca  d'Italia.   Per   le   banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita', qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la  Banca  d'Italia  e
          sempre che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia
          stato rinviato all'ABE  ai  fini  della  procedura  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. Le societa' o enti esterni che,  anche  gestendo
          sistemi  informativi  creditizi,  rilasciano  alle   banche
          valutazioni del rischio di  credito  o  sviluppano  modelli
          statistici per l'utilizzo  ai  fini  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
          in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
          personali detenuti legittimamente per un periodo  di  tempo
          storico di osservazione che sia congruo rispetto  a  quanto
          richiesto dalle disposizioni emanate  ai  sensi  del  comma
          2-bis.  Le  modalita'  di  attuazione  e  i   criteri   che
          assicurano la non  identificabilita'  sono  individuati  su
          conforme parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti delle banche per esaminare  la  situazione  delle
          stesse; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          delle banche, fissandone l'ordine del  giorno,  e  proporre
          l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti  di  singole  banche,   riguardanti   anche:   la
          restrizione delle attivita' o della struttura territoriale;
          il divieto di effettuare determinate operazioni,  anche  di
          natura societaria, e di distribuire utili o altri  elementi
          del  patrimonio,  nonche',  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          il divieto di pagare interessi;  la  fissazione  di  limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nella banca, quando  sia  necessario  per  il
          mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche
          che  beneficiano  di  eccezionali  interventi  di  sostegno
          pubblico, la Banca d'Italia  puo'  inoltre  fissare  limiti
          alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. 
              4.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti  per
          l'assunzione,  da  parte  delle  banche,  di  attivita'  di
          rischio nei confronti di  coloro  che  possono  esercitare,
          direttamente o indirettamente, un'influenza sulla  gestione
          della banca o del gruppo bancario nonche'  dei  soggetti  a
          essi collegati. Ove verifichi in  concreto  l'esistenza  di
          situazioni di conflitto di  interessi,  la  Banca  d'Italia
          puo'  stabilire   condizioni   e   limiti   specifici   per
          l'assunzione delle attivita' di rischio. 
              4-bis. 
              4-ter. La Banca d'Italia individua i  casi  in  cui  il
          mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione. 
              4-quater.  La  Banca  d'Italia,  in  conformita'   alle
          deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti  d'interessi
          tra le banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma  4,  in
          relazione  ad  altre  tipologie  di  rapporti   di   natura
          economica». 
              - Il testo dell'art. 67 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993,  n.385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 67 (Vigilanza regolamentare). -  1.  Al  fine  di
          esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,  in
          conformita' alle deliberazioni del  CICR,  impartisce  alla
          capogruppo,  con  provvedimenti  di  carattere  generale  o
          particolare, disposizioni concernenti  il  gruppo  bancario
          complessivamente considerato o suoi componenti,  aventi  ad
          oggetto: 
              a) l'adeguatezza patrimoniale; 
              b)  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
          configurazioni; 
              c) le partecipazioni detenibili; 
              d)    il    governo    societario,     l'organizzazione
          amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
          sistemi di remunerazione e di incentivazione (180); 
              e) l'informativa da rendere al pubblico  sulle  materie
          di cui al presente comma. 
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere che determinate operazioni  siano  sottoposte  ad
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi  del  comma  1,
          lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i
          requisiti che tali soggetti devono possedere e le  relative
          modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia; 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione  della  Banca   d'Italia.   Per   i   gruppi
          sottoposti a vigilanza consolidata di  un'autorita'  di  un
          altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di  competenza
          della medesima autorita'  qualora,  entro  sei  mesi  dalla
          presentazione della domanda di  autorizzazione,  non  venga
          adottata una decisione congiunta con la  Banca  d'Italia  e
          sempre che, entro il medesimo  termine,  il  caso  non  sia
          stato rinviato all'ABE  ai  fini  della  procedura  per  la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. I provvedimenti particolari  adottati  ai  sensi
          del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione  delle
          attivita' o della struttura  territoriale  del  gruppo;  il
          divieto  di  effettuare   determinate   operazioni   e   di
          distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche',
          con riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della
          parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia
          necessario  per  il  mantenimento  di   una   solida   base
          patrimoniale.  Per  le  capogruppo   che   beneficiano   di
          eccezionali  interventi  di  sostegno  pubblico,  la  Banca
          d'Italia puo' inoltre  fissare  limiti  alla  remunerazione
          complessiva degli esponenti aziendali. 
              3. Le disposizioni emanate  dalla  Banca  d'Italia  per
          esercitare la vigilanza su base consolidata possono  tenere
          conto, anche con  riferimento  alla  singola  banca,  della
          situazione e delle attivita' dei  soggetti  indicati  nelle
          lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65. 
              3-bis. La Banca d'Italia puo'  impartire  disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di  uno
          solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.». 
              - Il testo dell'art. 69 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  69  (Collaborazione  tra  autorita'  e  obblighi
          informativi). - 1. Al fine di agevolare  l'esercizio  della
          vigilanza su  base  consolidata  nei  confronti  di  gruppi
          operanti in piu' Stati comunitari la Banca d'Italia,  sulla
          base di accordi  con  le  autorita'  competenti,  definisce
          forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
          di supervisori e partecipa ai collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1,  la
          Banca d'Italia puo'  esercitare  la  vigilanza  consolidata
          anche: 
              a) sulle societa' finanziarie, aventi sede legale in un
          altro Stato comunitario, che controllano una  capogruppo  o
          una singola banca italiana; 
              b) sulle societa' bancarie, finanziarie  e  strumentali
          controllate dai soggetti di cui alla lettera a); 
              c) sulle societa' bancarie, finanziarie  e  strumentali
          partecipate  almeno  per  il   venti   per   cento,   anche
          congiuntamente, dai soggetti indicati nelle  lettere  a)  e
          b). 
              1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio  della
          vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza
          potenzialmente lesiva della liquidita' e  della  stabilita'
          del sistema  finanziario  italiano  o  di  un  altro  Stato
          comunitario  in  cui  opera  il  gruppo  bancario,  informa
          tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti  anche
          in  altri  Stati  comunitari,   le   competenti   autorita'
          monetarie. 
              1-quater.  I  commi  1  e  1-ter  si  applicano   anche
          nell'esercizio  della  vigilanza  su  singole  banche   che
          operano con succursali  aventi  rilevanza  sistemica  negli
          Stati comunitari ospitanti. 
              1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi
          o di tensioni sui mercati finanziari, tengono  conto  degli
          effetti  dei  propri  atti  sulla  stabilita'  del  sistema
          finanziario degli altri Stati comunitari interessati». 
              - Il testo dell'art. 79 del citato decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  79  (Banche  comunitarie).  -  1.  In  caso   di
          violazione   da   parte   di   banche   comunitarie   delle
          disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
          servizi nel territorio della Repubblica, la Banca  d'Italia
          puo'  ordinare  alla  banca  di  porre   termine   a   tali
          irregolarita',    dandone    comunicazione    all'autorita'
          competente dello Stato membro  in  cui  la  banca  ha  sede
          legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 
              2.   Quando   manchino   o   risultino   inadeguati   i
          provvedimenti   dell'autorita'   competente,   quando    le
          irregolarita'  commesse  possano   pregiudicare   interessi
          generali ovvero nei casi di urgenza  per  la  tutela  delle
          ragioni dei depositanti, dei risparmiatori  e  degli  altri
          soggetti  ai  quali  sono  prestati  i  servizi,  la  Banca
          d'Italia   adotta   le    misure    necessarie,    comprese
          l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
          e la chiusura della succursale».