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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. (12G0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. 20/07/2012, n. 168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed  i  criteri  di
calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo  da  conseguire
effetti  di  risanamento  della  contribuzione  pubblica,  una   piu'
rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi  nella
spesa pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 
 
  1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle   forme   di   sostegno
all'editoria, le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
razionalizzare l'utilizzo delle risorse,  attraverso  meccanismi  che
correlino il contributo per  le  imprese  editoriali  agli  effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con
le finalita' di cui all'articolo 29, comma  3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). 
  7. Le domande relative al  credito  di  imposta  sulla  carta,  per
l'anno 2011, di cui  all'articolo  1,  comma  40  ,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente  pervenute,  purche'
inviate mediante raccomandata postale  o  tramite  posta  certificata
entro la data di scadenza prevista dal relativo bando. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 OTTOBRE 2016, N. 198. 
  7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  17  maggio
1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite  le
seguenti:  ",  delle  cooperative  che  operano  nel  settore   dello
spettacolo, dell'informazione e del tempo libero".