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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 23/09/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2013
al: 31-12-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo  volta  all'analisi
ed alla revisione della  spesa  pubblica,  per  la  razionalizzazione
della stessa, attraverso la riduzione delle  spese  per  acquisti  di
beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza  dei  servizi  ai
cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione
della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire  la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita'  dell'organizzazione
degli enti e degli apparati pubblici; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
sospendere  l'incremento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   gia'
disposto dal decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  nonche'  di
garantire le necessarie risorse per  la  prosecuzione  di  interventi
indifferibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 luglio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il
Parlamento; 
 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e  trasparenza
                           delle procedure 
 
  1. Successivamente alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di  approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e  sono  causa
di responsabilita' amministrativa. Ai fini della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel
contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo  conto  dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.,  non  sono  soggette  all'applicazione
dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((La
disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia  stato  stipulato
ad un  prezzo  piu'  basso  di  quello  derivante  dal  rispetto  dei
parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione  da   Consip   S.p.A.,   ed   a   condizione   che   tra
l'amministrazione  interessata  e   l'impresa   non   siano   insorte
contestazioni sulla esecuzione di eventuali  contratti  stipulati  in
precedenza)). 
  2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri  di
partecipazione alle gare devono  essere  tali  da  non  escludere  le
piccole e medie imprese". 
  2-bis.  Al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le  seguenti  parole:
"Nel caso di lavori,"; 
    b) all'articolo 41, comma 2, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Sono illegittimi  i  criteri  che  fissano,  senza  congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; 
    c) all'articolo 75, comma 1, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e'  fissato  nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento  del  prezzo
base"; 
    d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito
il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al  periodo  successivo
nel caso di procedure  di  gara  realizzate  in  forma  aggregata  da
centrali di committenza, l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel
bando  o  nell'invito  nella  misura  massima  del   10   per   cento
dell'importo contrattuale". 
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione. 
  4. Al comma 3 bis  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i  propri  acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti  da  altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese  le  convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207". 
  5. COMMA DA  RITENERSI  NON  PUBBLICATO  AI  SENSI  DELL'AVVISO  DI
RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158. 
  6.   Nell'ambito   del   Mercato   elettronico    della    Pubblica
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  possono  essere   istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a  tal
fine, stipulino appositi accordi con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con Consip S.p.A.. 
  7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e  450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  2,  comma  574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura  di  coordinamento
della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche  e  le  societa'
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta  o  indiretta,
relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:   energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,  utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi  a  disposizione
dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si  applica
alle  procedure  di  gara  il  cui   bando   sia   stato   pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
E' fatta salva la possibilita' di  procedere  ad  affidamenti,  nelle
indicate categorie merceologiche, anche al di  fuori  delle  predette
modalita',   a   condizione   che   gli    stessi    conseguano    ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure  di
evidenza pubblica,  e  prevedano  corrispettivi  inferiori  a  quelli
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a  disposizione  da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi
i  contratti  dovranno  comunque  essere  sottoposti   a   condizione
risolutiva con possibilita'  per  il  contraente  di  adeguamento  ai
predetti corrispettivi nel  caso  di  intervenuta  disponibilita'  di
convenzioni Consip e delle  centrali  di  committenza  regionali  che
prevedano condizioni  di  maggior  vantaggio  economico.  La  mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale. 
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto. 
  9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. 
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del  2012
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip
s.p.a.  dell'avvenuta  stipula   dei   contratti   quadro   e   delle
convenzioni. 
  11. Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'  articolo  2  del
decreto-legge n. 52 del 2012  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 94 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  un  elenco  delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente  stipulato
un ((autonomo)) contratto di fornitura o di servizi hanno diritto  di
recedere  in  qualsiasi   tempo   dal   contratto,   previa   formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a  quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni gia'  eseguite  oltre  al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto  anche  dell'importo  dovuto  per  le  prestazioni  non  ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore  non  acconsenta  ad  una  modifica((.  .   .))   delle
condizioni  economiche  tale  da  rispettare   il   limite   di   cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.  488.  Ogni
patto contrario alla presente disposizione e' nullo.  Il  diritto  di
recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai  sensi
dell'articolo 1339 c.c., anche  in  deroga  alle  eventuali  clausole
difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto
diritto di recesso l'amministrazione pubblica  ne  da'  comunicazione
alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,  ai  fini  del
controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio  di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3,  della
legge 23 dicembre 1999, n.  488,  Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  caso  di  esercizio  del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente  durata  fino  al  30  giugno  2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al  terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che  siano
offerte condizioni economiche migliorative  tali  da  determinare  il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo  attribuito   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 
  15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di  esaurimento  della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre  2012
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso   dell'aggiudicatario   da
esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente  comma  15  e'
prorogata  fino  al  30  giugno  2013,  a  decorrere  dalla  data  di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a  tale  data  non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di  committenza
la pubblicazione di una procedura di  gara  per  la  stipula  di  una
convenzione  avente  ad  oggetto   prodotti   o   servizi   analoghi.
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da  esercitarsi  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma 15 
  16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23  dicembre  1999,
n. 488, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  casi  di
particolare interesse per l'amministrazione, le  convenzioni  possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni  contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente". 
  17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   eprocurement   realizzato   a   supporto   del   Programma    di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18. 
  18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di eprocurement di cui al comma  17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche'  per  le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle  pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del  sistema  informatico  di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali  viene  utilizzata  la  Consip  S.p.A.  in  qualita'  di
centrale di committenza. 
  19.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e   la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip S.p.A., realizza  un  Programma  per  l'efficientamento  delle
procedure di dismissione di beni mobili  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254  e  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  della  normativa  vigente,  anche
mediante l'impiego di strumenti telematici. 
  20.  Nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione. 
  21.Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano  a  decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle  spese  per  acquisto  di  beni  e
servizi. Una quota di tale riduzione  e'  rapportata,  tenendo  conto
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 94 del  2012,  agli  eccessi  di  costo
registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore
mediano dei costi per acquisti di beni e servizi  del  complesso  dei
Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti,  desumibile
dai dati  del  sistema  di  contabilita'  economica  analitica  delle
amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione  delle
spese  di  ciascun  Ministero  e'  determinata  secondo  gli  importi
indicati nell'allegato 1 del presente  decreto.  I  predetti  importi
sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione
della spesa di ciascun  Ministero  relativamente  alle  dotazioni  di
competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati  in  relazione
alle disponibilita' finanziarie dei capitoli interessati. 
  22. Entro il 10 settembre i Ministri  competenti  possono  proporre
una  differente   ripartizione   della   riduzione   loro   assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di  cui  al  comma
21. 
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dal
comma 24. 
  24. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo la  lettera  l-bis)  sono  aggiunte  le  seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto  competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla prevenzione del rischio medesimo. 
  l-quater) provvedono al monitoraggio  delle  attivita'  nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento  motivato,  la
rotazione del personale nei casi di avvio di  procedimenti  penali  o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.". 
  25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi". 
  26.  Il  ministero  della  giustizia  adotta  misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a euro 40 milioni  a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione  sul  territorio  degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni  per  le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi  non
inferiori ad euro 30 milioni per l'anno 2012 e a euro  70  milioni  a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle  procedure  di  acquisto  dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro  5
milioni per l'anno 2012 e a euro 10  milioni  a  decorrere  dall'anno
2013 I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 21. 
  26-bis.  Al  fine  di  concorrere  alla   riduzione   degli   oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del  10  per  cento  per  il  triennio  2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior  favore  praticate  dagli  stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello  stesso
periodo  i  costi  unitari  per  l'acquisizione  di   componenti   ed
apparecchiature hardware, le cui  caratteristiche  tecniche  dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011,  nonche'  per
la manutenzione di beni e servizi da effettuare  prioritariamente  da
imprese locali ove possibile, e di prodotti  software,  sono  ridotti
almeno del 5 per cento.((Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono  stabilite,  sulla  base  dei  costi   standardizzati   di   cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalita'  di  attuazione  del
presente comma)). 
  26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e fino ((al pagamento dei contributi
gia'  concessi  alla  medesima  data  e   non   ancora   erogati   ai
beneficiari)) e' sospesa la concessione dei contributi  di  cui  agli
articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni.