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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 58

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (12G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/2012.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 99 (in G.U. 13/7/2012, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2012)
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Testo in vigore dal: 15-5-2012
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni  2042  (2012)  e  2043  (2012),  adottate  dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,  rispettivamente,  il  14
aprile 2012 e il 21 aprile 2012; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte ad  assicurare  la  partecipazione  italiana  alla
missione di osservatori  militari  delle  Nazioni  Unite,  denominata
United Nations Supervision Mission in Syria  (UNSMIS),  di  cui  alla
citata risoluzione 2043 (2012); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; 


				 
                                Emana 

 

				 
                     il seguente decreto-legge: 

 
                               Art. 1 

 

				 
            Partecipazione italiana alla missione UNSMIS 

 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio  2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  826.686  per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  di  osservatori  militari  delle
Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria
(UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012. 
  2. Al personale che partecipa alla missione di cui al  comma  1  si
applicano: 
    a) l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della  legge  3  agosto
2009, n. 108; l'indennita' di missione e'  corrisposta  nella  misura
intera incrementata del  trenta  per  cento,  se  non  usufruisce,  a
qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  calcolata  sulla
diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi
Uniti e Oman; 
    b) l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2009, n.  12,  e  l'articolo  4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.