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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (12G0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2012
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 26-5-2012
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 41 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante legge
comunitaria 2009; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
recante disciplina igienica della produzione e  della  vendita  delle
sostanze alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni, concernente delega al Governo per il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  novembre  2009,  relativo  alle  statistiche  sui
pesticidi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 790/2009  della  Commissione,  del  10
agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2011; 
  Vista  la  Notifica  alla  Commissione  europea  n.   2011/0357/IT,
espletata in ottemperanza a quanto previsto nella direttiva 98/34/CE; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 13 ottobre 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                      il seguente regolamento: 

 
                               Art. 1 

 

				 
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica
                       23 aprile 2001, n. 290 

 
  1. L'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: 


				 
                              "Art. 2. 

 

				 
                            (Definizioni) 

 
  1. Ai fini del presente regolamento, ai  sensi  dell'articolo  2  e
dell'articolo 3 del regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, si intendono per: 
    a) prodotti fitosanitari:  prodotti,  nella  forma  in  cui  sono
forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive,
antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad  uno  dei  seguenti
impieghi: 
      1) proteggere i vegetali o i prodotti  vegetali  da  tutti  gli
organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che
non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente  per
motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o  dei
prodotti vegetali; 
      2) influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso  di
sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita; 
      3) conservare i prodotti vegetali, sempreche' la sostanza o  il
prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie  speciali
in materia di conservanti; 
      4) distruggere  vegetali  o  parti  di  vegetali  indesiderati,
eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul  suolo
o in acqua per proteggere i vegetali; 
      5)  controllare  o  evitare  una  crescita   indesiderata   dei
vegetali, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano  adoperati
sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali; 
    b)  residui  di  prodotti  fitosanitari:  una  o  piu'  sostanze,
compresi i  loro  metaboliti  e  i  prodotti  risultanti  dalla  loro
degradazione o  reazione,  presenti  nei  o  sui  vegetali,  prodotti
vegetali,  prodotti  animali  edibili,  acqua  potabile   o   altrove
nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario; 
    c) sostanze: elementi chimici e i loro composti, cosi' come  sono
in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi  impurezza  che
derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione; 
    d)  sostanze  attive:  sostanze,  compresi  i  microrganismi  che
esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi
oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; 
    e) preparati: miscele o soluzioni composte di due o piu' sostanze
destinate  ad  essere  utilizzate  come   prodotti   fitosanitari   o
coadiuvanti; 
    f) sostanze  o  preparati,  chiamati:  «coformulanti»,  che,  pur
essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati  in  un  prodotto
fitosanitario o in un coadiuvante, non sono ne' sostanze  attive  ne'
antidoti agronomici o sinergizzanti; 
    g) vegetali: piante vive e parti vive di piante, compresi  frutti
freschi, ortaggi e sementi; 
    h)  prodotti  vegetali:  prodotti  di   origine   vegetale,   non
trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la
macinazione, l'essiccamento o la spremitura, sempreche' non si tratti
di vegetali; 
    i)  organismi  nocivi:  qualsiasi   specie,   ceppo   o   biotipo
appartenente al  regno  animale  o  vegetale,  nonche'  altri  agenti
patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali; 
    l) animali:  gli  animali  di  specie  normalmente  alimentate  e
allevate o consumate dall'uomo; 
    m) immissione sul mercato:  la  detenzione  a  scopo  di  vendita
all'interno  della  Comunita',  comprese  l'offerta  in   vendita   o
qualsiasi altra forma di  cessione,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,
nonche' la stessa vendita, distribuzione o altra forma  di  cessione,
salvo la restituzione al venditore precedente. L'immissione in libera
pratica nel territorio della  Comunita'  costituisce  immissione  sul
mercato ai fini del presente regolamento. Non costituisce  immissione
sul mercato la consegna per l'immagazzinamento; 
    n)   autorizzazione   di   un   prodotto   fitosanitario:    atto
amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito
di una domanda inoltrata da un  richiedente,  autorizza  l'immissione
sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un  coadiuvante
nel territorio italiano o in una parte di esso; 
    o)  ambiente:  le  acque   (comprese   quelle   sotterranee,   di
superficie, di transizione,  costiere  e  marine),  i  sedimenti,  il
suolo,  l'aria,  il  territorio,  le  specie  della  flora  e   fauna
selvatiche e le loro interrelazioni, nonche' le relazioni  con  altri
organismi viventi; 
    p) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi  di
protezione fitosanitaria disponibili e  conseguente  integrazione  di
misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di
organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti  fitosanitari  e
altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in  termini
economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi  per  la
salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della  «difesa
integrata» e' la produzione di colture sane con metodi che perturbino
il  meno  possibile  gli  ecosistemi  agricoli  e  che  promuovano  i
meccanismi naturali di controllo fitosanitario; 
    q)  prodotti  fitosanitari  uguali:  i   prodotti   di   identica
composizione quali-quantitativa; 
    r) lettera d'accesso: un documento originale mediante il quale il
proprietario di  dati  protetti  a  norma  del  presente  regolamento
consente a che il Ministero della salute utilizzi tali dati,  secondo
specifiche  modalita'  e  condizioni,  per  autorizzare  un  prodotto
fitosanitario o approvare una sostanza attiva, un sinergizzante o  un
antidoto agronomico a vantaggio di un altro richiedente; 
    s) microrganismi: le entita' microbiologiche, compresi i funghi e
i virus inferiori, cellulari o non cellulari, capaci di replicarsi  o
di trasferire materiale genetico; 
    t) buona pratica fitosanitaria: pratica mediante  la  quale  sono
selezionati,  dosati  e  distribuiti  nel  tempo  i  trattamenti  che
prevedono  l'applicazione  di  prodotti  fitosanitari  a  determinati
vegetali  o  prodotti  vegetali,  nel  rispetto  dei  loro   impieghi
autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia  accettabile  con  la
minima quantita' necessaria, prendendo nella debita considerazione le
condizioni  locali  e  le  possibilita'  di  controllo  colturale   e
biologico; 
    u) protezione dei dati: il diritto  temporaneo  del  proprietario
della  relazione  di  un   test   o   di   uno   studio   d'impedirne
l'utilizzazione a favore di un altro richiedente; 
    v) utilizzatore professionale: persona che  utilizza  i  prodotti
fitosanitari nel corso di un'attivita'  professionale,  compresi  gli
operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori  autonomi,  sia
nel settore agricolo sia in altri settori; 
    z) uso minore: uso di un prodotto  fitosanitario  su  vegetali  o
prodotti vegetali che: 
      1) non sono ampiamente diffusi, o 
      2) sono ampiamente  diffusi  per  fare  fronte  ad  un'esigenza
eccezionale in materia di protezione dei vegetali; 
    aa)  impurezza:  qualunque  componente,  diverso  dalla  sostanza
attiva pura e/o variante pura, presente nella materia tecnica  (anche
originata dal processo di fabbricazione o dalla degradazione  durante
la conservazione). 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono,  compresi  tra  i
prodotti fitosanitari: 
    a) le  sostanze  e  i  prodotti  volti  a  proteggere  le  piante
ornamentali, i fiori  da  balcone,  da  appartamento  e  da  giardino
domestico   con   attivita'   acaricida,   battericida,    fungicida,
insetticida, molluschicida,  repellente,  viricida,  fitoregolatrice,
diserbante, nematocida, rodenticida, talpicida; 
    b) sostanze o preparati, chiamati «antidoti agronomici», aggiunti
ad un prodotto fitosanitario per  eliminare  o  ridurre  gli  effetti
fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali; 
    c) sostanze o  preparati,  chiamati:  «sinergizzanti»,  che,  pur
avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui  al  paragrafo  1,
possono potenziare l'attivita' della sostanza attiva o delle sostanze
attive contenute in un prodotto fitosanitario. 
  3. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre: 
    a) sostanze o preparati, chiamati: «coadiuvanti»,  costituiti  da
coformulanti o da preparati contenenti uno o piu' coformulanti, nella
forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che
l'utilizzatore  miscela  ad  un  prodotto   fitosanitario,   di   cui
rafforzano l'efficacia o le altre proprieta' fitosanitarie. 
    b) per coadiuvanti uguali: i coadiuvanti di identica composizione
quali-quantitativa; 
    c) per: "Ministero": il Ministero della salute; 
    d) per: "Direzione generale": la Direzione generale per  l'igiene
e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGSAN). 
  4. Ai fini del presente regolamento, si  intendono,  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
27  novembre  2009,  n.  18354,  e  successive  modificazioni,   per:
"corroboranti, potenziatori delle difese delle  piante"  sostanze  di
origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che: 
    1) migliorano la resistenza  delle  piante  nei  confronti  degli
organismi nocivi; 
    2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti. 
  5. Le sostanze, di cui al  comma  4,  che  includono  anche  quelle
agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato  come
prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per  scopi  fitosanitari,
ma sono nondimeno utili in funzione delle proprieta' di cui ai  punti
1 e 2 del comma 4.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente   per   materia,ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e   sulle   pubblicazioni   ufficiali   della    Repubblica
          italiana,approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  41  della  legge  4
          giugno 2010,  n.  96  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2009): 
              "Art. 41 (Modifica  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  aprile  2001,  n.  290,   in   materia   di
          autorizzazione  alla   produzione,   alla   immissione   in
          commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari) - 1. Il
          Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi  dell'articolo
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, un regolamento, su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di concerto con  il  Ministro  della  salute,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per i  rapporti
          con le regioni, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  per  la  modifica  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 aprile 2001,  n.  290,  con  le  modalita'  e
          secondo i principi di cui all' articolo 20 della  legge  15
          marzo  1997,  n.  59,  e  nel  rispetto   della   direttiva
          91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  e  del
          regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009, secondo i seguenti principi
          e criteri direttivi: 
              a) prevedere procedure semplificate per il  rilascio  e
          il   rinnovo   delle   autorizzazioni   all'immissione   in
          commercio, in particolare in riferimento alle modalita'  di
          etichettatura dei prodotti fitosanitari; 
              b) rimodulare la trasmissione dei dati di vendita e  di
          esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica  o
          su supporto magnetico; 
              c) ridefinire  la  disciplina  di  autorizzazione  alla
          immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati
          in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale; 
              d) ridefinire  la  disciplina  in  merito  al  rilascio
          dell'autorizzazione   all'acquisto   ed   all'impiego   dei
          prodotti fitosanitari e relativi registri  dei  trattamenti
          effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri,  ne'  minori  entrate,  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti
          di  cui  al  presente  articolo  con  le   risorse   umane,
          strumentali   e   finanziarie   previste   a   legislazione
          vigente.". 
              La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica  degli  artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande) e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          4 giugno 1962, n. 139. 
              Il  decreto  legislativo  17   marzo   1995,   n.   194
          (Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in  materia   di
          immissione  in   commercio   di   prodotti   fitosanitari),
          modificato dall'art. 21 del presente decreto, e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122. 
              Si riporta il testo dell'articolo  20  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              "Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo (70). 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa .". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  23  aprile
          2001,  n.   290   (Regolamento   di   semplificazione   dei
          procedimenti  di  autorizzazione  alla   produzione,   alla
          immissione  in  commercio  e  alla  vendita   di   prodotti
          fitosanitari e relativi coadiuvanti)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O. 
              Il Reg. (CE) 23 febbraio 2005, n. 396/2005 (Regolamento
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005
          concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari
          nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale
          e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70. 
              Il Reg. (CE) 21-10-2009 n. 1107/2009  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21  ottobre  2009
          concerne l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
          e  abroga  le  direttive   del   Consiglio   79/117/CEE   e
          91/414/CEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre  2009,
          n. L 309. 
              Il Reg. (CE) 25-11-2009 n. 1185/2009  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  25  novembre  2009
          relativo alle statistiche sui pesticidi -  Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  10  dicembre
          2009, n. L 324. 
              Il Reg. (CE) 16-12-2008 n. 1272/2008  (Regolamento  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  16  dicembre  2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
          e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE  e  che  reca
          modifica al regolamento (CE) n.  1907/2006-Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  31  dicembre
          2008, n. L 353. 
              Il Reg. (CE) 10-8-2009 n. 790/2009  (Regolamento  della
          Commissione recante modifica, ai fini  dell'adeguamento  al
          progresso tecnico e scientifico, del  regolamento  (CE)  n.
          1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo
          alla classificazione, all'etichettatura  e  all'imballaggio
          delle sostanze e delle miscele-Testo rilevante ai fini  del
          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 settembre  2009,  n.  L
          235. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,  n.  290,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2.  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del
          regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009, si intendono per: 
              a) prodotti fitosanitari: prodotti, nella forma in  cui
          sono forniti all'utilizzatore, contenenti o  costituiti  da
          sostanze  attive,  antidoti  agronomici  o   sinergizzanti,
          destinati ad uno dei seguenti impieghi: 
              1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti
          gli organismi nocivi o  prevenire  gli  effetti  di  questi
          ultimi, a meno che non si ritenga che tali  prodotti  siano
          utilizzati principalmente per motivi di  igiene,  piuttosto
          che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; 
              2) influire sui processi vitali dei vegetali, come  nel
          caso di sostanze, diverse dai  nutrienti,  che  influiscono
          sulla loro crescita; 
              3)  conservare  i  prodotti  vegetali,  sempreche'   la
          sostanza  o  il  prodotto   non   siano   disciplinati   da
          disposizioni   comunitarie   speciali   in    materia    di
          conservanti; 
              4)   distruggere   vegetali   o   parti   di   vegetali
          indesiderati, eccetto le alghe a meno che  i  prodotti  non
          siano adoperati sul suolo  o  in  acqua  per  proteggere  i
          vegetali; 
              5) controllare o evitare una crescita indesiderata  dei
          vegetali, eccetto le alghe a meno che i prodotti non  siano
          adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali; 
              b)  residui  di  prodotti  fitosanitari:  una  o   piu'
          sostanze,  compresi  i  loro  metaboliti   e   i   prodotti
          risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei
          o  sui  vegetali,  prodotti  vegetali,   prodotti   animali
          edibili,  acqua  potabile  o   altrove   nell'ambiente,   e
          derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario; 
              c) sostanze: elementi chimici e i loro composti,  cosi'
          come sono  in  natura  o  creati  industrialmente,  inclusa
          qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo
          di fabbricazione; 
              d) sostanze attive: sostanze, compresi i  microrganismi
          che esercitano un'azione generale o  specifica  contro  gli
          organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di  vegetali
          o su prodotti vegetali; 
              e) preparati: miscele o soluzioni  composte  di  due  o
          piu' sostanze destinate ad essere utilizzate come  prodotti
          fitosanitari o coadiuvanti; 
              f) sostanze o preparati, chiamati: «coformulanti», che,
          pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati  in
          un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono ne'
          sostanze attive ne' antidoti agronomici o sinergizzanti; 
              g) vegetali:  piante  vive  e  parti  vive  di  piante,
          compresi frutti freschi, ortaggi e sementi; 
              h) prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale, non
          trasformati  o  che  hanno  subito  solo   un   trattamento
          semplice,  quale  la  macinazione,  l'essiccamento   o   la
          spremitura, sempreche' non si tratti di vegetali; 
              i) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o  biotipo
          appartenente al regno animale  o  vegetale,  nonche'  altri
          agenti  patogeni  nocivi  per  i  vegetali  o  i   prodotti
          vegetali; 
              l)  animali:  gli   animali   di   specie   normalmente
          alimentate e allevate o consumate dall'uomo; 
              m) immissione sul mercato: la  detenzione  a  scopo  di
          vendita all'interno della Comunita', comprese l'offerta  in
          vendita o qualsiasi  altra  forma  di  cessione,  a  titolo
          oneroso   o   gratuito,   nonche'   la   stessa    vendita,
          distribuzione  o  altra  forma  di   cessione,   salvo   la
          restituzione  al  venditore  precedente.  L'immissione   in
          libera pratica nel territorio della  Comunita'  costituisce
          immissione sul mercato ai fini  del  presente  regolamento.
          Non costituisce immissione  sul  mercato  la  consegna  per
          l'immagazzinamento; 
              n) autorizzazione di un  prodotto  fitosanitario:  atto
          amministrativo mediante il quale il Ministero della salute,
          a seguito di  una  domanda  inoltrata  da  un  richiedente,
          autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di  un  prodotto
          fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio italiano o
          in una parte di esso; 
              o) ambiente: le acque (comprese quelle sotterranee,  di
          superficie,  di  transizione,   costiere   e   marine),   i
          sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della
          flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni,  nonche'
          le relazioni con altri organismi viventi; 
              p) difesa integrata: attenta considerazione di tutti  i
          metodi   di   protezione   fitosanitaria   disponibili    e
          conseguente integrazione di  misure  appropriate  intese  a
          scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi  nocivi
          e che mantengono l'uso dei prodotti  fitosanitari  e  altre
          forme d'intervento a  livelli  che  siano  giustificati  in
          termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano
          i rischi per la salute umana e per l'ambiente.  L'obiettivo
          prioritario della «difesa integrata» e'  la  produzione  di
          colture sane con metodi che perturbino  il  meno  possibile
          gli ecosistemi  agricoli  e  che  promuovano  i  meccanismi
          naturali di controllo fitosanitario; 
              q) prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica
          composizione quali-quantitativa; 
              r) lettera d'accesso: un documento  originale  mediante
          il quale il proprietario  di  dati  protetti  a  norma  del
          presente regolamento consente  a  che  il  Ministero  della
          salute utilizzi tali dati, secondo specifiche  modalita'  e
          condizioni, per autorizzare  un  prodotto  fitosanitario  o
          approvare  una  sostanza  attiva,  un  sinergizzante  o  un
          antidoto agronomico a vantaggio di un altro richiedente; 
              s) microrganismi: le entita' microbiologiche,  compresi
          i funghi e i virus inferiori, cellulari  o  non  cellulari,
          capaci di replicarsi o di trasferire materiale genetico; 
              t) buona pratica  fitosanitaria:  pratica  mediante  la
          quale sono selezionati, dosati e distribuiti  nel  tempo  i
          trattamenti  che  prevedono  l'applicazione   di   prodotti
          fitosanitari a determinati vegetali  o  prodotti  vegetali,
          nel rispetto dei loro  impieghi  autorizzati,  in  modo  da
          assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantita'
          necessaria,  prendendo  nella  debita   considerazione   le
          condizioni locali e le possibilita' di controllo  colturale
          e biologico; 
              u) protezione  dei  dati:  il  diritto  temporaneo  del
          proprietario della relazione di un test  o  di  uno  studio
          d'impedirne  l'utilizzazione   a   favore   di   un   altro
          richiedente; 
              v) utilizzatore professionale: persona che  utilizza  i
          prodotti   fitosanitari   nel   corso    di    un'attivita'
          professionale,  compresi  gli  operatori,  i  tecnici,  gli
          imprenditori e  i  lavoratori  autonomi,  sia  nel  settore
          agricolo sia in altri settori; 
              z) uso minore: uso  di  un  prodotto  fitosanitario  su
          vegetali o prodotti vegetali che: 
              1) non sono ampiamente diffusi, o 
              2)  sono  ampiamente  diffusi  per   fare   fronte   ad
          un'esigenza  eccezionale  in  materia  di  protezione   dei
          vegetali; 
              aa)  impurezza:  qualunque  componente,  diverso  dalla
          sostanza attiva pura  e/o  variante  pura,  presente  nella
          materia  tecnica   (anche   originata   dal   processo   di
          fabbricazione   o    dalla    degradazione    durante    la
          conservazione). 
              2. Ai  fini  del  presente  regolamento  si  intendono,
          compresi tra i prodotti fitosanitari: 
              a) le sostanze e  i  prodotti  volti  a  proteggere  le
          piante ornamentali, i fiori da balcone, da  appartamento  e
          da giardino domestico con attivita' acaricida, battericida,
          fungicida,    insetticida,    molluschicida,    repellente,
          viricida,    fitoregolatrice,    diserbante,    nematocida,
          rodenticida, talpicida; 
              b)   sostanze   o   preparati,    chiamati    «antidoti
          agronomici», aggiunti  ad  un  prodotto  fitosanitario  per
          eliminare o ridurre gli effetti  fitotossici  del  prodotto
          fitosanitario su certi vegetali; 
              c) sostanze  o  preparati,  chiamati:  «sinergizzanti»,
          che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui
          al  paragrafo  1,  possono  potenziare  l'attivita'   della
          sostanza attiva o delle sostanze  attive  contenute  in  un
          prodotto fitosanitario. 
              3. Ai  fini  del  presente  regolamento  si  intendono,
          inoltre: 
              a)  sostanze  o  preparati,  chiamati:   «coadiuvanti»,
          costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno  o
          piu'  coformulanti,  nella  forma  in  cui   sono   forniti
          all'utilizzatore e immessi sul mercato, che  l'utilizzatore
          miscela ad un prodotto  fitosanitario,  di  cui  rafforzano
          l'efficacia o le altre proprieta' fitosanitarie. 
              b) per coadiuvanti uguali: i  coadiuvanti  di  identica
          composizione quali-quantitativa; 
              c) per: "Ministero": il Ministero della salute; 
              d) per: "Direzione generale": la Direzione generale per
          l'igiene e la sicurezza degli alimenti e  della  nutrizione
          (DGSAN). 
              4. Ai fini del presente regolamento, si  intendono,  ai
          sensi del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e  forestali  27  novembre  2009,  n.  18354,  e
          successive modificazioni, per: "corroboranti,  potenziatori
          delle difese delle piante" sostanze  di  origine  naturale,
          diverse dai fertilizzanti, che: 
              1) migliorano la resistenza delle piante nei  confronti
          degli organismi nocivi; 
              2) proteggono le  piante  da  danni  non  provocati  da
          parassiti. 
              5. Le sostanze, di cui al comma 4, che includono  anche
          quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono  immesse
          sul  mercato  come  prodotti  fitosanitari   e   non   sono
          utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno  utili
          in funzione delle proprieta' di cui ai  punti  1  e  2  del
          comma 4.". 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e   3   del
          regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 21 ottobre 2009: 
              "Art. 2. (Ambito di  applicazione)  -  1.  Il  presente
          regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono
          forniti  all'utilizzatore,  contenenti  o   costituiti   da
          sostanze  attive,  antidoti  agronomici  o   sinergizzanti,
          destinati ad uno dei seguenti impieghi: 
              a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti
          gli organismi nocivi o  prevenire  gli  effetti  di  questi
          ultimi, a meno che non si ritenga che tali  prodotti  siano
          utilizzati principalmente per motivi di  igiene,  piuttosto
          che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; 
              b)  influire  sui  processi  vitali  dei  vegetali,  ad
          esempio nel caso di sostanze, diverse  dai  nutrienti,  che
          influiscono sulla loro crescita; 
              c)  conservare  i  prodotti  vegetali,  sempreche'   la
          sostanza  o  il  prodotto   non   siano   disciplinati   da
          disposizioni   comunitarie   speciali   in    materia    di
          conservanti; 
              d)   distruggere   vegetali   o   parti   di   vegetali
          indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i  prodotti  non
          siano adoperati sul suolo  o  in  acqua  per  proteggere  i
          vegetali; 
              e) controllare o evitare una crescita indesiderata  dei
          vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano
          adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali. 
              Tali prodotti sono chiamati «prodotti fitosanitari». 
              2. Il presente regolamento si  applica  alle  sostanze,
          compresi i microrganismi che esercitano un'azione  generale
          o  specifica  contro  gli  organismi  nocivi   oppure   sui
          vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali
          sostanze sono chiamate «sostanze attive». 
              3. Il presente regolamento si applica anche a: 
              a)   sostanze   o   preparati,    chiamati    «antidoti
          agronomici», aggiunti  ad  un  prodotto  fitosanitario  per
          eliminare o ridurre gli effetti  fitotossici  del  prodotto
          fitosanitario su certi vegetali; 
              b) sostanze o preparati, chiamati «sinergizzanti», che,
          pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di  cui  al
          paragrafo 1, possono potenziare l'attivita' della  sostanza
          attiva o delle sostanze attive  contenute  in  un  prodotto
          fitosanitario; 
              c) sostanze o preparati, chiamati «coformulanti»,  che,
          pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati  in
          un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono ne'
          sostanze attive ne' antidoti agronomici o sinergizzanti; 
              d)  sostanze  o  preparati,   chiamati   «coadiuvanti»,
          costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno  o
          piu'  coformulanti,  nella  forma  in  cui   sono   forniti
          all'utilizzatore e immessi sul mercato, che  l'utilizzatore
          miscela ad un prodotto  fitosanitario,  di  cui  rafforzano
          l'efficacia o le altre proprieta' fitosanitarie." 
              "Art.  3.  (Definizioni)  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento si intende per: 
              1) «Residui» una  o  piu'  sostanze,  compresi  i  loro
          metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro  degradazione
          o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali,
          prodotti  animali  edibili,  acqua   potabile   o   altrove
          nell'ambiente, e  derivanti  dall'impiego  di  un  prodotto
          fitosanitario. 
              2) «Sostanze» elementi chimici e i loro composti, cosi'
          come sono  in  natura  o  creati  industrialmente,  inclusa
          qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo
          di fabbricazione. 
              3) «Preparati» miscele o soluzioni composte  di  due  o
          piu' sostanze destinate ad essere utilizzate come  prodotti
          fitosanitari o coadiuvanti. 
              4)  «Sostanza  potenzialmente   pericolosa»   qualsiasi
          sostanza  che  sia  intrinsecamente  in  grado  di  causare
          effetti  negativi  sugli  esseri  umani,  sugli  animali  o
          sull'ambiente e che sia contenuta o prodotta in un prodotto
          fitosanitario  in  concentrazioni  tali  da  comportare  un
          rischio che tali effetti si producano. 
              Queste  sostanze  includono  anche,  ma  non  solo,  le
          sostanze che soddisfano i criteri per  essere  classificate
          come  pericolose  conformemente  al  regolamento  (CE)   n.
          1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          dicembre    2008,    relativo     alla     classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele  ,  e  presenti  nel  prodotto   fitosanitario   in
          concentrazioni tali da far  considerare  il  prodotto  come
          pericoloso  ai  sensi  dell'articolo  3   della   direttiva
          1999/45/CE. 
              5) «Vegetali» piante  vive  e  parti  vive  di  piante,
          compresi frutti freschi, ortaggi e sementi. 
              6) «Prodotti vegetali» prodotti  di  origine  vegetale,
          non trasformati o che  hanno  subito  solo  un  trattamento
          semplice,  quale  la  macinazione,  l'essiccamento   o   la
          spremitura, sempreche' non si tratti di vegetali. 
              7) «Organismi nocivi» qualsiasi specie, ceppo o biotipo
          appartenente al regno  animale  o  vegetale  nonche'  altri
          agenti  patogeni  nocivi  per  i  vegetali  o  i   prodotti
          vegetali. 
              8) «Metodi non chimici» metodi alternativi ai pesticidi
          chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle
          specie nocive, basati su tecniche agronomiche quali  quelle
          di  cui  al  punto  1  dell'allegato  III  della  direttiva
          2009/128/CE, o metodi  di  controllo  fisico,  meccanico  o
          biologico delle specie nocive. 
              9) «Immissione sul mercato» la detenzione  a  scopo  di
          vendita all'interno della Comunita', comprese l'offerta  in
          vendita o qualsiasi  altra  forma  di  cessione,  a  titolo
          oneroso   o   gratuito,   nonche'   la   stessa    vendita,
          distribuzione  o  altra  forma  di   cessione,   salvo   la
          restituzione  al  venditore  precedente.  L'immissione   in
          libera pratica nel territorio della  Comunita'  costituisce
          immissione sul mercato ai fini del presente regolamento. 
              10) «Autorizzazione di un prodotto fitosanitario»  atto
          amministrativo mediante il quale l'autorita' competente  di
          uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato  di  un
          prodotto fitosanitario nel suo territorio. 
              11) «Fabbricante» la persona  che  fabbrica  per  conto
          proprio oppure appalta ad  un  terzo  la  fabbricazione  di
          prodotti   fitosanitari,    sostanze    attive,    antidoti
          agronomici,  sinergizzanti,  coformulanti  o   coadiuvanti,
          oppure la persona designata dal fabbricante come suo  unico
          rappresentante  ai  fini   dell'osservanza   del   presente
          regolamento. 
              12) «Lettera d'accesso» un documento originale mediante
          il quale il proprietario  di  dati  protetti  a  norma  del
          presente regolamento consente a che l'autorita'  competente
          utilizzi  tali  dati,  secondo   specifiche   modalita'   e
          condizioni, per autorizzare  un  prodotto  fitosanitario  o
          approvare  una  sostanza  attiva,  un  sinergizzante  o  un
          antidoto agronomico a vantaggio di un altro richiedente. 
              13) «Ambiente» le acque (comprese  quelle  sotterranee,
          di  superficie,  di  transizione,  costiere  e  marine),  i
          sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della
          flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni,  nonche'
          le relazioni con altri organismi viventi. 
              14) «Gruppi vulnerabili» le persone che necessitano  di
          un'attenzione  particolare  nel  quadro  della  valutazione
          degli effetti acuti o  cronici  dei  prodotti  fitosanitari
          sulla salute. Tale categoria comprende le donne  incinte  e
          in allattamento, i nascituri, i neonati e  i  bambini,  gli
          anziani, i lavoratori e i residenti fortemente  esposti  ai
          pesticidi sul lungo periodo. 
              15)   «Microrganismi»   le   entita'   microbiologiche,
          compresi i funghi e i  virus  inferiori,  cellulari  o  non
          cellulari, capaci di replicarsi o di  trasferire  materiale
          genetico. 
              16) «Organismi geneticamente modificati»  organismi  il
          cui  materiale  genetico  e'  stato  modificato,  ai  sensi
          dell'articolo 2, paragrafo 2,  della  direttiva  2001/18/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo  2001,
          sul  rilascio   deliberato   nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati . 
              17)  «Zona»  gruppo  di  Stati  membri,  come  definito
          nell'allegato I. 
              Nel caso d'impiego in serra, trattamento post-raccolta,
          trattamento di magazzini vuoti e concia delle sementi,  per
          zona s'intendono tutte le zone definite all'allegato I. 
              18) «Buona pratica fitosanitaria» pratica  mediante  la
          quale sono selezionati, dosati e distribuiti  nel  tempo  i
          trattamenti  che  prevedono  l'applicazione   di   prodotti
          fitosanitari a determinati vegetali  o  prodotti  vegetali,
          nel rispetto dei loro  impieghi  autorizzati,  in  modo  da
          assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantita'
          necessaria,  prendendo  nella  debita   considerazione   le
          condizioni locali e le possibilita' di controllo  colturale
          e biologico. 
              19) «Buona pratica di laboratorio» pratica definita  al
          punto 2.1. dell'allegato I della direttiva  2004/10/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio  2004,
          concernente   il    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed   amministrative   relative
          all'applicazione  dei  principi   di   buona   pratica   di
          laboratorio e al controllo della loro applicazione  per  le
          prove sulle sostanze chimiche . 
              20) «Buona pratica sperimentale» pratica conforme  alle
          disposizioni    delle    linee    guida    181    e     152
          dell'Organizzazione   europea   e   mediterranea   per   la
          protezione delle piante (OEPP). 
              21) «Protezione dei dati»  il  diritto  temporaneo  del
          proprietario della relazione di un test  o  di  uno  studio
          d'impedirne  l'utilizzazione   a   favore   di   un   altro
          richiedente. 
              22) «Stato membro relatore»  lo  Stato  membro  che  si
          assume il compito della valutazione di una sostanza  attiva
          o di un antidoto agronomico o di un sinergizzante. 
              23) «Test e studi» ricerche o esperimenti  che  abbiano
          lo scopo di determinare le proprieta' e il comportamento di
          una  sostanza  attiva  o  di  prodotti   fitosanitari,   di
          prevedere l'esposizione  a  sostanze  attive  e/o  ai  loro
          metaboliti rilevanti, di determinare i  livelli  sicuri  di
          esposizione e di  stabilire  le  condizioni  per  l'impiego
          sicuro di tali prodotti. 
              24) «Titolare dell'autorizzazione» la persona fisica  o
          giuridica che  detenga  un'autorizzazione  di  un  prodotto
          fitosanitario. 
              25)    «Utilizzatore    professionale»     utilizzatore
          professionale come definito all'articolo  3,  paragrafo  1,
          della direttiva 2009/128/CE. 
              26) «Uso minore» uso di un  prodotto  fitosanitario  in
          uno specifico Stato membro su vegetali o prodotti  vegetali
          che: 
              a) non sono ampiamente diffusi in tale Stato membro; o 
              b)  sono  ampiamente  diffusi,  per   far   fronte   ad
          un'esigenza  eccezionale  in  materia  di  protezione   dei
          vegetali. 
              27) «Serra» ambiente  chiuso,  statico  e  accessibile,
          adibito alla produzione di colture, recante un rivestimento
          esterno solitamente translucido, che consente  uno  scambio
          controllato  di   materia   ed   energia   con   l'ambiente
          circostante   e   impedisce   il   rilascio   di   prodotti
          fitosanitari nell'ambiente. 
              Ai fini del presente regolamento sono considerati  come
          serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di
          vegetali, il cui rivestimento esterno  non  e'  translucido
          (per esempio per la produzione di funghi o di indivia). 
              28) «Trattamento post-raccolta»  trattamento,  dopo  il
          raccolto, di vegetali o prodotti  vegetali  in  uno  spazio
          confinato dove non vi e' possibilita' di fughe, per esempio
          in un magazzino. 
              29) «Biodiversita'»  la  variabilita'  degli  organismi
          viventi,  di  qualunque  origine,  inclusi  gli  ecosistemi
          terrestri, marini e gli  altri  ecosistemi  acquatici  e  i
          complessi   ecologici   dei   quali   fanno   parte;   tale
          variabilita' puo' comprendere la diversita' all'interno  di
          ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi. 
              30) «Autorita' competente» qualsiasi delle autorita' di
          uno Stato membro responsabili dello svolgimento dei compiti
          definiti a norma del presente regolamento. 
              31) «Pubblicita'» forma di  promozione,  tramite  mezzi
          elettronici di comunicazione o la stampa, della  vendita  o
          dell'impiego dei prodotti fitosanitari; essa e'  rivolta  a
          persone diverse dal titolare dell'autorizzazione e  da  chi
          immette sul mercato il prodotto  fitosanitario  (inclusi  i
          relativi agenti). 
              32) «Metabolita» qualunque  metabolita  o  prodotto  di
          degradazione  di  una  sostanza  attiva,  di  un   antidoto
          agronomico o  di  un  sinergizzante,  che  si  formi  negli
          organismi o nell'ambiente. 
              Un metabolita  e'  considerato  rilevante  se  esistono
          motivi per ritenere che  possieda  proprieta'  intrinseche,
          comparabili a quelle della sostanza madre,  in  termini  di
          attivita'  biologica  bersaglio  o  che  comporti  per  gli
          organismi un rischio piu' elevato o  comparabile  a  quello
          della sostanza madre o che possieda determinate  proprieta'
          tossicologiche ritenute inaccettabili. Tale  metabolita  e'
          rilevante per la decisione generale di approvazione  o  per
          la definizione delle misure di mitigazione del rischio. 
              33) «Impurezza»  qualunque  componente,  diverso  dalla
          sostanza attiva pura  e/o  variante  pura,  presente  nella
          materia tecnica (in particolare  componenti  originati  dal
          processo di fabbricazione o dalla degradazione  durante  la
          conservazione).". 
              Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali  27  novembre   2009,   n.   18354
          (Disposizioni per  l'attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
          834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche
          riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei
          prodotti biologici.  (Decreto  n.  18354).)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2010, n. 31, S.O.