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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (12G0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2012
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Testo in vigore dal: 27-7-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11  luglio
2006 e successive modificazioni, recante  disposizioni  generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e  sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.  1260/1999,  ed
in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4; 
  Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al
Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante  abrogazione  del
regolamento  (CE)  n.  1783/1999,  ed  in  particolare  l'articolo  7
concernente l'ammissibilita' delle spese  nell'ambito  dell'obiettivo
«Convergenza»   e   dell'obiettivo   Competitivita'   regionale    ed
occupazione, e l'articolo 13 in materia di ammissibilita' delle spese
nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; 
  Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento  (CE)  n.
1784/1999,    ed    in    particolare    l'articolo    11    relativo
all'ammissibilita' delle spese; 
  Visto il regolamento CE  n.  1828/2006  della  Commissione,  dell'8
dicembre 2006 e successive modificazioni, che  stabilisce  modalita',
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e  del  regolamento
(CE) n. 1080/2006; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.
196,  di  esecuzione  del  regolamento  CE   n.   1083/2006   recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione; 
  Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modilicazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i  tipi  di
costi ammissibili a un contributo del FSE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per  quanto
riguarda l'ammissibilita' degli investimenti a favore dell'efficienza
energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa; 
  Visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010; 
  Vista la presa d'atto,  da  parte  della  Conferenza  Stato-Regioni
nella seduta del  26  febbraio  2009,  dell'Accordo  siglato  tra  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il  12
febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed  alle
competenze; 
  Visto l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che ha trasferito al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni, gia' attribuite al Ministero dello  sviluppo  economico  ai
sensi del decreto-legge n. 181 del 2010, previste  dall'articolo  24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  269  del  18
novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca e' stato nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  18
novembre 2011, recante conferimento  dell'incarico  per  la  coesione
territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  39  del  16
febbraio 2012, con il quale il Ministro  senza  portafoglio  Fabrizio
Barca e' stato delegato ad esercitare le funzioni  di  coordinamento,
di indirizzo, di  promozione,  di  iniziative,  anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri
relativamente  alla  materia  delle   politiche   per   la   coesione
territoriale; 
  Visto l'articolo 1 del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale  il  Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello  sviluppo
economico, ad eccezione della Direzione Generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, dipende funzionalmente dal  Ministro
per la coesione territoriale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 29 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  di
concerto  con   il   Ministro   dello   sviluppo   economico,   delle
infrastrutture e dei trasporti,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro per gli affari europei; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema
di ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai  fondi
strutturali per la fase di  programmazione  2007-2013,  previste  dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196,  al  fine  di  adeguare  il  pertinente  quadro
normativo nazionale alle modifiche apportate al regolamento  (CE)  n.
1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dai regolamenti (CE) n.  396/2009
e 397/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
e dal regolamento (UE) n.  437/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 maggio 2010,  tenendo  altresi'  conto  dell'Accordo
siglato fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi di  sostegno
al reddito. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 56,  paragrafo  4,  del
          regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,  dell'11  luglio
          2006 recante disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di
          sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e  sul  Fondo
          di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.  1260/1999,
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: 
                «Art. 56. (Ammissibilita' delle spese). - (Omissis). 
                4. Le norme in materia di ammissibilita' delle  spese
          sono  stabilite  a  livello  nazionale,  fatte   salve   le
          eccezioni previste dai regolamenti  specifici  per  ciascun
          Fondo. Esse riguardano la totalita' delle spese  dichiarate
          nell'ambito del programma operativo.». 
              -  Il  testo  del  regolamento  CE  n.  1080/2006   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo
          europeo di sviluppo regionale  e  recante  abrogazione  del
          regolamento (CE) n. 1783/1999 e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          31 luglio 2006, n. L 210. 
              - Si riporta in particolare il testo dell'art. 7, cosi'
          come  modificato  dal  regolamento  CE   397/2009   e   dal
          regolamento  UE  437/2010  e  dell'art.   13   del   citato
          regolamento: 
                «Art. 7. (Ammissibilita' delle spese). - 1. Le  spese
          seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR: 
                  a) gli interessi passivi; 
                  b) l'acquisto di terreni per un  importo  superiore
          al 10% della  spesa  ammissibile  totale  per  l'operazione
          considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati
          l'autorita' di gestione puo'  autorizzare  una  percentuale
          piu' elevata per operazioni a tutela dell'ambiente; 
                  c) la disattivazione di centrali nucleari; 
                  d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile. 
                1-bis.  In  ogni  Stato  membro,  le  spese   per   i
          miglioramenti dell'efficienza energetica e  per  l'utilizzo
          di  energie  rinnovabili  negli  alloggi   esistenti   sono
          ammissibili  fino  ad  un  importo   pari   al   4%   dello
          stanziamento FESR totale. 
                Gli Stati membri definiscono le categorie di  alloggi
          ammissibili nelle norme nazionali, in conformita' dell'art.
          56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine
          di sostenere la coesione sociale. 
                2. Le spese per l'edilizia abitativa,  ad  esclusione
          di quelle per l'efficienza energetica e per  l'utilizzo  di
          energie rinnovabili  previste  nel  paragrafo  1-bis,  sono
          ammissibili nei seguenti casi: 
                  a)  per  gli  Stati  membri   che   hanno   aderito
          all'Unione europea il 1° maggio 2004 o  dopo  tale  data  e
          nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o
          di un asse prioritario per zone colpite  o  minacciate  dal
          deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; 
                  b) per tutti gli Stati membri soltanto  nell'ambito
          di un approccio integrato per le comunita' emarginate. 
                L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta  a  un
          massimo del  3%  della  dotazione  del  FESR  destinata  ai
          programmi  operativi  interessati  ovvero   al   2%   della
          dotazione totale del FESR. 
                2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e  b),  ma
          fatto salvo il secondo comma  del  presente  paragrafo,  le
          spese sono limitate ai seguenti interventi: 
                  a)  rinnovo  delle   parti   comuni   nell'edilizia
          plurifamiliare esistente; 
                  b) rinnovo e cambio d'uso di edifici  esistenti  di
          proprieta' di autorita'  pubbliche  o  di  operatori  senza
          scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o  a
          persone con esigenze particolari. 
                Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera  b),  gli
          interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione
          degli edifici esistenti. 
                La Commissione adotta l'elenco dei criteri  necessari
          per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera  a),
          e l'elenco degli interventi ammissibili conformemente  alla
          procedura  di  cui  all'  art.  103,   paragrafo   3,   del
          regolamento (CE) n. 1083/2006. 
                3. Le norme di ammissibilita' di cui all'art. 11  del
          regolamento (CE) n.  1081/2006  si  applicano  alle  azioni
          cofinanziate   dal   FESR   che   rientrano    nel    campo
          d'applicazione dell' art. 3 di tale regolamento. 
                4. Nel caso di sovvenzioni, le  spese  seguenti  sono
          considerate ammissibili a un contributo del  FESR,  purche'
          siano sostenute  conformemente  alle  normative  nazionali,
          comprese quelle in materia  contabile,  e  alle  condizioni
          specifiche sottoindicate: 
                  i)  i   costi   indiretti,   dichiarati   su   base
          forfettaria,   fino   al   20%   dei   costi   diretti   di
          un'operazione; 
                  ii) i  costi  fissi  calcolati  applicando  tabelle
          standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; 
                  iii)  somme   forfettarie   destinate   a   coprire
          l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. 
                Le opzioni di cui ai punti i), ii)  e  iii),  possono
          essere combinate unicamente se ciascuna di esse  copre  una
          diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate
          per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. 
                I costi  di  cui  ai  punti  i),  ii)  e  iii),  sono
          stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo
          e verificabile. 
                L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede
          la somma di 50.000 EUR.». 
                «Art. 13.(Norme in materia  di  ammissibilita'  delle
          spese). - Per determinare l'ammissibilita' delle spese,  si
          applicano le pertinenti  norme  nazionali  approvate  dagli
          Stati membri che  partecipano  ad  un  programma  operativo
          nell'ambito  dell'obiettivo   ''Cooperazione   territoriale
          europea'', eccetto quando sono stabilite norme comunitarie. 
                La Commissione stabilisce, ai sensi  dell'  art.  56,
          paragrafo 4, del regolamento (CE)  n.  1083/2006,  e  fatto
          salvo l'art. 7 del presente regolamento,  norme  comuni  in
          materia di ammissibilita' delle spese secondo la  procedura
          di cui all'art. 103, paragrafo 3, del regolamento  (CE)  n.
          1083/2006. 
                Qualora l'art. 7 preveda diverse norme in materia  di
          ammissibilita' delle spese  in  diversi  Stati  membri  che
          partecipano   ad   un   programma   operativo   nell'ambito
          dell'obiettivo ''Cooperazione  territoriale  europea'',  le
          norme piu' ampie di ammissibilita' si applicano a tutta  la
          zona interessata dal programma». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  regolamento  CE
          1081/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  5
          luglio 2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE)  n.
          396/2009, relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e  recante
          abrogazione del regolamento (CE) n.  1784/1999,  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: 
                «Art. 11. (Ammissibilita' delle spese). - 1. Il Fondo
          contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'art.
          53, paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (CE)  n.
          1083/2006, puo' includere le risorse finanziarie costituite
          collettivamente  da  datori   di   lavoro   e   lavoratori.
          L'assistenza assume la forma di sovvenzioni  individuali  o
          globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni
          di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di  garanzia
          e acquisizione di beni e servizi conformemente  alle  norme
          in materia di appalti pubblici. 
                2. Le  spese  seguenti  non  sono  ammissibili  a  un
          contributo del Fondo: 
                  a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile; 
                  b) gli interessi passivi; 
                  c) l'acquisto  di  mobili,  attrezzature,  veicoli,
          infrastrutture, beni immobili e terreni. 
                3. Le spese seguenti sono considerate  ammissibili  a
          un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo  1,  purche'
          siano sostenute  conformemente  alle  normative  nazionali,
          comprese quelle in materia  contabile,  e  alle  condizioni
          specifiche sottoindicate: 
                  a) le indennita' o retribuzioni versate da un terzo
          a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate
          al beneficiario; 
                  b) nel caso di sovvenzioni: 
                    i)  i  costi  indiretti,   dichiarati   su   base
          forfettaria,   fino   al   20%   dei   costi   diretti   di
          un'operazione; 
                    ii) i costi fissi  calcolati  applicando  tabelle
          standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; 
                    iii)  somme  forfettarie  destinate   a   coprire
          l'insieme o una parte dei costi di un'''operazione''; 
                  c) i costi di ammortamento di  beni  ammortizzabili
          di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente
          per  la  durata  di  un'operazione,  nella  misura  in  cui
          sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di
          tale attivo. 
                Le opzioni di cui alla lettera b), punti  i),  ii)  e
          iii), possono essere combinate unicamente  se  ciascuna  di
          esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o  se
          sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa
          operazione. 
                I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii),
          sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto,
          equo e verificabile. 
                L'importo forfettario di cui alla lettera  b),  punto
          iii), non eccede la somma di 50.000 EUR. 
                4. Le norme di ammissibilita'  enunciate  all'art.  7
          del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle  azioni
          cofinanziate   dal   Fondo   che   rientrano   nel    campo
          d'applicazione dell' art. 3 del suddetto regolamento.». 
              - Il  testo  del  regolamento  CE  n.  1828/2006  della
          Commissione che stabilisce modalita'  di  applicazione  del
          regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del   Consiglio   recante
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo  europeo  di
          sviluppo  regionale,  e'  pubblicato  nella   G.U.U.E.   27
          dicembre 2006, n. L 371. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          3 ottobre 2008 (Regolamento di esecuzione  del  regolamento
          (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali  sul  fondo
          europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo  e
          sul  fondo  di  coesione)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294. 
              - Si riporta il testo dell' art. 19  del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio  2009,
          n. 22, S.O.: 
                «Art.  19.   (Potenziamento   ed   estensione   degli
          strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione  dal
          lavoro o  di  disoccupazione,  nonche'  disciplina  per  la
          concessione  degli  ammortizzatori   in   deroga).   -   1.
          Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art.  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, fermo restando quanto  previsto  dal  comma  8  del
          presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni
          di euro per  l'anno  2009,  di  304  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di  euro  a
          decorrere  dall'anno  2012,  nei  limiti  delle  quali   e'
          riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di
          priorita' stabiliti con il decreto di cui al  comma  3,  ai
          seguenti  istituti  di  tutela  del  reddito  in  caso   di
          sospensione dal lavoro, ivi  includendo  il  riconoscimento
          della contribuzione figurativa e degli  assegni  al  nucleo
          familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela  del
          reddito di cui al comma 2: 
                  a) l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non
          agricola con requisiti normali di cui  all'art.  19,  primo
          comma, del regio decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n.  1272,  e  successive  modificazioni  per  i  lavoratori
          sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano  in
          possesso dei requisiti di cui al predetto  art.  19,  primo
          comma e subordinatamente ad un intervento integrativo  pari
          almeno alla misura  del  venti  per  cento  dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione collettiva compresi quelli di  cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni. La durata massima del trattamento
          non puo' superare novanta  giornate  annue  di  indennita'.
          Quanto previsto dalla presente lettera non  si  applica  ai
          lavoratori   dipendenti   da   aziende   destinatarie    di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                  b) l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non
          agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma  3,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160,  per  i
          lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali  che
          siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art.  7,
          comma 3, e subordinatamente ad  un  intervento  integrativo
          pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione collettiva compresi quelli di  cui  all'art.
          12 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  e
          successive modificazioni. La durata massima del trattamento
          non puo' superare novanta  giornate  annue  di  indennita'.
          Quanto previsto dalla presente lettera non  si  applica  ai
          lavoratori   dipendenti   da   aziende   destinatarie    di
          trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi  di
          contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
          sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
          a tempo parziale verticale. L'indennita' di  disoccupazione
          non spetta nelle ipotesi di  perdita  e  sospensione  dello
          stato di disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa  in
          materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                  c) in via sperimentale per  gli  anni  2009,  2010,
          2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro  12
          milioni e subordinatamente a un intervento integrativo pari
          almeno alla misura  del  venti  per  cento  dell'indennita'
          stessa  a  carico  degli  enti  bilaterali  previsti  dalla
          contrattazione  collettiva  un  trattamento,  in  caso   di
          sospensione per crisi aziendali o occupazionali  ovvero  in
          caso di licenziamento,  pari  all'indennita'  ordinaria  di
          disoccupazione  con  requisiti  normali  per  i  lavoratori
          assunti con  la  qualifica  di  apprendista  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  e  con  almeno  tre
          mesi  di   servizio   presso   l'azienda   interessata   da
          trattamento, per la  durata  massima  di  novanta  giornate
          nell'intero   periodo   di   vigenza   del   contratto   di
          apprendista. 
                1-bis. Con riferimento  ai  lavoratori  di  cui  alle
          lettere da a) a c) del comma  1  il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da  inviare
          ai  servizi  competenti  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  e
          integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
          e  alla  sede  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
          sociale (INPS) territorialmente competente, la  sospensione
          della  attivita'  lavorativa  e  le  relative  motivazioni,
          nonche' i nominativi dei lavoratori interessati,  che,  per
          beneficiare del trattamento, devono  rendere  dichiarazione
          di immediata disponibilita' al lavoro o a  un  percorso  di
          riqualificazione professionale all'atto della presentazione
          della domanda per  l'indennita'  di  disoccupazione,  fermo
          restando che, nelle  ipotesi  in  cui  manchi  l'intervento
          integrativo degli enti bilaterali, i  predetti  periodi  di
          tutela si considerano  esauriti  e  i  lavoratori  accedono
          direttamente  ai  trattamenti  in  deroga  alla   normativa
          vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle  lettere
          da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria  o
          di mobilita' in deroga alla normativa vigente  e'  in  ogni
          caso subordinato all'esaurimento dei periodi di  tutela  di
          cui alle stesse lettere da a) e  c)  del  comma  1  secondo
          quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
          articolo. 
                1-ter. In via transitoria, e per il solo  quadriennio
          2009-2012, le risorse di cui al  comma  1  sono  utilizzate
          anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle  misure
          di cui al medesimo  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  un
          trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. 
                2. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010,  2011
          e 2012 nel limite di spesa per  il  2012  pari  a  euro  13
          milioni, a valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  1  e
          comunque nei limiti di 200 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011, e nei soli  casi  di  fine  lavoro,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  8,   secondo
          periodo, e 10,  e'  riconosciuta  una  somma  liquidata  in
          un'unica soluzione,  pari  al  30  per  cento  del  reddito
          percepito l'anno precedente  e  comunque  non  superiore  a
          4.000 euro, ai collaboratori coordinati e  continuativi  di
          cui all'art.  61,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276,  iscritti  in  via  esclusiva  alla
          Gestione separata presso l'INPS di cui all' art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  esclusione  dei
          soggetti individuati dall' art. 1, comma 212,  della  legge
          23 dicembre  1996,  n.  662,  i  quali  soddisfino  in  via
          congiunta le seguenti condizioni: 
                  a) operino in regime di monocommittenza; 
                  b) abbiano conseguito l'anno precedente un  reddito
          lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore  a  5.000
          euro; 
                  c)  con  riguardo  all'anno  di   riferimento   sia
          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della  legge  n.  335  del  1995,  un
          numero di mensilita' non inferiore a uno; 
                  d) risultino senza contratto di  lavoro  da  almeno
          due mesi; 
                  e)  risultino  accreditate   nell'anno   precedente
          almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione  separata
          di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995.
          Restano fermi i  requisiti  di  accesso  e  la  misura  del
          trattamento vigenti alla data  del  31  dicembre  2009  per
          coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. 
                2-bis.  Per  l'anno  2009  ai  fini   dell'attuazione
          dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui  al
          comma 2 nella misura del 20 per cento,  in  via  aggiuntiva
          alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
          del presente articolo, determinata in 100 milioni di  euro,
          e' destinata l'ulteriore somma di 100  milioni  di  euro  a
          valere sulle risorse preordinate allo scopo  sul  Fondo  di
          cui all' art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
          rideterminato dall' art. 9, comma 5, del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19  luglio  1993,  n.  236,  fermo  restando  per  il
          medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei
          pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito  dall'
          art. 2, comma 36, ultimo periodo, della legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
                2-ter. In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  per
          l'indennita' ordinaria di disoccupazione non  agricola  con
          requisiti normali di cui  all'art.  19,  primo  comma,  del
          regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai  fini
          del perfezionamento del requisito contributivo si computano
          anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
          esclusiva  sotto  forma  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa, anche a progetto,  nella  misura  massima  di
          tredici settimane. Per quantificare i periodi di  copertura
          assicurativa   svolti   sotto   forma   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  si  calcola  l'equivalente  in
          giornate lavorative, dividendo  il  totale  dell'imponibile
          contributivo ai fini della Gestione separata nei  due  anni
          precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. 
                3. Con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definite le  modalita'  di  applicazione  dei
          commi 1,  1-bis,  2,  4  e  10,  nonche'  le  procedure  di
          comunicazione  all'INPS  anche  ai  fini   del   tempestivo
          monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
          4.  Lo  stesso  decreto   puo'   altresi'   effettuare   la
          ripartizione del limite di spesa di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
          tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c)  del
          comma 1 e del comma 2 del presente articolo. 
                4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di  cui  ai
          commi precedenti,  secondo  le  linee  guida  definite  nel
          decreto di cui al comma  3,  apposite  convenzioni  per  la
          gestione dei trattamenti  e  lo  scambio  di  informazioni,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche  tramite  la  costituzione  di  un'apposita
          banca  dati  nella  quale   confluiscono   tutti   i   dati
          disponibili  relativi  ai  percettori  di  trattamenti   di
          sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per  la
          gestione dei relativi  trattamenti  e  alla  quale  possono
          accedere anche i servizi  competenti  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera g),  del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  le  regioni,  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, la societa' Italia lavoro S.p.a. e l'Istituto  per
          lo sviluppo della formazione professionale dei  lavoratori.
          L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei  provvedimenti
          autorizzativi dei benefici di  cui  al  presente  articolo,
          consentendo  l'erogazione  dei  medesimi  nei  limiti   dei
          complessivi  oneri  indicati  al  comma   1,   ovvero,   se
          determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
          decreto di cui al comma 3, comunicandone le  risultanze  al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                4-bis.  Al  fine  di  favorire  il  reinserimento  al
          lavoro, l'INPS comunica al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, per la  successiva  pubblicazione  nella
          borsa continua nazionale del lavoro di cui all' art. 15 del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, i dati relativi ai percettori di  misure  di
          sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
          prevede,  a  favore  dei  datori   di   lavoro,   incentivi
          all'assunzione ovvero, in capo  al  prestatore  di  lavoro,
          l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
          lavoro congruo. 
                5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono  soppressi  i
          commi da 7 a 12 dell'art. 13  del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito con modificazioni  dalla  legge  14
          maggio 2005, n. 80. 
                5-bis. Al fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei
          livelli occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali
          occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo  e  sociale
          delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  degli  affari
          esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  promuove
          la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore  del
          trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,  al
          fine di ampliare il numero dei vettori  ammessi  a  operare
          sulle rotte nazionali, internazionali e  intercontinentali,
          nonche'  ad  ampliare   il   numero   delle   frequenze   e
          destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
          dando priorita' ai vettori che si impegnino a  mantenere  i
          predetti   livelli   occupazionali.    Nelle    more    del
          perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o   della
          modifica  di   quelli   vigenti,   l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile,  al  fine  di  garantire  al  Paese  la
          massima accessibilita' internazionale  e  intercontinentale
          diretta,  rilascia  ai  vettori  che  ne  fanno   richiesta
          autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
          inferiore a diciotto mesi. 
                6. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  si
          provvede per 35 milioni di euro per l'anno  2009  a  carico
          delle disponibilita' del Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, il  quale,  per  le  medesime  finalita',  e'
          altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno  2009,
          di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011
          e di 54 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2012.  Al
          relativo onere si provvede: 
                  a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
          Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
          euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
          contributivo di cui all'art. 25  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845,  con  esclusione  delle  somme  destinate  al
          finanziamento dei fondi paritetici  interprofessionali  per
          la formazione di cui all'art. 118 della legge  23  dicembre
          2000, n. 388, a  valere  in  via  prioritaria  sulle  somme
          residue non destinate alle finalita'  di  cui  all'art.  1,
          comma 72, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549  e  con
          conseguente   adeguamento,   per   ciascuno   degli    anni
          considerati, delle erogazioni relative  agli  interventi  a
          valere sulla predetta quota; 
                  b)   mediante   le   economie    derivanti    dalla
          disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2009; 
                  c) mediante utilizzo per 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli  anni  2009,  2010  e  2011  delle  maggiori
          entrate di cui al presente decreto. 
                7.  Fermo  restando   che   il   riconoscimento   del
          trattamento e' subordinato all'intervento  integrativo,  il
          sistema degli enti bilaterali eroga  la  quota  di  cui  al
          comma 1 fino a concorrenza  delle  risorse  disponibili.  I
          contratti  e  gli   accordi   interconfederali   collettivi
          stipulati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori  e
          dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere
          sul territorio nazionale, nonche' i criteri di  gestione  e
          di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
          decreto di cui al comma 3. I fondi  interprofessionali  per
          la formazione continua di cui all'art. 118 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni,  e  i
          fondi  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
          destinare interventi, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti, per misure temporanee  ed  eccezionali,  anche  di
          sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010, 2011  e  2012,
          volte alla tutela dei lavoratori, anche  con  contratti  di
          apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del  posto
          di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n.  800/2008  della
          Commissione, del 6 agosto 2008. Nel  caso  di  proroga  dei
          trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga  alla
          normativa  vigente,  i  fondi  interprofessionali  per   la
          formazione continua di cui  all'art.  118  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,  possono
          concorrere,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,   al
          trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
          lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di
          mobilita' in deroga  alla  normativa  vigente  concessa  ai
          dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
          interprofessionali per la formazione continua, il  concorso
          finanziario  dei  fondi  medesimi  puo'  essere   previsto,
          nell'ambito delle risorse disponibili, nei  casi  di  prima
          concessione in deroga. I fondi  interprofessionali  per  la
          formazione continua e  i  fondi  di  cui  all'art.  12  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, possono accedere alla banca dati di  cui  al
          comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
          trattamenti e lo scambio di informazioni. 
                7-bis.  Nel   caso   di   mobilita'   tra   i   fondi
          interprofessionali  per  la  formazione  continua  di   cui
          all'art. 118 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni, da parte  dei  datori  di  lavoro
          aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
          interessato presso il fondo  di  provenienza  nel  triennio
          precedente  deve  essere  trasferita  al  nuovo  fondo   di
          adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
          dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore  di
          lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
          condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte   le
          posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
          almeno pari a 3.000 euro e che  tali  posizioni  non  siano
          riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
          ciascuno  dei  tre   anni   precedenti,   rispondano   alla
          definizione comunitaria di micro e piccole imprese  di  cui
          alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,  del
          6  maggio  2003.  Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da
          trasferire i versamenti  del  datore  di  lavoro  riversati
          dall'INPS al fondo di  provenienza  prima  del  1°  gennaio
          2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
          risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
          della richiesta  da  parte  del  datore  di  lavoro,  senza
          l'addebito di oneri o costi. Il  fondo  di  provenienza  e'
          altresi' tenuto a versare al  nuovo  fondo,  entro  novanta
          giorni   dal   loro   ricevimento,   eventuali    arretrati
          successivamente  pervenuti  dall'INPS  per  versamenti   di
          competenza del datore di lavoro interessato. Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro  di
          effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
          a un nuovo fondo e che assicura la  trasmissione  al  nuovo
          fondo, a decorrere dal terzo mese successivo  a  quello  in
          cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
          dal datore di lavoro interessato. 
                8.   Le   risorse    finanziarie    destinate    agli
          ammortizzatori sociali in deroga  alla  vigente  normativa,
          anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'  art.
          18, nonche' con le risorse di cui al comma 1  eventualmente
          residuate, possono  essere  utilizzate  con  riferimento  a
          tutte  le  tipologie  di  lavoro  subordinato,  compresi  i
          contratti di apprendistato  e  di  somministrazione.  Fermo
          restando il limite del tetto massimo nonche'  l'uniformita'
          dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
          reddito di cui al comma 1, i decreti di  concessione  delle
          misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
          medesime  anche   in   funzione   della   compartecipazione
          finanziaria a livello regionale o locale ovvero in  ragione
          dell'armonizzazione  delle  misure  medesime  rispetto   ai
          regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. 
                9. Nell'ambito delle  risorse  finanziarie  destinate
          per l'anno 2009 alla concessione  in  deroga  alla  vigente
          normativa,  anche  senza  soluzione  di   continuita',   di
          trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita'  e
          di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
          dell'art. 2, comma 521, della legge 24  dicembre  2007,  n.
          244, e successive modificazioni, possono essere  prorogati,
          sulla base di specifici accordi governativi e  per  periodi
          non superiori a dodici mesi, con decreto del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  La  misura
          dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del  10
          per cento nel caso di prima proroga, del 30 per  cento  nel
          caso di seconda proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di
          proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
          nel caso  di  proroghe  successive  alla  seconda,  possono
          essere erogati esclusivamente  nel  caso  di  frequenza  di
          specifici  programmi  di  reimpiego,  anche  miranti   alla
          riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
                9-bis. In sede di prima  assegnazione  delle  risorse
          destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9  del  presente
          articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
          regioni  e  al  fine  di  assicurare  la   continuita'   di
          trattamenti e prestazioni, il Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali assegna  quota  parte  dei
          fondi   disponibili   direttamente    alle    regioni    ed
          eventualmente alle province. 
                10. Il diritto a percepire qualsiasi  trattamento  di
          sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
          materia di  ammortizzatori  sociali,  e'  subordinato  alla
          dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a  un
          percorso di riqualificazione professionale, secondo  quanto
          precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
          di   sottoscrivere   la    dichiarazione    di    immediata
          disponibilita'   ovvero,   una   volta   sottoscritta    la
          dichiarazione,  in  caso  di  rifiuto  di  un  percorso  di
          riqualificazione professionale o di un  lavoro  congruo  ai
          sensi dell'art. 1-quinquies  del  decreto-legge  5  ottobre
          2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          dicembre 2004,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  il
          lavoratore destinatario dei  trattamenti  di  sostegno  del
          reddito  perde  il  diritto  a  qualsiasi   erogazione   di
          carattere retributivo e previdenziale, anche a  carico  del
          datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati. 
                10-bis. 
                11. In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e comunque non oltre il 31 dicembre  2009,  possono
          essere concessi trattamenti di cassa integrazione  guadagni
          straordinaria e di mobilita' ai  dipendenti  delle  imprese
          esercenti  attivita'  commerciali  con  piu'  di  cinquanta
          dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
          gli operatori turistici, con piu' di cinquanta  dipendenti,
          delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
          nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno  2009,
          a carico del Fondo per l'occupazione. 
                12. Nell'ambito delle risorse indicate  al  comma  9,
          sono destinati 12 milioni di euro a carico  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla  concessione,  per
          l'anno 2009, ai  lavoratori  addetti  alle  prestazioni  di
          lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a  tempo
          indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'art.  17,
          commi 2 e  5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          successive modificazioni, e ai  lavoratori  delle  societa'
          derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali  ai
          sensi dell' art. 21, comma 1, lettera  b),  della  medesima
          legge n.  84  del  1994,  e  successive  modificazioni,  di
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo mensile  di  integrazione  salariale  straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' della relativa
          contribuzione figurativa e  degli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
                13. Per l'iscrizione nelle  liste  di  mobilita'  dei
          lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo  da
          aziende che occupano fino a quindici  dipendenti,  all'art.
          1, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  20  gennaio
          1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni,  le  parole:
          «31 dicembre 2008» sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''31
          dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il
          2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di 45 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009''. 
                14.  All'art.  1,  comma  2,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,   e
          successive modificazioni, le parole: ''31  dicembre  2008''
          sono sostituite dalle seguenti: ''31  dicembre  2009''.  Ai
          fini dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata,
          per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di  cui  5
          milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione  e  30
          milioni   di   euro   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'  art.  1,  comma
          1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
          al  precedente   periodo,   non   utilizzate   al   termine
          dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel  conto
          residui per essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.
          All' art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre
          le eccedenze di personale nel corso della procedura di  cui
          all' art. 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223,»  sono
          inserite le seguenti: «o al fine di  evitare  licenziamenti
          plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». 
                15.  Per  il   rifinanziamento   delle   proroghe   a
          ventiquattro  mesi  della   cassa   integrazione   guadagni
          straordinaria per cessazione di attivita', di cui  all'art.
          1, comma 1, del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291,  e  successive  modificazioni,  sono  destinati  30
          milioni di euro, per l'anno 2009, a carico  del  Fondo  per
          l'occupazione. 
                16. Per l'anno 2009, il Ministero del  lavoro,  della
          salute e delle  politiche  sociali  assegna  alla  societa'
          Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo  agli
          oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura.  A
          tale  onere  si   provvede   a   carico   del   Fondo   per
          l'occupazione. 
                17. All' art. 118, comma 16, della legge 23  dicembre
          2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: ''e di
          80 milioni di euro per l'anno 2008'' sono sostituite  dalle
          seguenti: ''e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2008 e 2009''. 
                18. Nel limite di spesa di  2  milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze  del
          Fondo di cui all'art. 81, comma 29,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  altresi'  riconosciuto  il
          rimborso delle spese occorrenti  per  l'acquisto  di  latte
          artificiale e pannolini per i neonati di eta'  fino  a  tre
          mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                18-bis. In considerazione  del  rilievo  nazionale  e
          internazionale nella sperimentazione sanitaria  di  elevata
          specializzazione e nella cura  delle  patologie  nel  campo
          dell'oftalmologia,  per  l'anno  2009  e'  autorizzata   la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la  ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante  dal
          presente  comma  si  provvede  a  carico  del   Fondo   per
          l'occupazione,  di   cui   all'art.   1,   comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
                18-ter.  Alla  legge  5  agosto  1981,  n.   416,   e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art. 37: 
                    1) al comma 1, lettera b), le parole:  «Ministero
          del lavoro e  della  previdenza  sociale»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  risorse
          finanziarie disponibili»; 
                    2) dopo il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
          «1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto   dall'INPGI   per   i
          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato»; 
                  b) all'art. 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata. 
                18-quater. Gli oneri derivanti dalle  prestazioni  di
          vecchiaia  anticipate  per  i  giornalisti  dipendenti   da
          aziende in ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi
          aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  18-ter  del
          presente articolo, pari  a  10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2009,  sono  posti  a  carico   delle
          disponibilita' del fondo  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo del Regolamento (CE) 396/2009 del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che   modifica   il
          regolamento (CE) n. 1081, relativo al Fondo sociale europeo
          per estendere i tipi di costi ammissibili a  un  contributo
          del FSE, pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126: 
                «Il Parlamento Europeo  e  il  Consiglio  dell'Unione
          Europea, 
                visto  il  trattato  che  istituisce   la   Comunita'
          europea, in particolare l' art. 148, 
                vista la proposta della Commissione, 
                visto il parere  del  Comitato  economico  e  sociale
          europeo, previa consultazione del Comitato  delle  regioni,
          deliberando secondo la procedura di cui  all'art.  251  del
          trattato, considerando quanto segue: 
                  (1) L' art. 56 del regolamento  (CE)  n.  1083/2006
          del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  recante  disposizioni
          generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
          sociale europeo e sul Fondo di coesione, statuisce  che  le
          norme  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese   sono
          stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni
          previste per il Fondo europeo di sviluppo  regionale  e  il
          Fondo sociale europeo (FSE). 
                  (2) L' art. 11, paragrafo 3, del  regolamento  (CE)
          n.  1081/2006  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
          stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del
          FSE  a  norma  dell'  art.  11,  paragrafo  1,   di   detto
          regolamento. 
                  (3) La crisi finanziaria giustifica  la  necessita'
          di  semplificare  ulteriormente  le  norme   al   fine   di
          facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE. 
                  (4) Nella relazione annuale per il 2007,  la  Corte
          dei  conti   europea   ha   raccomandato   alle   autorita'
          legislative e alla Commissione di essere pronte a  rivedere
          la concezione dei futuri programmi di spesa,  prendendo  in
          debita considerazione  la  semplificazione  della  base  di
          calcolo delle spese ammissibili e  il  maggiore  ricorso  a
          pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base  di
          costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive». 
                  (5)   Al   fine   di   garantire   la    necessaria
          semplificazione della gestione, dell'amministrazione e  del
          controllo  delle  operazioni   che   beneficiano   di   una
          sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad  un
          metodo di  rimborso  basato  sul  risultato,  e'  opportuno
          aggiungere  due  ulteriori  forme  di  costi   ammissibili,
          segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su
          tabelle standard di costi unitari. 
                  (6) Al fine di garantire la  certezza  del  diritto
          con riguardo all'ammissibilita' delle spese,  e'  opportuno
          che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni
          del  FSE.  Sarebbe  pertanto   necessaria   un'applicazione
          retroattiva a decorrere dal 1o agosto 2006, data di entrata
          in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006. 
                  (7) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza
          il  regolamento  (CE)  n.  1081/2006,  hanno  adottato   il
          presente regolamento: 
                    Art. 1 - L' art. 11, paragrafo 3, del regolamento
          (CE) n. 1081/2006 e' modificato come segue: 
                    1) la lettera b) e'  sostituita  dalla  seguente:
          «b) nel caso di sovvenzioni: 
                    i)  i  costi  indiretti,   dichiarati   su   base
          forfettaria,   fino   al   20%   dei   costi   diretti   di
          un'operazione; 
                    ii) i costi fissi  calcolati  applicando  tabelle
          standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; 
                    iii)  somme  forfettarie  destinate   a   coprire
          l'insieme o una parte dei costi di un"operazione"; 
                    2) sono aggiunti i seguenti commi: «Le opzioni di
          cui alla lettera b), punti i), ii) e iii),  possono  essere
          combinate unicamente se ciascuna di esse copre una  diversa
          categoria di costi ammissibili o  se  sono  utilizzate  per
          diversi progetti relativi ad una stessa operazione. 
                  I costi di cui alla lettera b),  punti  i),  ii)  e
          iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di  un  calcolo
          giusto, equo e verificabile. 
                  L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto
          iii), non eccede la somma di 50.000 EUR.» . 
                  Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il
          giorno  successivo  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea. 
                  Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° agosto
          2006. 
                  Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti  i
          suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno  degli
          Stati membri. 
                  Fatto a Strasburgo, addi' 6 maggio 2009». 
              - Si riporta il testo del Regolamento (CE) n.  397/2009
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo  di
          sviluppo regionale  per  quanto  riguarda  l'ammissibilita'
          degli investimenti a favore  dell'efficienza  energetica  e
          delle   energie   rinnovabili   nell'edilizia    abitativa,
          pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126: 
                «Il Parlamento Europeo  e  il  Consiglio  dell'Unione
          Europea, 
                visto  il  trattato  che  istituisce   la   Comunita'
          europea, in particolare l' art. 162, 
                vista la proposta della Commissione, 
                visto il parere  del  Comitato  economico  e  sociale
          europeo, previa consultazione del Comitato  delle  regioni,
          deliberando secondo la procedura di cui  all'art.  251  del
          trattato CE, considerando quanto segue: 
                  (1) Al fine di aumentare il potenziale di  crescita
          sostenibile a lungo termine  dell'Europa,  il  26  novembre
          2008 la Commissione ha adottato una comunicazione  relativa
          a  un  piano  europeo  di  ripresa  economica   che   evoca
          l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare
          l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il  settore
          abitativo. 
                  (2) Il Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR)
          appoggia   gli   interventi   nel   settore   dell'edilizia
          abitativa, compreso l'aspetto  dell'efficienza  energetica,
          soltanto a favore degli  Stati  membri  che  hanno  aderito
          all'Unione europea il 1° maggio 2004  o  successivamente  a
          tale data, qualora siano rispettate le  condizioni  di  cui
          all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1080/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio.  Il  sostegno  agli
          investimenti a favore dell'efficienza  energetica  e  delle
          energie rinnovabili  nel  settore  dell'edilizia  abitativa
          andrebbe garantito a tutti gli Stati membri. 
                  (3)  Si  dovrebbero  sostenere   gli   investimenti
          effettuati nell'ambito di programmi pubblici  conformemente
          agli obiettivi della direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  5  aprile  2006,  concernente
          l'efficienza degli usi  finali  dell'energia  e  i  servizi
          energetici. 
                  (4) Al fine di assicurare il  raggiungimento  degli
          obiettivi della politica di coesione di  cui  all'art.  158
          del  trattato,  gli  interventi  dovrebbero  sostenere   la
          coesione sociale. 
                  (5) Nella relazione annuale per il 2007,  la  Corte
          dei  conti   europea   ha   raccomandato   alle   autorita'
          legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere  la
          concezione dei futuri  programmi  di  spesa,  prendendo  in
          debita considerazione  la  semplificazione  della  base  di
          calcolo delle  spese  ammissibili  e  facendo  un  maggiore
          ricorso a pagamenti di  somme  forfettarie  o  a  pagamenti
          sulla base di costi  fissi  in  luogo  del  rimborso  delle
          «spese effettive». 
                  (6)   Al   fine   di   garantire   la    necessaria
          semplificazione della gestione, dell'amministrazione e  del
          controllo  delle  operazioni   che   beneficiano   di   una
          sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un
          metodo di  rimborso  basato  sul  risultato,  e'  opportuno
          aggiungere  tre  ulteriori  forme  di  costi   ammissibili,
          segnatamente i costi indiretti, le somme  forfettarie  e  i
          costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari. 
                  (7) Al fine di garantire la  certezza  del  diritto
          con riguardo all'ammissibilita' delle spese,  e'  opportuno
          che  queste  ulteriori  forme  di  costi   ammissibili   si
          applichino  a  tutte  le  sovvenzioni  del  FESR.   Sarebbe
          pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere
          dal  1°  agosto  2006,  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento (CE) n. 1080/2006. 
                  (8) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza
          il regolamento (CE) n. 1080/2006, 
                  hanno adottato il presente regolamento: 
                    Art. 1 -  L'  art.  7  del  regolamento  (CE)  n.
          1080/2006 e' modificato come segue: 
                    1) e' inserito il seguente paragrafo: 
                    «1-bis. In ogni Stato  membro,  le  spese  per  i
          miglioramenti dell'efficienza energetica e  per  l'utilizzo
          di  energie  rinnovabili  negli  alloggi   esistenti   sono
          ammissibili  fino  ad  un  importo   pari   al   4%   dello
          stanziamento FESR totale. 
                    Gli Stati  membri  definiscono  le  categorie  di
          alloggi ammissibili nelle norme nazionali,  in  conformita'
          dell'  art.  56,  paragrafo  4,  del  regolamento  (CE)  n.
          1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.; 
                    2) al  paragrafo  2,  la  frase  introduttiva  e'
          sostituita dalla seguente:  «2.  Le  spese  per  l'edilizia
          abitativa,   fatta   eccezione   di   quelle    a    favore
          dell'efficienza  energetica  e  dell'utilizzo  di   energie
          rinnovabili di cui al paragrafo  1  bis,  sono  ammissibili
          soltanto per gli Stati membri che hanno aderito  all'Unione
          europea il 1° maggio 2004 o successivamente  a  tale  data,
          qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»; 
                    3) e' inserito il  seguente  paragrafo:  «4.  Nel
          caso di sovvenzioni, le  spese  seguenti  sono  considerate
          ammissibili  a  un  contributo  del  FESR,  purche'   siano
          sostenute conformemente alle normative nazionali,  comprese
          quelle in materia contabile, e alle  condizioni  specifiche
          sottoindicate: 
                    i)  i  costi  indiretti,   dichiarati   su   base
          forfettaria,   fino   al   20%   dei   costi   diretti   di
          un'operazione; 
                    ii) i costi fissi  calcolati  applicando  tabelle
          standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; 
                    iii)  somme  forfettarie  destinate   a   coprire
          l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. 
                  Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii),  possono
          essere combinate unicamente se ciascuna di esse  copre  una
          diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate
          per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. 
                  I costi di cui  ai  punti  i),  ii)  e  iii),  sono
          stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo
          e verificabile. 
                  L'importo forfettario di  cui  al  punto  iii)  non
          eccede la somma di 50.000 EUR.» . 
                  Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il
          ventesimo  giorno  successivo  alla   pubblicazione   nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                  Tuttavia, l' art. 1,  paragrafo  3,  si  applica  a
          decorrere dal 1° agosto 2006. 
                  Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti  i
          suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno  degli
          Stati membri. 
                  Fatto a Strasburgo, addi' 6 maggio 2009.». 
              - Si riporta il testo del Regolamento (CE) n.  437/2010
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  che  modifica  il
          regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo
          regionale  per  quanto  riguarda   l'ammissibilita'   degli
          interventi in materia di edilizia abitativa a favore  delle
          comunita' emarginate, pubblicato nella G.U.U.E.  29  maggio
          2010, n. L 132: 
                «Il Parlamento Europeo  e  il  Consiglio  dell'Unione
          europea, 
                visto  il  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
          europea, in particolare l' art. 178, 
                vista la proposta della Commissione europea, 
                visto il parere  del  Comitato  economico  e  sociale
          europeo, previa consultazione del Comitato  delle  regioni,
          deliberando secondo  la  procedura  legislativa  ordinaria,
          considerando quanto segue: 
                  (1) Al fine di migliorare la coesione  economica  e
          sociale dell'Unione,  e'  necessario  sostenere  interventi
          limitati per il rinnovo degli edifici  esistenti  destinati
          ad uso abitativo  negli  Stati  membri  che  hanno  aderito
          all'Unione europea il 1° maggio  2004  o  dopo  tale  data.
          Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni
          stabilite all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE)  n.
          1080/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  5
          luglio  2006,  relativo  al  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale. 
                  (2)  Le   spese   dovrebbero   essere   programmate
          nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o
          di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal
          deterioramento fisico e dall'esclusione sociale. A fini  di
          chiarezza, le condizioni in base alle quali possono  essere
          effettuati  gli  interventi   nel   settore   dell'edilizia
          abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate.
          A tal  fine,  le  spese  per  gli  interventi  nel  settore
          dell'edilizia  abitativa  dovrebbero   essere   programmate
          tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla
          fonte   di   finanziamento.   Inoltre   dovrebbero   essere
          considerate  come  spese  ammissibili   solo   quelle   per
          interventi su edifici esistenti. 
                  (3)   In   numerosi   Stati   membri,    l'alloggio
          costituisce  un  fattore  decisivo  d'integrazione  per  le
          comunita' emarginate che vivono in aree urbane o rurali. E'
          quindi  necessario  estendere  a  tutti  gli  Stati  membri
          l'ammissibilita' delle spese per gli interventi nel settore
          dell'edilizia abitativa alle  comunita'  che  vivono  nelle
          aree urbane o rurali. 
                  (4)  Indipendentemente  dalla  circostanza  che  le
          comunita' vivano in aree urbane o rurali dovrebbero  essere
          considerate come spese  ammissibili,  a  causa  dell'infima
          qualita' delle loro condizioni di alloggio, anche le  spese
          destinate al rinnovo o alla  sostituzione,  anche  mediante
          nuove costruzioni, di alloggi esistenti. 
                  (5) Conformemente al principio n. 2 dei principi di
          base comuni sull'inclusione dei rom reiterato dal Consiglio
          nelle sue conclusioni sull'inclusione dei rom dell'8 giugno
          2009, gli  interventi  in  materia  di  edilizia  abitativa
          destinati ad un gruppo specifico non  dovrebbero  escludere
          altri gruppi che  versano  in  situazioni  socio-economiche
          analoghe. 
                  (6)  Conformemente  al  principio  n.  1  di   tali
          principi di base comuni, al fine di limitare  i  rischi  di
          segregazione,  gli  interventi  nel  settore  dell'edilizia
          abitativa   per   le   comunita'   emarginate    dovrebbero
          intervenire  nell'ambito  di  un  approccio  integrato  che
          comprenda,   in    particolare,    azioni    nei    settori
          dell'istruzione, della  salute,  delle  politiche  sociali,
          dell'occupazione  e   della   sicurezza   e   misure   tese
          all'abolizione della segregazione razziale. 
                  (7) E' opportuno assicurare condizioni uniformi  di
          esecuzione per quanto concerne l'adozione  dell'elenco  dei
          criteri necessari per la determinazione delle zone  colpite
          o minacciate dal deterioramento  fisico  e  dall'esclusione
          sociale   e   l'adozione   dell'elenco   degli   interventi
          ammissibili. L'art.  291  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea dispone che  le  regole  e  i  principi
          generali relativi alle  modalita'  di  controllo  da  parte
          degli  Stati  membri  dell'esercizio  delle  competenze  di
          esecuzione  attribuite  alla  Commissione  siano  stabiliti
          preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la
          procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di
          tale  regolamento  e   al   fine   di   evitare   qualsiasi
          interruzione  dell'attivita'  legislativa  dell'Unione,  e'
          opportuno   che   continuino   ad   essere   applicate   le
          disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
          28 giugno 1999, recante  modalita'  per  l'esercizio  delle
          competenze di esecuzione conferite alla Commissione . 
                  (8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza
          il regolamento (CE) n. 1080/2006, 
                  hanno adottato il presente regolamento: 
                    Art. 1 - L' art. 7, paragrafo 2, del  regolamento
          (CE) n. 1080/2006 e' sostituito dal seguente: 
                    «2.  Le  spese  per  l'edilizia   abitativa,   ad
          esclusione di quelle  per  l'efficienza  energetica  e  per
          l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo  1
          bis, sono ammissibili nei seguenti casi: 
                    a)  per  gli  Stati  membri  che  hanno   aderito
          all'Unione europea il 1° maggio 2004 o  dopo  tale  data  e
          nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o
          di un asse prioritario per zone colpite  o  minacciate  dal
          deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; 
                    b)  per   tutti   gli   Stati   membri   soltanto
          nell'ambito di un  approccio  integrato  per  le  comunita'
          emarginate. 
                    L'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta  a
          un massimo del 3% della dotazione  del  FESR  destinata  ai
          programmi  operativi  interessati  ovvero   al   2%   della
          dotazione totale del FESR. 
                    2-bis. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e  b),
          ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo,  le
          spese sono limitate ai seguenti interventi: 
                    a)  rinnovo  delle  parti  comuni   nell'edilizia
          plurifamiliare esistente; 
                    b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di
          proprieta' di autorita'  pubbliche  o  di  operatori  senza
          scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o  a
          persone con esigenze particolari. 
                  Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli
          interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione
          degli edifici esistenti. 
                  La  Commissione   adotta   l'elenco   dei   criteri
          necessari per determinare le zone di cui  al  paragrafo  2,
          lettera  a),  e  l'elenco  degli   interventi   ammissibili
          conformemente alla procedura di cui all'art. 103, paragrafo
          3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.». 
                  Art. 2 - Il presente regolamento entra in vigore il
          ventesimo  giorno  successivo  alla   pubblicazione   nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                  Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti  i
          suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno  degli
          Stati membri. 
                  Fatto a Strasburgo, addi' 19 maggio 2010». 
              - Si riporta il testo  dell'  art.  7,  comma  26,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica). convertito con modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. 30 luglio  2010,
          n. 176, S.O.: 
                «Art. 7. (Soppressione ed incorporazione di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - (Omissis). 
                26. Sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione.». 
              - Si riporta il decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri del 13 dicembre 2011 (Delega di  funzioni  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  al  Ministro  senza
          portafoglio per la  coesione  territoriale  dott.  Fabrizio
          Barca), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16  febbraio
          2012 n. 39: 
                «Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  in
          data 16 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca
          e' stato nominato Ministro senza portafoglio; 
                Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con
          il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'  stato
          conferito  l'incarico  in  materia  di  politiche  per   la
          coesione territoriale; 
                Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300  e
          n. 303; 
                Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito con modificazioni dalla legge di conversione  30
          luglio 2010, n. 122, ed in particolare l' art. 7, comma 26,
          che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le
          funzioni di cui all'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa  la
          gestione del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  fatta
          eccezione per le funzioni  di  programmazione  economica  e
          finanziaria non ricomprese nelle politiche  di  sviluppo  e
          coesione; 
                Visto l'art. 7, comma 27 del citato decreto-legge  n.
          78/2010 in cui si prevede che il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  si  avvalgono  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica  del
          Ministero dello  sviluppo  economico,  ad  eccezione  della
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali,  nonche'  il  comma  28  che  prevede   la
          ricognizione delle risorse; 
                Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 2; 
                Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 21 giugno 2007,  recante  istituzione  del
          Dipartimento per  la  programmazione  ed  il  coordinamento
          della politica economica; 
                Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 1° marzo 2011 e, in particolare, gli  articoli
          25 e 27; 
              Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la coesione
          territoriale le funzioni di cui al presente decreto; 
                Sentito il Consiglio dei Ministri; 
                Decreta: 
                Art. 1 - 1. A decorrere  dal  17  novembre  2011,  il
          Ministro senza portafoglio per  la  coesione  territoriale,
          dott. Fabrizio Barca, e' delegato ad esercitare le funzioni
          di  coordinamento,   di   indirizzo,   di   promozione   di
          iniziative,  anche  normative,  di  vigilanza  e  verifica,
          nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle   vigenti
          disposizioni al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          relativamente alla materia delle politiche per la  coesione
          territoriale. 
                2. In particolare,  salve  le  competenze  attribuite
          dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: 
                  a) a esercitare le  funzioni  di  cui  all'art.  7,
          commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  di  conversione
          30 luglio 2010, n. 122; 
                  b) a promuovere e coordinare  le  politiche  e  gli
          interventi  finalizzati   allo   sviluppo   economico   dei
          territori,  promuovendo  e  indirizzando  i   processi   di
          concertazione e di interscambio,  nell'ambito  dei  diversi
          livelli  istituzionali,  tra  soggetti  e  tra   competenze
          operanti nell'economia dei territori. A tal fine, adotta le
          iniziative  necessarie  per  assicurare   un   costante   e
          sistematico  monitoraggio  della  dinamica  delle  economie
          territoriali per promuovere, ove necessario,  interventi  o
          azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo. 
                3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera
          a) il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
          del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione  della
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la
          coesione territoriale, il quale  se  ne  avvale  unitamente
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo  sviluppo  d'impresa  e,  limitatamente  alle   funzioni
          delegate  dal  presente  decreto,  al  Nucleo  tecnico   di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
                4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera
          b) il Ministro per la coesione territoriale si  avvale  del
          Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali. 
                Art. 2 - 1. A  decorrere  dal  17  novembre  2011  il
          Ministro senza portafoglio dott. Fabrizio Barca e' altresi'
          delegato ad esercitare le funzioni  di  supervisione  delle
          attivita' della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  in
          materia di investimenti pubblici e  affari  economici,  ivi
          incluse quelle di analisi  macroeconomica  con  riferimento
          anche alla finanza  pubblica,  nonche'  di  monitoraggio  e
          valutazione degli andamenti economici. 
                2. Per l'adempimento delle funzioni delegate  di  cui
          al presente articolo il Ministro Fabrizio Barca  si  avvale
          del Dipartimento per la programmazione ed il  coordinamento
          della politica economica.». 
          - Il parere del Consiglio dei Stato, espresso dalla Sezione
          Consultiva per gli  atti  normativi  nell'Adunanza  del  21
          marzo 2011, e' stato depositato in data 13 aprile 2011,  n.
          01446/2011. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          3 ottobre 2008,  n.  196  (Regolamento  di  esecuzione  del
          regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
          sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo  sociale
          europeo e sul  fondo  di  coesione),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294. 
              -  Il  testo  del  regolamento  CE  n.  1080/2006   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo
          europeo di sviluppo regionale  e  recante  abrogazione  del
          regolamento (CE) n. 1783/1999, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          31 luglio 2006, n. L 210. 
              - Il testo del regolamento CE 1081/2006 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  5  luglio  2006,  cosi'  come
          modificato dal regolamento (CE) n.  396/2009,  relativo  al
          Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento
          (CE) n. 1784/1999, e' pubblicato nella G.U.U.E.  31  luglio
          2006, n. L 210. Si veda anche nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimento normativi  relativi  al  testo  del
          Regolamento (CE) 396/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1081,
          relativo al Fondo sociale europeo per estendere i  tipi  di
          costi ammissibili a un contributo del FSE, pubblicato nella
          G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. 126, si  rinvia  alla  relativa
          nota in premessa. 
              - Per i riferimento normativi  relativi  al  testo  del
          Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio che modifica il  regolamento  (CE)  n.  1080/2006
          relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per  quanto
          riguarda  l'ammissibilita'  degli  investimenti  a   favore
          dell'efficienza  energetica  e  delle  energie  rinnovabili
          nell'edilizia  abitativa,  pubblicato  nella  G.U.U.E.   21
          maggio 2009, n. L 126, si  rinvia  alla  relativa  nota  in
          premessa. 
              - Per i riferimenti normativi  relativi  al  testo  del
          Regolamento (CE) n. 437/2010 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, che modifica il regolamento  (CE)  n.  1080/2006
          sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda
          l'ammissibilita' degli interventi in  materia  di  edilizia
          abitativa a favore delle comunita'  emarginate,  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 maggio 2010, n. L  132,  si  rinvia  alla
          relativa nota in premessa.