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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30

Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. (12G0047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012
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Testo in vigore dal: 27-3-2012
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni,  sulla  disciplina  del  fallimento,  del   concordato
preventivo  e  della  liquidazione  coatta   amministrativa   e,   in
particolare, l'articolo  39,  primo  comma,  il  quale  prevede  che,
mediante decreto del Ministro  della  giustizia,  sono  stabilite  le
norme per la liquidazione dei compensi  ai  curatori  di  fallimento,
nonche' gli articoli 165  e  l'abrogato  articolo  188  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011; 
  Vista la nota del 12 dicembre 2011,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale
a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,
tenendo  conto   dell'opera   prestata,   dei   risultati   ottenuti,
dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine  con  cui
sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in  una
percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore  alle
misure seguenti: 
    a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; 
    b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro  fino  a
24.340,62 euro; 
    c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme  eccedenti  i  24.340,62  euro
fino a 40.567,68 euro; 
    d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68  euro  fino  a
81.135,38 euro; 
    e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro; 
    f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89  euro  fino  a
811.353,79 euro; 
    g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79  euro
fino a 2.434.061,37 euro; 
    h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37
euro. 
  2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare  del  passivo
accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi
81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle  somme  eccedenti  tale
cifra. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo degli articoli 39, 165  e  188  del
          regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa.): 
              "Art. 39. Compenso del curatore. 
              Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se  il
          fallimento si chiude  con  concordato,  sono  liquidati  ad
          istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto
          a reclamo, su relazione del giudice  delegato,  secondo  le
          norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 
              La   liquidazione   del   compenso   e'   fatta    dopo
          l'approvazione  del  rendiconto  e,  se  del   caso,   dopo
          l'esecuzione del concordato. E' in facolta'  del  tribunale
          di  accordare  al  curatore  acconti   sul   compenso   per
          giustificati motivi. 
              Se nell'incarico si sono succeduti  piu'  curatori,  il
          compenso e' stabilito secondo criteri  di  proporzionalita'
          ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della  procedura,
          salvi eventuali acconti. 
              Nessun compenso, oltre quello liquidato dal  tribunale,
          puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per  rimborso  di
          spese. Le  promesse  e  i  pagamenti  fatti  contro  questo
          divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione  di
          cio' che e' stato pagato, indipendentemente  dall'esercizio
          dell'azione penale." 
              "Art. 165. Commissario giudiziale. 
              Il  commissario  giudiziale  e',  per  quanto   attiene
          all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
              Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,
          37, 38 e 39." 
              L'abrogato art. 188 del citato regio decreto  16  marzo
          1942, n. 267, recava: 
              "Ammissione alla procedura.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (omissis).". 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 39 del citato regio  decreto
          n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.