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LEGGE 30 luglio 2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2012
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Testo in vigore dal: 22-8-2012
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi  ortodossa  d'Italia  ed
                  Esarcato per l'Europa Meridionale 
 
  1. I rapporti  tra  lo  Stato  e  la  Sacra  arcidiocesi  ortodossa
d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale di  seguito  denominata
«Arcidiocesi», sono regolati dalle disposizioni della presente legge,
sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.