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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 gennaio 2012, n. 32

Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. (12G0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/2012
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Testo in vigore dal: 14-4-2012
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
                                  e 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito in legge 30  luglio  2010,  n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica»,   che   prevede   l'emanazione   di    disposizioni    di
armonizzazione del regolamento  di  gestione  dell'INA,  emanato  con
decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 2005, n. 240; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle  anagrafi  della  popolazione  residente»,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5, come  modificato  dall'articolo  1-novies  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con  modificazioni  in
legge 31 maggio 2005, n. 88, e l'articolo 1, comma 6, come modificato
dall'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante l'approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale  di  statistica»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito  in  legge
17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per  il  recupero
degli  introiti  contributivi  in  materia  previdenziale»,   e,   in
particolare, l'articolo 2 che disciplina  lo  scambio  dei  dati  nei
rapporti tra le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e  altri
soggetti pubblici o privati, sulla  base  del  codice  fiscale  quale
elemento identificativo di ogni soggetto; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n.  127  e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 1999, n. 437, recante «Regolamento recante caratteristiche  e
modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica  e  del
documento d'identita' elettronico»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 novembre  2007
recante «Regole tecniche della carta di identita' elettronica»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre  2000,
recante «Specifiche tecniche per l'allineamento  dei  dati  contenuti
nelle  anagrafi   comunali   con   quelli   contenuti   nell'archivio
dell'Agenzia delle entrate»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  recante
«Disposizioni  per   la   delegificazione   di   norme   e   per   la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di
semplificazione 1999»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  in  data  18  dicembre
2000, recante  «Modalita'  di  comunicazione  dei  dati  relativi  ai
cittadini stranieri extracomunitari fra  gli  uffici  anagrafici  dei
comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi  dei
competenti organi centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,
nonche' le modalita' tecniche ed il termine per l'aggiornamento e  la
verifica delle posizioni anagrafiche  dei  cittadini  stranieri  gia'
iscritti nei registri della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23  aprile  2002
con il quale viene costituito presso il Dipartimento per  gli  Affari
Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici
il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo  2  comma  1,
convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento
dell'informatizzazione   e   l'aggiornamento    dell'AIRE,    prevede
l'utilizzo  dell'infrastruttura  informatica  di   base   dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto  2005,  recante
«Regole tecniche e  di  sicurezza  per  la  redazione  dei  piani  di
sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE,
in attuazione del comma 2 dell'articolo 7-viciester  della  legge  31
marzo 2005, n. 43»; 
  Visto l'articolo 16-bis, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito in legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione   anticrisi   il   quadro   strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  7  settembre
2010,  n.  166,  recante  il   «Regolamento   recante   il   riordino
dell'Istituto nazionale di statistica»; 
  Visto il Regolamento (CE) 763/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) 223/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e  che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio,  relativo  alle
statistiche comunitarie,  e  la  decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico  delle
Comunita' europee; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
parere n. SP/559.2011 del 20 maggio 2011; 
  Sentito il DigitPA - Ente nazionale per la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione - che si  e'  espresso  con  parere  del  24
maggio 2011; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si  e'
espresso con parere n. 250 del 24 giugno 2011; 
  Vista la nota del 20 luglio  2011  con  cui  il  Ministero  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione  ha  espresso  il  proprio
concerto sullo schema di decreto; 
  Udito il parere n. 3703/2011 emesso dalla  Sezione  Consultiva  per
gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza 27  settembre
2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  verranno  utilizzate  le  seguenti
definizioni: 
    ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica; 
    CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
    INA: Indice Nazionale delle Anagrafi; 
    Backbone CNSD: Infrastruttura  informatica  di  base  dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi; 
    APR: Anagrafe della popolazione residente; 
    AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
                                  e 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito in legge 30  luglio  2010,  n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica»,   che   prevede   l'emanazione   di    disposizioni    di
armonizzazione del regolamento  di  gestione  dell'INA,  emanato  con
decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 2005, n. 240; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle  anagrafi  della  popolazione  residente»,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5, come  modificato  dall'articolo  1-novies  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con  modificazioni  in
legge 31 maggio 2005, n. 88, e l'articolo 1, comma 6, come modificato
dall'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante l'approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale  di  statistica»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito  in  legge
17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per  il  recupero
degli  introiti  contributivi  in  materia  previdenziale»,   e,   in
particolare, l'articolo 2 che disciplina  lo  scambio  dei  dati  nei
rapporti tra le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e  altri
soggetti pubblici o privati, sulla  base  del  codice  fiscale  quale
elemento identificativo di ogni soggetto; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n.  127  e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 1999, n. 437, recante «Regolamento recante caratteristiche  e
modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica  e  del
documento d'identita' elettronico»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 novembre  2007
recante «Regole tecniche della carta di identita' elettronica»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre  2000,
recante «Specifiche tecniche per l'allineamento  dei  dati  contenuti
nelle  anagrafi   comunali   con   quelli   contenuti   nell'archivio
dell'Agenzia delle entrate»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  recante
«Disposizioni  per   la   delegificazione   di   norme   e   per   la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di
semplificazione 1999»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  in  data  18  dicembre
2000, recante  «Modalita'  di  comunicazione  dei  dati  relativi  ai
cittadini stranieri extracomunitari fra  gli  uffici  anagrafici  dei
comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi  dei
competenti organi centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,
nonche' le modalita' tecniche ed il termine per l'aggiornamento e  la
verifica delle posizioni anagrafiche  dei  cittadini  stranieri  gia'
iscritti nei registri della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23  aprile  2002
con il quale viene costituito presso il Dipartimento per  gli  Affari
Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici
il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo  2  comma  1,
convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento
dell'informatizzazione   e   l'aggiornamento    dell'AIRE,    prevede
l'utilizzo  dell'infrastruttura  informatica  di   base   dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto  2005,  recante
«Regole tecniche e  di  sicurezza  per  la  redazione  dei  piani  di
sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE,
in attuazione del comma 2 dell'articolo 7-viciester  della  legge  31
marzo 2005, n. 43»; 
  Visto l'articolo 16-bis, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito in legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione   anticrisi   il   quadro   strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  7  settembre
2010,  n.  166,  recante  il   «Regolamento   recante   il   riordino
dell'Istituto nazionale di statistica»; 
  Visto il Regolamento (CE) 763/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) 223/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e  che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio,  relativo  alle
statistiche comunitarie,  e  la  decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico  delle
Comunita' europee; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
parere n. SP/559.2011 del 20 maggio 2011; 
  Sentito il DigitPA - Ente nazionale per la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione - che si  e'  espresso  con  parere  del  24
maggio 2011; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si  e'
espresso con parere n. 250 del 24 giugno 2011; 
  Vista la nota del 20 luglio  2011  con  cui  il  Ministero  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione  ha  espresso  il  proprio
concerto sullo schema di decreto; 
  Udito il parere n. 3703/2011 emesso dalla  Sezione  Consultiva  per
gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza 27  settembre
2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  verranno  utilizzate  le  seguenti
definizioni: 
    ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica; 
    CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
    INA: Indice Nazionale delle Anagrafi; 
    Backbone CNSD: Infrastruttura  informatica  di  base  dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi; 
    APR: Anagrafe della popolazione residente; 
    AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.