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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonchè in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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  • Disposizioni in materia di sicurezza
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  • Disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco
    e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno
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Testo in vigore dal: 21-6-2012
al: 9-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita'
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altri   uffici
dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in  materia  di   Fondo
nazionale per il  Servizio  civile,  al  fine  di  introdurre  misure
indispensabili, da un  lato,  a  garantire  livelli  incrementali  di
sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza  operativa
delle  articolazioni  del  soccorso  tecnico  urgente  e  di   quelle
impegnate  nel  settore  dell'immigrazione,  nonche'  la  continuita'
dell'attivita' del Servizio civile nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e  per
gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Disposizioni in materia di armi 
 
  1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e  contrasto  alla
criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita'  di
prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi: 
    a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini  di  quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale  di
prova verifica, altresi',  la  qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo, ai  sensi  della  vigente
normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita' resa dall'interessato,  contenente  anche  la  categoria  di
appartenenza dell'arma, di cui  alla  normativa  comunitaria.  Quando
sussistano  dubbi  sull'appartenenza  delle  armi   presentate   alla
categoria delle armi  comuni  da  sparo  o  sulla  loro  destinazione
all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere un parere
non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il  controllo
delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco  Nazionale  pubblica,  in
forma telematica, la scheda tecnica che contiene  le  caratteristiche
dell'esemplare   d'arma   riconosciuto   ed   il   relativo    codice
identificativo.». 
    b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli  effetti  della  presente  legge,
sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma  da
fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate. 
    2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta,
a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di  arma
per uso sportivo dal Banco nazionale di prova,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sentite le  federazioni  sportive  interessate  affiliate  al
CONI, alle armi sportive, sia lunghe che  corte,  che,  per  le  loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano  esclusivamente
allo specifico impiego nelle attivita' sportive.». 
  2. Le  armi  prodotte,  assemblate  o  introdotte  nello  Stato  ed
autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ai sensi
della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come
armi  comuni  da  sparo.  Conseguentemente,  le  medesime   autorita'
trasmettono  al  Banco  nazionale  di  prova  i  dati  identificativi
dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di  cui  all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.