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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125

Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2012
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Testo in vigore dal: 21-8-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 14; 
  Vista  la  direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore  nelle
stazioni di servizio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni,  concernente  norme  in  materia  ambientale,  ed,  in
particolare, l'articolo 277 e l'Allegato VIII alla Parte  quinta,  in
cui e' disciplinato il recupero di composti organici  volatili  (COV)
prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli  presso
gli impianti di distribuzione di benzina; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 19 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 luglio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  decreto  prevede  le  norme  di  attuazione  della
direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21
ottobre  2009,  attraverso  la  modifica   e   l'integrazione   delle
disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per regolamenti e  direttive  CE  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione legislativa al Governo, per un  periodo  di  tempo
          limitato e per oggetti definiti, previa  determinazione  di
          principi e criteri direttivi. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 15  dicembre  2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Attuazione della  direttiva  2009/126/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,
          relativa alla fase II del recupero  di  vapori  di  benzina
          durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni
          di  servizio,  e  disciplina  organica  dei  requisiti   di
          installazione degli impianti di distribuzione di  benzina).
          (In vigore dal 17 gennaio 2012). 
              1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti  legislativi  recanti  attuazione  della
          direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase  II  del
          recupero di vapori di benzina durante il  rifornimento  dei
          veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 
              2. I decreti legislativi di cui al  comma  1  prevedono
          l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE
          nell'ambito della parte quinta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  e  sono
          adottati nel rispetto della  procedura  e  dei  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge  4
          giugno 2010,  n.  96,  su  proposta  del  Ministro  per  le
          politiche europee e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
          e della  giustizia,  sentito  il  parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono
          disciplinati in modo organico i requisiti di  installazione
          degli  impianti  di  distribuzione  di  benzina  anche   in
          conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23   marzo   1994,   concernente   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative agli apparecchi e sistemi di protezione  destinati
          ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
          A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui  al  presente  comma,  non  si  applica  il   punto   3
          dell'allegato  VIII   alla   parte   quinta   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
              - La direttiva 2009/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          31 ottobre 2009, n. L 285. 
              - Il testo dell'art.  277  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni  (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88, S.O. cosi' recita: 
              «Art.  277  (Recupero  di  cov  prodotti   durante   le
          operazioni di rifornimento  degli  autoveicoli  presso  gli
          impianti di distribuzione carburanti). - 1. I  distributori
          degli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  devono
          essere attrezzati con sistemi di  recupero  dei  vapori  di
          benzina  che  si  producono  durante   le   operazioni   di
          rifornimento   degli   autoveicoli.   Gli    impianti    di
          distribuzione, i distributori e i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere conformi alle pertinenti  prescrizioni
          dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente  decreto,
          relative  ai  requisiti   di   efficienza,   ai   requisiti
          costruttivi, ai requisiti di  installazione,  ai  controlli
          periodici ed agli obblighi di documentazione. 
              2. Ai fini del presente articolo si intende per: 
                a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la
          benzina viene erogata  ai  serbatoi  degli  autoveicoli  da
          impianti di deposito; 
                b) impianti di deposito:  i  serbatoi  fissi  adibiti
          allo  stoccaggio  di  benzina  presso   gli   impianti   di
          distribuzione; 
                c)   distributore:   ogni   apparecchio   finalizzato
          all'erogazione di  benzina;  il  distributore  deve  essere
          dotato di idonea pompa di erogazione in grado  di  aspirare
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a  un  sistema  di  pompaggio  centralizzato;  se
          inserito in un impianto di distribuzione di  carburanti  in
          rapporto con  il  pubblico,  il  distributore  deve  essere
          inoltre dotato di un idoneo dispositivo  per  l'indicazione
          ed il calcolo delle quantita' di benzina erogate; 
                d) sistema di  recupero  dei  vapori:  l'insieme  dei
          dispositivi atti a prevenire l'emissione  in  atmosfera  di
          COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli.  Tale
          insieme di  dispositivi  comprende  pistole  di  erogazione
          predisposte  per  il   recupero   dei   vapori,   tubazioni
          flessibili  coassiali  o  gemellate,  ripartitori  per   la
          separazione  della  linea  dei  vapori   dalla   linea   di
          erogazione  del   carburante,   collegamenti   interni   ai
          distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori
          verso  i  serbatoi,  e  tutte  le   apparecchiature   e   i
          dispositivi  atti  a  garantire  il   funzionamento   degli
          impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza. 
              3. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere omologati dal Ministero  dell'interno,
          a cui il costruttore presenta  apposita  istanza  corredata
          della   documentazione   necessaria   ad   identificare   i
          dispositivi e dalla certificazione di cui al  paragrafo  2,
          punto  2.3,  dell'Allegato  VIII  alla  parte  quinta   del
          presente decreto. Ai fini del  rilascio  dell'omologazione,
          il  Ministero  dell'interno  verifica  la  rispondenza  dei
          dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed
          ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  previsti   dalla
          vigente   normativa.   In   caso   di   mancata   pronuncia
          l'omologazione si intende negata. 
              4. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori che sono stati omologati delle competenti  autorita'
          di altri  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  possono
          essere  utilizzati  per  attrezzare  i  distributori  degli
          impianti di distribuzione, previo riconoscimento  da  parte
          del Ministero dell'interno, a cui il  costruttore  presenta
          apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
          ad identificare  i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
          prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
          traduzione giurata in lingua italiana di tali  documenti  e
          certificazioni. Ai fini del  riconoscimento,  il  Ministero
          dell'interno  verifica  i  documenti  e  le  certificazioni
          trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti  di
          sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.  In
          caso di mancata  pronuncia  il  riconoscimento  si  intende
          negato. 
              5.  Durante  le  operazioni   di   rifornimento   degli
          autoveicoli  i  gestori  degli  impianti  di  distribuzione
          devono mantenere in funzione  i  sistemi  di  recupero  dei
          vapori di cui al comma 1.». 
              - Per il testo vigente dell' Allegato VIII alla Parte V
          del citato decreto legislativo n. 152  del  2006,  si  veda
          nelle note all'art. 3. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la direttiva 2009/126/CE, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          veda nelle note alle premesse.