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DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (12G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2012)
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vigente al 13/05/2024
Testo in vigore dal: 17-7-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 31; 
  Vista  la  direttiva  2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,  recante
attuazione  della  direttiva  2007/36/CE  relativa  all'esercizio  di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al libro V, capo V, del codice civile 
 
  1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «Salvo quanto previsto dalle  leggi
speciali per le societa', diverse  dalle  societa'  cooperative,  che
fanno ricorso al mercato del  capitale  di  rischio,  l'assemblea  e'
convocata  dagli  amministratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di
amministrazione»; 
    b) al  secondo  comma,  le  parole:  «,  diverse  dalle  societa'
cooperative,» sono soppresse. 
  2. Al  primo  comma  dell'articolo  2369  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Salvo  che  lo
statuto disponga diversamente, le assemblee delle  societa',  diverse
dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano,
per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto
comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma,  secondo  periodo,  e
per l'assemblea straordinaria, le maggioranze  previste  dal  settimo
comma del presente articolo.»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano  salve  le
disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu'
elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.». 
  3. All'articolo 2376 del codice civile dopo  il  secondo  comma  e'
aggiunto il seguente: 
  «Quando le azioni  o  gli  strumenti  finanziari  sono  ammessi  al
sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e  al
voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.». 
  4. All'articolo 2415 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo  comma,  le  parole:  «dagli  amministratori»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal  consiglio  di  amministrazione,  dal
consiglio di gestione»; 
    b) al terzo comma e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  le  obbligazioni  sono  ammesse  al  sistema   di   gestione
accentrata la legittimazione all'intervento e al voto  nell'assemblea
degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.»; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  «All'assemblea
degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci
e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 31; 
  Vista  la  direttiva  2007/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,  recante
attuazione  della  direttiva  2007/36/CE  relativa  all'esercizio  di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al libro V, capo V, del codice civile 
 
  1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «Salvo quanto previsto dalle  leggi
speciali per le societa', diverse  dalle  societa'  cooperative,  che
fanno ricorso al mercato del  capitale  di  rischio,  l'assemblea  e'
convocata  dagli  amministratori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'assemblea e' convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di
amministrazione»; 
    b) al  secondo  comma,  le  parole:  «,  diverse  dalle  societa'
cooperative,» sono soppresse. 
  2. Al  primo  comma  dell'articolo  2369  del  codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Salvo  che  lo
statuto disponga diversamente, le assemblee delle  societa',  diverse
dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano,
per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto
comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma,  secondo  periodo,  e
per l'assemblea straordinaria, le maggioranze  previste  dal  settimo
comma del presente articolo.»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano  salve  le
disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu'
elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.». 
  3. All'articolo 2376 del codice civile dopo  il  secondo  comma  e'
aggiunto il seguente: 
  «Quando le azioni  o  gli  strumenti  finanziari  sono  ammessi  al
sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e  al
voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.». 
  4. All'articolo 2415 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo  comma,  le  parole:  «dagli  amministratori»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal  consiglio  di  amministrazione,  dal
consiglio di gestione»; 
    b) al terzo comma e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Quando  le  obbligazioni  sono  ammesse  al  sistema   di   gestione
accentrata la legittimazione all'intervento e al voto  nell'assemblea
degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.»; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  «All'assemblea
degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci
e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».