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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2012
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/04/2012, n. 90 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2012)
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 28-4-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3,
e 2267, comma 2; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011; 
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro
e delle politiche sociali e della salute; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni 
 
  1. Al libro primo del Testo unico delle disposizioni  regolamentari
in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 1,  comma  2,  dopo  la  parola:  «codice»,  sono
inserite le seguenti: «dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  d'ora  in  avanti  denominato
'codice'»; 
    b) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni). - 1. Il Comitato unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa  ai
sensi dell'articolo 57 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.
165.»; 
    c) all'articolo  84,  comma  4,  dopo  le  parole:  «progetti  di
contratto», sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  di  importo  pari  o
superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui  all'articolo
215 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni,»; 
    d) all'articolo 85, comma  9,  le  parole:  «sette  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 
    e) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 87 (Altri organismi consultivi  e  di  coordinamento).  -  1.
Nell'ambito del Ministero della  difesa  operano  i  seguenti  organi
collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili  per  la
realizzazione  degli  obiettivi  istituzionali,  nella   composizione
determinata con decreto del Ministro della difesa: 
    a)   Commissione   tecnica   incaricata   di   esprimere   parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a  incidenti
occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; 
    b) Commissione italiana di storia militare; 
    c) Comitato etico. 
  2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e'  onorifica  e
puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente.»; 
    f) all'articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008,  n.  133»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «68,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122»; 
    g) all'articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del  Segretario
generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Segretariato  generale
della difesa»; 
    h) all'articolo 143: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  L'inquadramento
definitivo   del   personale   avviene   nell'ambito    dell'organico
determinato ai sensi del comma 1.»; 
      2) i commi 7 e 8 sono abrogati; 
    i) all'articolo 152: 
      1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I  livelli
ordinativi  delle  grandi  unita'  dell'Esercito  italiano   sono   i
seguenti:»; 
      2) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  I  livelli
ordinativi delle unita', dei reparti e delle articolazioni  di  rango
inferiore sono i seguenti: 
        a) reggimento; 
        b) battaglione; gruppo squadroni per  la  cavalleria;  gruppo
per l'artiglieria; 
        c) compagnia;  squadrone  per  la  cavalleria;  batteria  per
l'artiglieria; 
        d) plotone; sezione per l'artiglieria; 
        e) squadra.»; 
      3) al comma 3, le parole: «tattica delle  unita'  dell'Esercito
italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle
unita' di cui al presente articolo»; 
    l) all'articolo 156: 
       1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Centri  di
addestramento e formazione e di selezione»; 
      2) al comma 3,  le  parole:  «reclutamento  e  addestramento  e
selezione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  addestramento  e
formazione e di selezione»; 
    m) all'articolo 165: 
      1) alla rubrica, le parole: «Servizi non  Dipartimentali»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «servizi   dipartimentali   e    non
dipartimentali»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) dopo la parola: «servizi», sono  inserite  le  seguenti:
«dipartimentali e»; 
        2.2) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Marina  militare»,
sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»; 
    n) all'articolo 233, il comma l e' sostituito dal  seguente:  «1.
Per il mantenimento delle  competenze  dell'Aeronautica  militare  in
materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico
aereo militare sugli aeroporti  militari  ovvero  che  non  segue  le
procedure per l'aviazione  civile,  nonche'  per  il  traffico  aereo
civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i  servizi  di
navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono  essere
costituiti  organi  di  coordinamento  generale  o  di  coordinamento
operativo,  l'individuazione,  la  composizione  e  le  modalita'  di
funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico,  sono
disciplinate con regolamento da adottarsi con  decreto  del  Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti.  A  tali  organi,  destinati,  fra  l'altro,  a  garantire
l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la
permeabilita' degli spazi aerei si applica l'articolo 88.»; 
    o) l'articolo 238 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 238 (Sede di  servizio).  -  1.  Il  militare  dell'Arma  dei
carabinieri non puo': 
    a) prestare servizio  nelle  sedi  in  cui  sussistono  obiettive
situazioni di incompatibilita' ambientale che  possano  condizionarne
l'imparzialita' nell'espletamento dei propri  compiti  e  nuocere  al
prestigio dell'Istituzione; 
    b) essere comunque assegnato a stazione  nel  cui  territorio  ha
stabilmente dimorato prima dell'arruolamento. 
  2. Il militare dell'Arma  dei  carabinieri  che  intende  contrarre
matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire
all'Amministrazione  di   decidere   sulla   sua   conferma   o   sul
trasferimento ad altra sede entro il termine  previsto  dall'articolo
1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi  obblighi  sono
osservati per le convivenze.»; 
    p) l'articolo 240 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti  interforze).  -
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto  che  e'  a
esso di volta in volta assegnato quando: 
    a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari  le  quali
richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di  un
corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; 
    b)  considerazioni  di  opportunita'   consigliano   diversamente
all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.»; 
    q)  all'articolo  244,  comma  2,  dopo  le  parole:   «attivita'
lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui
all'articolo 132 del codice»; 
    r) all'articolo 246: 
      1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono
inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e  i  materiali
assegnati»; 
      2) al comma 7, la  parola:  «attribuite»  e'  sostituita  dalla
seguente: «attribuiti»; 
    s) all'articolo 252: 
      1)  comma  1,  le  parole:  «istituiscono  apposite   strutture
ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le attivita' di cui al comma  1  sono  svolte  da  distinte
unita'  organizzative  competenti  per  le  funzioni  di  prevenzione
previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli  259  e
seguenti.»; 
    t) all'articolo 253, comma 8: 
      1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7,  gli  importi»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»: 
      2) le parole: «titolo  III»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«capo III del titolo I»; 
    u)  all'articolo  261,  comma  1  la  parola:   «Segretario»   e'
sostituita dalla seguente: «Segretariato»; 
    v) all'articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»; 
    z) all'articolo  277,  comma  1,  lettera  l),  dopo  le  parole:
«trasporti e», e' inserita la seguente: «dei»; 
    aa)  all'articolo  278,  comma  l,   lettera   c),   le   parole:
«selezione,» sono soppresse; 
    bb) all'articolo 279, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     «1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita'
di addestramento,  aggiornamento,  specializzazione,  qualificazione,
ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare: 
      a) Istituto di scienze militari aeronautiche; 
      b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
      c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
      d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; 
      e) Istituto di  perfezionamento  e  addestramento  in  medicina
aeronautica spaziale; 
      f) Scuole di volo; 
      g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare; 
      h) Istituto superiore per la sicurezza del volo; 
      i)   Comando   aeroporto-Centro   storiografico   e    sportivo
dell'Aeronautica militare; 
      l) Reparto addestramento controllo spazio aereo; 
      m) Rappresentanze all'estero per lo  svolgimento  di  corsi  di
addestramento al volo per ufficiali.». 
 
 
          Avvertenze: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,  n.  214,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. - 4-bis (Omissis). 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  90  (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28 novembre 2005, n. 246)  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'18 giugno  2010,  n.
          140. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Convocazione). - 1. (Omissis). 
              2.  La  convocazione  e'  effettuata,  se  non  ricorre
          l'ipotesi di cui all' articolo 3 del presente  titolo,  con
          la  comunicazione  dell'ordine  del  giorno  ai  componenti
          ordinari del Consiglio e a coloro che sono  stati  invitati
          ai sensi  dell'  articolo  3  del  codice  dell'ordinamento
          militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66, d'ora in avanti denominato «codice»,  di  norma  cinque
          giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 82 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 82  (Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
          opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
          e contro le discriminazioni). - 1.  Il  Comitato  unico  di
          garanzia per le pari opportunita',  la  valorizzazione  del
          benessere di chi lavora e  contro  le  discriminazioni,  e'
          istituito  presso  il  Ministero  della  difesa  ai   sensi
          dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165.». 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  84  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  84  (Comitato   consultivo   sui   progetti   di
          contratto). - 1. - 3. (Omissis). 
              4. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti  di
          contratto, di importo pari o superiore alla soglia per  gli
          appalti dei lavori di  cui  all'articolo  215  del  decreto
          legislativo  12  aprile   2006,   n.   163   e   successive
          modificazioni,  derivanti  da   accordi   di   cooperazione
          internazionale  in  materia  di  armamenti  e   su   quelli
          attuativi di programmi approvati con legge  o  con  decreto
          del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell'
          articolo 536 del codice. 
              5. - 6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  9  dell'art.  85  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 85 (Commissione consultiva militare unica per  la
          concessione o la perdita di ricompense al valor  militare).
          - 1. - 8. (Omissis). 
              9.  La  Commissione  e'  convocata   per   ordine   del
          presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura
          della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al  comma
          1, lettera b), interessati alle  proposte  di  conferimento
          poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima  del
          giorno   di   seduta,   onde   sia   possibile   provvedere
          tempestivamente all'eventuale  sostituzione  di  quelli  di
          essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi  membri
          supplenti. 
              10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 87 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   87   (Altri   organismi   consultivi    e    di
          coordinamento).  -  1.  Nell'ambito  del  Ministero   della
          difesa, operano i  seguenti  organi  collegiali  a  elevata
          specializzazione    tecnica    indispensabili    per     la
          realizzazione   degli   obiettivi   istituzionali,    nella
          composizione determinata con  decreto  del  Ministro  della
          difesa: 
                a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere
          tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti  a
          incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia  di
          Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
          forestale dello Stato; 
                b) Commissione italiana di storia militare; 
                c) Comitato etico. 
              2. La partecipazione agli organi di cui al comma  1  e'
          onorifica e puo'  dare  luogo  esclusivamente  al  rimborso
          delle  spese  sostenute  ove   previsto   dalla   normativa
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 88 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 88 (Durata e  proroga  delle  commissioni  e  dei
          comitati  consultivi  e  di  coordinamento).  -   1.   Alle
          commissioni e ai comitati  consultivi  e  di  coordinamento
          disciplinati dal codice e,  comunque,  operanti  presso  il
          Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma
          2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  68,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  6,
          comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  127  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 127 (Iscrizione nel registro nazionale). - 1.  Le
          domande  per  l'iscrizione  nel  registro  nazionale  delle
          imprese di  cui  all'art.  44  del  codice,  devono  essere
          presentate  al  Ministero  della  difesa   -   Segretariato
          generale della difesa - Ufficio  registro  nazionale  delle
          imprese e consorzi di  imprese  operanti  nel  settore  dei
          materiali d'armamento. 
              2. - 3. (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 143 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  143  (Personale  dell'Agenzia).  -   1.   -   3.
          (Omissis). 
              4. L'inquadramento  definitivo  del  personale  avviene
          nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1. 
              5. Il personale di cui al comma 1 che non  ha  ottenuto
          l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della
          difesa, anche per l'eventuale applicazione delle  procedure
          previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n.  165.  Il  servizio  prestato  dal  predetto
          personale  presso  l'agenzia  e'  equiparato  a  tutti  gli
          effetti al servizio  prestato  presso  il  Ministero  della
          difesa. 
              6.  Al   personale   inquadrato   in   via   definitiva
          nell'agenzia continua a  essere  mantenuto  l'inquadramento
          per aree, posizione economica e profilo in  godimento  sino
          alla stipula del contratto integrativo  collettivo  di  cui
          all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300. Tale contratto non si  applica  al  personale
          delle  unita'  trasformate  in  societa'  per   azioni,   a
          decorrere dal momento della trasformazione. 
              7. (abrogato). 
              8. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 152 (Unita' e reparti dell'Esercito italiano).  -
          1. I livelli ordinativi delle grandi  unita'  dell'Esercito
          italiano sono i seguenti: 
                a) corpo d'armata; 
                b) divisione; 
                c) brigata. 
              2. I livelli ordinativi delle  unita',  dei  reparti  e
          delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti: 
                a) reggimento; 
                b) battaglione; gruppo squadroni per  la  cavalleria;
          gruppo per l'artiglieria; 
                c) compagnia; squadrone per la  cavalleria;  batteria
          per l'artiglieria; 
                d) plotone; sezione per l'artiglieria; 
                e) squadra. 
              3. L'articolazione  e  la  denominazione  ordinativa  e
          tattica delle unita'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          stabiliti con determinazione del  Capo  di  stato  maggiore
          dell'Esercito italiano.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 156 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              « Art. 156 (Centri di addestramento e formazione  e  di
          selezione). - 1. - 2. (Omissis). 
              3.  I  Centri  di  addestramento  e  formazione  e   di
          selezione sono comandati da Ufficiali superiori  del  Corpo
          di stato maggiore della Marina militare.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 165 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 165  (Comandi  e  servizi  dipartimentali  e  non
          dipartimentali). - 1. Sono comandi e servizi dipartimentali
          e non dipartimentali quelli indicati con determinazione del
          Capo di  stato  maggiore  della  Marina  militare,  che  ne
          definisce     le     dipendenze;     per      la      parte
          tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla  diretta
          dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare
          o delle autorita' indicate con determinazione del  Capo  di
          stato maggiore della Marina militare. 
              2. (Omissis). 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  233  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 233 (Organismi di coordinamento).  -  1.  Per  il
          mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare  in
          materia di servizio per l'assistenza al  volo,  concernente
          il traffico aereo militare sugli aeroporti militari  ovvero
          che non segue le procedure per l'aviazione civile,  nonche'
          per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o  su
          quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai
          sensi dell'art. 230, possono essere  costituiti  organi  di
          coordinamento  generale  o  di   coordinamento   operativo,
          l'individuazione,  la  composizione  e  le   modalita'   di
          funzionamento  dei  quali,  sia  a  livello  centrale   che
          periferico, sono disciplinate con regolamento da  adottarsi
          con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  A  tali
          organi, destinati, fra l'altro, a garantire  l'assolvimento
          dei compiti di  istituto  dell'Aeronautica  militare  e  la
          permeabilita' degli spazi aerei, si applica l'art. 88. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 238 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  238  (Sede  di  servizio).  -  1.  Il   militare
          dell'Arma dei carabinieri non puo': 
                a) prestare servizio nelle  sedi  in  cui  sussistono
          obiettive situazioni  di  incompatibilita'  ambientale  che
          possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei
          propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione; 
                b) essere  comunque  assegnato  a  stazione  nel  cui
          territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento. 
              2. Il militare dell'Arma dei  carabinieri  che  intende
          contrarre matrimonio, comunica tale  decisione  al  proprio
          comando  per  consentire  all'Amministrazione  di  decidere
          sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede  entro
          il termine previsto dall'art. 1040 dalla data dell'avvenuta
          comunicazione. Analoghi  obblighi  sono  osservati  per  le
          convivenze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 240 del citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  240  (Disposizione  all'interno  di  contingenti
          interforze). - 1. Il personale  dell'Arma  dei  carabinieri
          prende il posto che e' a esso di volta in  volta  assegnato
          quando: 
                a)  si  tratta  di  operazioni  o  di   esercitazioni
          militari le quali richiedono per la loro natura,  l'impiego
          di una Forza armata o di un corpo  a  preferenza  di  altra
          Forza armata o di altro corpo; 
                b)   considerazioni   di   opportunita'   consigliano
          diversamente   all'autorita'   militare   dalla   quale   i
          contingenti dipendono.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  244  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 244 (Applicazione della normativa in  materia  di
          sicurezza). - 1. (Omissis). 
              2. Le norme del presente capo si applicano  anche  alle
          attivita'  lavorative  connesse  alle   funzioni   di   cui
          all'articolo 132 del codice svolte dal personale del  Corpo
          delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.». 
              - Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 246 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 246 (Individuazione del datore di lavoro). - 1. -
          4. (Omissis). 
              5. Per le basi e i comandi  NATO  e  UE  multinazionali
          presenti  sul  territorio  nazionale,  il  comandante   del
          comando  nazionale  alla  sede  o  quartier   generale   e'
          responsabile, nelle  funzioni  di  supporto  della  nazione
          ospite,  del  rispetto  dell'applicazione  della  normativa
          nazionale e dei regolamenti  in  materia  di  tutela  della
          salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a  tal  fine,
          le funzioni di  datore  di  lavoro  per  il  personale,  le
          strutture e i materiali direttamente assegnati. 
              6. (Omissis). 
              7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6  possono
          essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri
          del datore di lavoro  a  unita'  organizzative,  a  livello
          centrale  o  periferico,  istituzionalmente  competenti  in
          materia.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 252 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  252  (Strutture  per  il   coordinamento   delle
          attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni  e  per  la
          tutela   della   salute    dei    lavoratori    nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa).  -  1.  Gli  organi  di
          vertice centrali delle Forze armate, dello  Stato  maggiore
          della difesa e  del  Segretariato  generale  della  difesa,
          sulla  base  delle  specifiche  esigenze,   assicurano   il
          coordinamento centrale  delle  attivita'  finalizzate  alla
          prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute  dei
          lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  svolte  da
          distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di
          prevenzione previste al comma 3, ovvero  di  vigilanza,  di
          cui agli articoli 259 e seguenti. 
              3. - 4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  8  dell'art.  253  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  253  (Attivita'  e  luoghi  disciplinati   dalle
          particolari norme di tutela tecnico-militari). -  1.  -  7.
          (Omissis). 
              8. Gli importi dei  pagamenti  in  sede  amministrativa
          previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          e  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal   decreto
          legislativo n.  81  del  2008,  eventualmente  irrogate  al
          personale  militare  e  civile  dell'Amministrazione  della
          difesa per violazione commesse presso  organismi  militari,
          sono imputate, in via transitoria sul  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          difesa, fatta salva ogni rivalsa  dell'Amministrazione  nei
          confronti  degli   interessati   che   siano   riconosciuti
          responsabili per dolo o colpa grave a seguito di  specifica
          inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo  I  del
          libro III.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  261  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza).  -
          1.   L'unita'   organizzativa   di   vigilanza   costituita
          nell'ambito dell'ufficio del  Segretariato  generale  della
          difesa individuato ai sensi dell'art. 252, comma 4,  svolge
          le funzioni in applicazione delle  direttive  adottate  dal
          Segretariato  generale  della  difesa,  sentito  lo   Stato
          maggiore della difesa, per gli aspetti  che  riguardano  le
          esigenze    operative,     con     l'eventuale     supporto
          tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del
          Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e  del  Comando
          generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero  degli
          Ispettorati  o  dei  Comandi  logistici  di  Forza  armata,
          nonche' con quello tecnico-amministrativo  delle  direzioni
          generali. 
              2. - 3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  269  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  269  (Qualificazione  del   personale).   -   1.
          (Omissis). 
              2. Le attivita' professionali per l'assolvimento  delle
          funzioni previste dal presente capo,  sono  effettuate  dal
          personale del Ministero  della  difesa  in  possesso  degli
          stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17  marzo
          1995, n. 230. La formazione professionale e  l'abilitazione
          di detto personale  competono  al  Ministero  della  difesa
          secondo i criteri e  le  modalita'  stabiliti  dal  decreto
          legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione  e'  rilasciata
          previo esame di  apposite  commissioni  delle  quali  fanno
          parte un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e un rappresentante del  Ministero  della
          salute.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  l),
          dell'art. 277  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 90 del 2010,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 277 (Enti e istituti di istruzione  dell'Esercito
          italiano). - 1. Gli enti, comandi e istituti di  istruzione
          per   le   attivita'   di   addestramento,   aggiornamento,
          specializzazione,  qualificazione,  ricondizionamento   del
          personale dell'Esercito e per  le  attivita'  di  studio  e
          ricerca cartografica sono i seguenti: 
              a) - i) (Omissis); 
              l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali; 
              m) - t) (Omissis). 
              2. (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  c),
          dell'art. 278  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 90 del 2010,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 278 (Enti e istituti di istruzione  della  Marina
          militare). - 1. Gli enti, comandi e istituti di  istruzione
          per   le   attivita'   di   addestramento,   aggiornamento,
          specializzazione,  qualificazione,  ricondizionamento   del
          personale della Marina  militare  e  per  le  attivita'  di
          studio e ricerca idrografica sono i seguenti: 
              a) - b) (Omissis); 
              c) Centro  addestramento  e  formazione  del  personale
          volontario della Marina militare. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  279  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   279   (Enti   e    istituti    di    istruzione
          dell'Aeronautica militare).  -  1.  Sono  enti,  comandi  e
          istituti di istruzione per le attivita'  di  addestramento,
          aggiornamento,      specializzazione,       qualificazione,
          ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare: 
                a) Istituto di scienze militari aeronautiche; 
                b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; 
                c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; 
                d)  Scuola  volontari  di   truppa   dell'Aeronautica
          militare; 
                e) Istituto di  perfezionamento  e  addestramento  in
          medicina aeronautica spaziale; 
                f) Scuole di volo; 
                g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare; 
                h) Istituto superiore per la sicurezza del volo; 
                i) Comando aeroporto-Centro storiografico e  sportivo
          dell'Aeronautica militare; 
                l) Reparto addestramento controllo spazio aereo; 
                m) Rappresentanze all'estero per  lo  svolgimento  di
          corsi di addestramento al volo per ufficiali. 
              2. (Omissis).».