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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 45

Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE. (12G0065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2012
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 13-5-2012
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001; 
  Vista  la  direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva  2005/60/CE,  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2010,  ed  in  particolare
l'articolo 6; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della giustizia; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
 Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica 
  
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, il numero 4) e' sostituito dal seguente: " 4)
prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli  articoli  1,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.". 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente: 
    "h-ter) 'moneta elettronica':  il  valore  monetario  memorizzato
elettronicamente,   ivi   inclusa   la   memorizzazione    magnetica,
rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia
emesso  per  effettuare  operazioni  di   pagamento   come   definite
all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  e  che  sia  accettato  da  persone  fisiche  e
giuridiche   diverse   dall'emittente.   Non    costituisce    moneta
elettronica: 
      1) il valore monetario  memorizzato  sugli  strumenti  previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera  m),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      2)  il  valore  monetario  utilizzato  per  le  operazioni   di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.". 
  3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  
                            "Titolo V-BIS 
  
  
         MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA 
  
  
                            Art. 114-bis 
                   Emissione di moneta elettronica 
  
  1. L'emissione di moneta elettronica e'  riservata  alle  banche  e
agli istituti di moneta elettronica. 
  2.  Possono  emettere  moneta  elettronica,  nel   rispetto   delle
disposizioni ad essi  applicabili,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali comunitarie, lo Stato  italiano  e  gli  altri  Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane. 
  3. L'emittente  di  moneta  elettronica  non  concede  interessi  o
qualsiasi altro beneficio  commisurato  alla  giacenza  della  moneta
elettronica. 
  
                            Art. 114-ter 
                  Rimborso della moneta elettronica 
  
  1. L'emittente di moneta elettronica  rimborsa,  su  richiesta  del
detentore,  la  moneta  elettronica  in  ogni  momento  e  al  valore
nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto
di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il  diritto  al
rimborso si estingue per prescrizione nei  termini  ordinari  di  cui
all'articolo 2946 del codice civile. 
  2. Il detentore puo' chiedere il rimborso: 
    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta; 
    b) alla scadenza del contratto o successivamente: 
      1) per il valore  monetario  totale  della  moneta  elettronica
detenuta; 
      2) nella misura richiesta, se l'emittente  e'  un  istituto  di
moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo  114-quinquies,
comma 4, e i fondi  di  pertinenza  del  medesimo  detentore  possono
essere  impiegati  per  finalita'  diverse  dall'utilizzo  di  moneta
elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile  come
moneta elettronica. 
  3.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente  di  moneta  elettronica  il  diritto  al  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2. 
  
                           Art. 114-quater 
                   Istituti di moneta elettronica 
  
  1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  gli  istituti  di
moneta elettronica autorizzati in Italia  e  le  relative  succursali
nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta  elettronica
con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 
  2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta  elettronica  i  fondi  ricevuti  dal  richiedente;   per   la
distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta   elettronica   possono
avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
    a)  prestare  servizi  di  pagamento  e  le  relative   attivita'
accessorie ai sensi  dell'articolo  114-octies  senza  necessita'  di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies; 
    b) prestare servizi operativi e accessori  strettamente  connessi
all'emissione di moneta elettronica. 
  
                         Art. 114-quinquies 
           Autorizzazione e operativita' transfrontaliera 
  
  1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di  moneta  elettronica
quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    e) i titolari di partecipazioni di  cui  all'articolo  19  e  gli
esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti
ai sensi degli articoli 25 e 26; 
    f) non sussistano, tra gli istituti di  moneta  elettronica  o  i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti  legami
che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca  e  le  ipotesi  di  decadenza   quando   l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta  elettronica
soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando: 
    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione  del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
    b)  per  l'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato
con  le  modalita'  e   agli   effetti   stabiliti   dagli   articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies; 
    c)  siano  individuati  uno  o  piu'  soggetti  responsabili  del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo  26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. 
  5. Se lo svolgimento delle  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al
comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto
di moneta elettronica o l'esercizio  effettivo  della  vigilanza,  la
Banca d'Italia puo' imporre  la  costituzione  di  una  societa'  che
svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica. 
  6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: 
    a) in uno Stato comunitario, anche senza  stabilirvi  succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; 
    b)  in  uno  Stato  extracomunitario,  anche   senza   stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in  un  altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia,  possono  operare
nel territorio della Repubblica  anche  senza  stabilirvi  succursali
dopo  che  la  Banca  d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'
competente dello Stato di appartenenza. 
  8. L'emissione di moneta elettronica da parte  di  un  istituto  di
moneta elettronica con sede legale in uno Stato  extracomunitario  e'
subordinata all'apertura di  una  succursale  in  Italia  autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo  in  presenza  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  
                        Art. 114-quinquies.1 
               Forme di tutela e patrimonio destinato 
  
  1. Gli  istituti  di  moneta  elettronica  registrano  per  ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per
l'emissione di moneta elettronica. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono investite,  nel  rispetto  delle
modalita'  stabilite  dalla  Banca   d'Italia,   in   attivita'   che
costituiscono patrimonio distinto  a  tutti  gli  effetti  da  quello
dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto  non
sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica
o   nell'interesse   degli   stessi,   ne'   quelle   dei   creditori
dell'eventuale soggetto presso il  quale  le  somme  di  denaro  sono
depositate.  Le  azioni  dei  creditori  dei  singoli  clienti  degli
istituti di moneta elettronica sono  ammesse  nel  limite  di  quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro  ricevute  per
l'emissione di moneta elettronica sono depositate  presso  terzi  non
operano le compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'  essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai  crediti  vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  della  liquidazione
coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori
di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto  alla
restituzione di strumenti finanziari. 
  4. Per la prestazione dei  servizi  di  pagamento  da  parte  degli
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies. 
  5. Gli istituti di moneta  elettronica  che  svolgano  anche  altre
attivita'   imprenditoriali   diverse   dall'emissione   di    moneta
elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi  dell'articolo  114-quinquies,  comma  4,  costituiscono  un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali. A  tale  patrimonio  destinato  si  applica
l'articolo 114-terdecies,  anche  con  riferimento  all'emissione  di
moneta elettronica. 
  
                        Art. 114-quinquies.2 
                              Vigilanza 
  
  1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca  d'Italia,
con le modalita' e nei termini da  essa  stabiliti,  le  segnalazioni
periodiche nonche'  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto.  Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini  stabiliti
dalla Banca d'Italia. 
  2. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa  e  contabile,  nonche'  i  controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
istituti di moneta elettronica  per  esaminare  la  situazione  degli
stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
istituti di moneta elettronica, fissandone  l'ordine  del  giorno,  e
proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli istituti di moneta  elettronica  quando  gli  organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto  previsto  dalla  lettera
b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  2,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli  istituti  di  moneta  elettronica   riguardanti   anche   la
restrizione  delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale,  il
divieto  di  effettuare  determinate  operazioni  anche   di   natura
societaria e di distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. 
  4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli  istituti
di moneta elettronica,  i  loro  agenti  o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate  attivita'  e  richiedere  a  essi   l'esibizione   di
documenti e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  La  Banca  d'Italia
notifica all'autorita' competente dello Stato  comunitario  ospitante
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio  di  quest'ultimo
nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei  loro  agenti  o
dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo  Stato  comunitario  di  effettuare
tali accertamenti. 
  5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da  esse  incaricate,  gli  istituti  di  moneta  elettronica
comunitari, i loro agenti o i  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
attivita'  che  operano  nel  territorio  della  Repubblica.  Se   le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca
d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. 
  6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che  svolgano
anche  altre  attivita'  imprenditoriali  diverse  dall'emissione  di
moneta elettronica e dalla  prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2,  la  Banca
d'Italia  esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel  presente
articolo  sull'attivita'  di   emissione   di   moneta   elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e  sulle  attivita'  connesse  e
strumentali,  avendo  a  riferimento  anche  il  responsabile   della
gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
  
                        Art. 114-quinquies.3 
                               Rinvio 
  
  1. Agli istituti di moneta  elettronica  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI.  Agli  emittenti
che agiscono in veste di pubblica autorita'  si  applicano  solo  gli
articoli  114-ter  e  126-novies  nonche',  relativamente  a   queste
disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e successive modificazioni. 
  2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o  dalla
prestazione di  servizi  di  pagamento,  si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter. 
  3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni  attuative  ai  fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. 
  
                        Art. 114-quinquies.4 
                               Deroghe 
  
  1.  La  Banca  d'Italia  puo'  esentare  gli  istituti  di   moneta
elettronica dall'applicazione di disposizioni previste  dal  presente
titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media
in  circolazione  non  superiore  al  limite  stabilito  dalla  Banca
d'Italia  in  base  al  piano  aziendale  dell'istituto   di   moneta
elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro; 
    b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e
controllo  nell'istituto  di  moneta  elettronica  non  hanno  subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del  terrorismo  o
altri reati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di  avvaloramento  degli
strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma
1. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento. 
  4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di  cui
al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di
cui al comma 1 nonche'  le  modalita'  con  le  quali  devono  essere
comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a). 
  5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
possono prestare servizi  di  pagamento  soltanto  ove  ricorrano  le
condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.". 
  4. All'articolo  126-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "Allo Stato italiano, agli  altri  Stati  comunitari,  alle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in
veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si  applica
soltanto l'articolo 126-novies.". 
  5. Dopo l'articolo 126-octies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  
                          "Art. 126-novies 
    Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica 
  
  1. Il rimborso  della  moneta  elettronica  previsto  dall'articolo
114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata
e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo  se
previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi: 
    a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto; 
    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto  prima
della sua scadenza; 
    c) il rimborso e' chiesto  piu'  di  un  anno  dopo  la  data  di
scadenza del contratto. 
  2.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica le  condizioni  del  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1. 
  3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al  detentore,  prima
che  egli  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da  un'offerta,   le
informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del  rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4.  Il  contratto  tra  l'emittente  e  il  detentore   di   moneta
elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le  modalita'  e  le
condizioni del rimborso.". 
  
  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001; 
  Vista  la  direttiva  2009/110/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva  2005/60/CE,  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2010,  ed  in  particolare
l'articolo 6; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della giustizia; 
  
                              E m a n a 
  
  
                  il seguente decreto legislativo: 
  
                               Art. 1 
  
  
 Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica 
  
  1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, il numero 4) e' sostituito dal seguente: " 4)
prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli  articoli  1,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.". 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente: 
    "h-ter) 'moneta elettronica':  il  valore  monetario  memorizzato
elettronicamente,   ivi   inclusa   la   memorizzazione    magnetica,
rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia
emesso  per  effettuare  operazioni  di   pagamento   come   definite
all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  e  che  sia  accettato  da  persone  fisiche  e
giuridiche   diverse   dall'emittente.   Non    costituisce    moneta
elettronica: 
      1) il valore monetario  memorizzato  sugli  strumenti  previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera  m),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      2)  il  valore  monetario  utilizzato  per  le  operazioni   di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.". 
  3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente: 
  
                            "Titolo V-BIS 
  
  
         MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA 
  
  
                            Art. 114-bis 
                   Emissione di moneta elettronica 
  
  1. L'emissione di moneta elettronica e'  riservata  alle  banche  e
agli istituti di moneta elettronica. 
  2.  Possono  emettere  moneta  elettronica,  nel   rispetto   delle
disposizioni ad essi  applicabili,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali comunitarie, lo Stato  italiano  e  gli  altri  Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane. 
  3. L'emittente  di  moneta  elettronica  non  concede  interessi  o
qualsiasi altro beneficio  commisurato  alla  giacenza  della  moneta
elettronica. 
  
                            Art. 114-ter 
                  Rimborso della moneta elettronica 
  
  1. L'emittente di moneta elettronica  rimborsa,  su  richiesta  del
detentore,  la  moneta  elettronica  in  ogni  momento  e  al  valore
nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto
di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il  diritto  al
rimborso si estingue per prescrizione nei  termini  ordinari  di  cui
all'articolo 2946 del codice civile. 
  2. Il detentore puo' chiedere il rimborso: 
    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta; 
    b) alla scadenza del contratto o successivamente: 
      1) per il valore  monetario  totale  della  moneta  elettronica
detenuta; 
      2) nella misura richiesta, se l'emittente  e'  un  istituto  di
moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo  114-quinquies,
comma 4, e i fondi  di  pertinenza  del  medesimo  detentore  possono
essere  impiegati  per  finalita'  diverse  dall'utilizzo  di  moneta
elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile  come
moneta elettronica. 
  3.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente  di  moneta  elettronica  il  diritto  al  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2. 
  
                           Art. 114-quater 
                   Istituti di moneta elettronica 
  
  1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  gli  istituti  di
moneta elettronica autorizzati in Italia  e  le  relative  succursali
nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta  elettronica
con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario. 
  2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta  elettronica  i  fondi  ricevuti  dal  richiedente;   per   la
distribuzione  e  il  rimborso  della  moneta   elettronica   possono
avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
    a)  prestare  servizi  di  pagamento  e  le  relative   attivita'
accessorie ai sensi  dell'articolo  114-octies  senza  necessita'  di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies; 
    b) prestare servizi operativi e accessori  strettamente  connessi
all'emissione di moneta elettronica. 
  
                         Art. 114-quinquies 
           Autorizzazione e operativita' transfrontaliera 
  
  1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di  moneta  elettronica
quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    e) i titolari di partecipazioni di  cui  all'articolo  19  e  gli
esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti
ai sensi degli articoli 25 e 26; 
    f) non sussistano, tra gli istituti di  moneta  elettronica  o  i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti  legami
che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca  e  le  ipotesi  di  decadenza   quando   l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta  elettronica
soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando: 
    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione  del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
    b)  per  l'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato
con  le  modalita'  e   agli   effetti   stabiliti   dagli   articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies; 
    c)  siano  individuati  uno  o  piu'  soggetti  responsabili  del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo  26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. 
  5. Se lo svolgimento delle  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al
comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto
di moneta elettronica o l'esercizio  effettivo  della  vigilanza,  la
Banca d'Italia puo' imporre  la  costituzione  di  una  societa'  che
svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica. 
  6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: 
    a) in uno Stato comunitario, anche senza  stabilirvi  succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; 
    b)  in  uno  Stato  extracomunitario,  anche   senza   stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in  un  altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia,  possono  operare
nel territorio della Repubblica  anche  senza  stabilirvi  succursali
dopo  che  la  Banca  d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'
competente dello Stato di appartenenza. 
  8. L'emissione di moneta elettronica da parte  di  un  istituto  di
moneta elettronica con sede legale in uno Stato  extracomunitario  e'
subordinata all'apertura di  una  succursale  in  Italia  autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo  in  presenza  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'. 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
  
                        Art. 114-quinquies.1 
               Forme di tutela e patrimonio destinato 
  
  1. Gli  istituti  di  moneta  elettronica  registrano  per  ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per
l'emissione di moneta elettronica. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono investite,  nel  rispetto  delle
modalita'  stabilite  dalla  Banca   d'Italia,   in   attivita'   che
costituiscono patrimonio distinto  a  tutti  gli  effetti  da  quello
dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto  non
sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica
o   nell'interesse   degli   stessi,   ne'   quelle   dei   creditori
dell'eventuale soggetto presso il  quale  le  somme  di  denaro  sono
depositate.  Le  azioni  dei  creditori  dei  singoli  clienti  degli
istituti di moneta elettronica sono  ammesse  nel  limite  di  quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro  ricevute  per
l'emissione di moneta elettronica sono depositate  presso  terzi  non
operano le compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'  essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai  crediti  vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  della  liquidazione
coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori
di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto  alla
restituzione di strumenti finanziari. 
  4. Per la prestazione dei  servizi  di  pagamento  da  parte  degli
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies. 
  5. Gli istituti di moneta  elettronica  che  svolgano  anche  altre
attivita'   imprenditoriali   diverse   dall'emissione   di    moneta
elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi  dell'articolo  114-quinquies,  comma  4,  costituiscono  un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali. A  tale  patrimonio  destinato  si  applica
l'articolo 114-terdecies,  anche  con  riferimento  all'emissione  di
moneta elettronica. 
  
                        Art. 114-quinquies.2 
                              Vigilanza 
  
  1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca  d'Italia,
con le modalita' e nei termini da  essa  stabiliti,  le  segnalazioni
periodiche nonche'  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto.  Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini  stabiliti
dalla Banca d'Italia. 
  2. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa  e  contabile,  nonche'  i  controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
istituti di moneta elettronica  per  esaminare  la  situazione  degli
stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
istituti di moneta elettronica, fissandone  l'ordine  del  giorno,  e
proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli istituti di moneta  elettronica  quando  gli  organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto  previsto  dalla  lettera
b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  2,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli  istituti  di  moneta  elettronica   riguardanti   anche   la
restrizione  delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale,  il
divieto  di  effettuare  determinate  operazioni  anche   di   natura
societaria e di distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. 
  4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli  istituti
di moneta elettronica,  i  loro  agenti  o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate  attivita'  e  richiedere  a  essi   l'esibizione   di
documenti e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  La  Banca  d'Italia
notifica all'autorita' competente dello Stato  comunitario  ospitante
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio  di  quest'ultimo
nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei  loro  agenti  o
dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo  Stato  comunitario  di  effettuare
tali accertamenti. 
  5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da  esse  incaricate,  gli  istituti  di  moneta  elettronica
comunitari, i loro agenti o i  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
attivita'  che  operano  nel  territorio  della  Repubblica.  Se   le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca
d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. 
  6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che  svolgano
anche  altre  attivita'  imprenditoriali  diverse  dall'emissione  di
moneta elettronica e dalla  prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2,  la  Banca
d'Italia  esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel  presente
articolo  sull'attivita'  di   emissione   di   moneta   elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e  sulle  attivita'  connesse  e
strumentali,  avendo  a  riferimento  anche  il  responsabile   della
gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
  
                        Art. 114-quinquies.3 
                               Rinvio 
  
  1. Agli istituti di moneta  elettronica  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI.  Agli  emittenti
che agiscono in veste di pubblica autorita'  si  applicano  solo  gli
articoli  114-ter  e  126-novies  nonche',  relativamente  a   queste
disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11, e successive modificazioni. 
  2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o  dalla
prestazione di  servizi  di  pagamento,  si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter. 
  3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni  attuative  ai  fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. 
  
                        Art. 114-quinquies.4 
                               Deroghe 
  
  1.  La  Banca  d'Italia  puo'  esentare  gli  istituti  di   moneta
elettronica dall'applicazione di disposizioni previste  dal  presente
titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media
in  circolazione  non  superiore  al  limite  stabilito  dalla  Banca
d'Italia  in  base  al  piano  aziendale  dell'istituto   di   moneta
elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro; 
    b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e
controllo  nell'istituto  di  moneta  elettronica  non  hanno  subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del  terrorismo  o
altri reati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di  avvaloramento  degli
strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma
1. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento. 
  4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di  cui
al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di
cui al comma 1 nonche'  le  modalita'  con  le  quali  devono  essere
comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a). 
  5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
possono prestare servizi  di  pagamento  soltanto  ove  ricorrano  le
condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.". 
  4. All'articolo  126-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: "Allo Stato italiano, agli  altri  Stati  comunitari,  alle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in
veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si  applica
soltanto l'articolo 126-novies.". 
  5. Dopo l'articolo 126-octies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  
                          "Art. 126-novies 
    Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica 
  
  1. Il rimborso  della  moneta  elettronica  previsto  dall'articolo
114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata
e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo  se
previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi: 
    a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto; 
    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto  prima
della sua scadenza; 
    c) il rimborso e' chiesto  piu'  di  un  anno  dopo  la  data  di
scadenza del contratto. 
  2.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica le  condizioni  del  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1. 
  3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al  detentore,  prima
che  egli  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da  un'offerta,   le
informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del  rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4.  Il  contratto  tra  l'emittente  e  il  detentore   di   moneta
elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le  modalita'  e  le
condizioni del rimborso.".