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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (12G0072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 22-5-2012
 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
  Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 settembre 2011; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del  28  dicembre
2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di  tutela
della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero  di
cui all'articolo 30 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,  n.  18  e  relative  articolazioni,  in  applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81 e successive modificazioni. 
  2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza  negli
uffici all'estero si ispira ai principi  dettati  dalla  legislazione
nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni  di  uniformita'
della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione,
di  eliminazione  dei  fattori  di  rischio  e   di   incidente,   di
informazione e di partecipazione del personale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, e'
          il seguente: 
              «2. Nei riguardi delle Forze armate e di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici  all'estero  di  cui  all'art.  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta dei Ministri competenti,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. 
              - La legge 26 febbraio 1987, n.  49  (Nuova  disciplina
          della cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
          sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          1988, n. 177 (Approvazione del  regolamento  di  esecuzione
          della L. 26 febbraio 1987, n. 49,  sulla  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n.
          129, supplemento ordinario. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: 
              «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione).
          - Gli  uffici  all'estero  comprendono:  le  rappresentanze
          diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
          denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
          in rappresentanze permanenti presso Enti  o  Organizzazioni
          internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
          uffici consolari di I  e  di  II  categoria;  gli  istituti
          italiani di cultura. 
              L'istituzione e la  soppressione  delle  rappresentanze
          diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
          concerto  con  il  Ministro   per   il   tesoro.   Per   le
          rappresentanze  permanenti  presso  Enti  o  Organizzazioni
          internazionali il  decreto  istitutivo  specifica  la  loro
          equiparazione ad Ambasciata o Legazione. 
              L'istituzione e la soppressione degli uffici  consolari
          di I categoria sono disposte  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica su proposta del Ministro  per  gli  affari
          esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione,  di
          concerto con il Ministro per il tesoro. 
              L'istituzione e la soppressione dei Consolati  generali
          e dei Consolati di II categoria sono disposte  con  decreto
          del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Ministro
          per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione  dei
          Vice consolati e delle Agenzie consolari  di  II  categoria
          sono disposte con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari
          esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non  possono
          essere istituiti uffici consolari di II categoria. 
              I   decreti   di   istituzione   e   soppressione    di
          rappresentanze diplomatiche  e  di  uffici  consolari  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              Gli istituti  italiani  di  cultura  sono  istituiti  e
          soppressi  in  base  alla  specifica   normativa   che   ne
          disciplina le attivita' e il funzionamento. Per  quanto  in
          questa non espressamente previsto e regolato  si  applicano
          le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
          e le finalita' degli istituti stessi. 
              Gli  istituti  italiani  di  cultura  dipendono   dalle
          Missioni diplomatiche  e  dagli  uffici  consolari  secondo
          quanto stabilito dalla legge». 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 81 del 2008, vedi nelle note alle premesse.