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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 105

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. (12G0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2012
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  22-7-2012

Art. 4

Modificazioni al capo IV
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;
b) al capo IV è inserita la seguente sezione:

«Sezione I


Trasferimenti intracomunitari


"Art. 10-bis.


Autorizzazioni ai trasferimenti
intracomunitari

1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.
2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.
3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.
4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.
5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonché quelle della sua verifica, e definisce altresì gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

Art. 10-ter.


Autorizzazione generale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.
3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:
a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;
b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-sexies;
c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:
a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;
b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.
5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

Art. 10-quater.


Autorizzazione globale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più altri Stati membri.
2. L'autorizzazione globale di trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Art. 10-quinquies.


Autorizzazione individuale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:
a) la domanda di autorizzazione è limitata a un solo trasferimento;
b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Art. 10-sexies.


Certificazione delle imprese

1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;
b) l'attività industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;
c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;
e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;
f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.
3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) l'autorità competente che rilascia il certificato;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario;
c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;
d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.
5. La certificazione ha una durata di 3 anni.
6. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. È riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.
9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

Art. 10-septies.


Obblighi dei fornitori

1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. È fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
b) quantità e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

Art. 10-octies.


Procedure doganali

1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.»;
c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, è inserita la seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea";
d) all'articolo 11:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni di licenza e" sono sostituite dalle seguenti: "l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché";
1.2) dopo le parole: " ne dà notizia" sono inserite le seguenti: " al Ministero della difesa e";
2) al comma 2, lettera a), le parole: "i tipi di" sono sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei";
3) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.";
e) all'articolo 13:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 7, autorizza" sono inserite le seguenti: "con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché";
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione" sono sostituite con le seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione";
f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, è inserita la seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni";
g) all'articolo 15:
1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9, 10-bis e 13";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata.
La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.";
3) al comma 3, le parole: "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13";
4) al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13";
5) al comma 6, le parole: " all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13";
h) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".».
Note all'art. 4:
- Si riporta testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990, nonché della sezione II al capo IV, come modificati dal presente decreto:
«Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea
Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero della difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5.
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5.
5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.».
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento, la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4.
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della citata legge n. 185 del 1990, nonché della sezione III al capo V, come modificati dal presente decreto:
«Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'art. 7.
3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni). - 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
1-bis. Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.».
- Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 16 (Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'art. 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di soggetti residenti in Stati terzi.
2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri Paesi, si applicano, semprechè i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.
4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.