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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. (12G0046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2012
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Testo in vigore dal: 6-4-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/104/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro  tramite  agenzia
interinale; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  per  il  2009,  ed  in
particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  52
del 3 marzo 2004, recante modalita' di presentazione delle  richieste
di autorizzazione per l'iscrizione  all'Albo  delle  agenzie  per  il
lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2011; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 19 gennaio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 febbraio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato
ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto». 
  2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e  dei
datori di lavoro, possono applicare o  introdurre  disposizioni  piu'
favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente  decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per
il lavoro all'Albo informatico di cui  all'articolo  4  del  decreto,
nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all'articolo 5 del medesimo decreto.