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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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vigente al 14/09/2020
  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
    universitari
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • Sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e
    dei risultati conseguiti dagli atenei
  • 10
  • 11

  • Potenziamento del sistema di autovalutazione
  • 12
  • 13
  • 14

  • Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Testo in vigore dal: 23-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, e in particolare,  l'articolo
5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro,  l'introduzione  di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di  un
sistema  di  accreditamento  periodico   delle   universita'   e   la
valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma  3  del
medesimo articolo 5 che detta i principi e i  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega; 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  recante  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i  beni  e  le  attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,  per  la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse  di  concessione,  nonche'  altre
misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
disposizioni urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria,  e  in
particolare  l'articolo  2,  commi   138,   139   e   140,   relativi
all'istituzione  e  al  funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen  nel  maggio
2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
  a) per Ministro o  Ministero,  rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b)  per  universita',  ateneo  o  atenei,  tutte   le   istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali,  comunque  denominate,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
  c) per corsi di  studio,  i  corsi  definiti  dall'articolo  3  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
  d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita'; 
  e) per  ANVUR,  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'  articolo  33,  sesto  comma,
          della Costituzione: 
              «Art. 33. (Omissis). Le istituzioni  di  alta  cultura,
          universita'  ed  accademie,  hanno  il  diritto  di   darsi
          ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
          Stato.». 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  lettera
          a), e comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n.  240  (Norme
          in  materia  di  organizzazione   delle   universita',   di
          personale accademico  e  reclutamento,  nonche'  delega  al
          Governo per incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del
          sistema universitario): 
              «1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          finalizzati a riformare il  sistema  universitario  per  il
          raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
              a)  valorizzazione  della  qualita'  e  dell'efficienza
          delle universita' e conseguente introduzione di  meccanismi
          premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche  sulla
          base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
          di   un   sistema   di   accreditamento   periodico   delle
          universita';  valorizzazione   dei   collegi   universitari
          legalmente riconosciuti, ivi compresi  i  collegi  storici,
          mediante la previsione di una apposita  disciplina  per  il
          riconoscimento e l'accreditamento  degli  stessi  anche  ai
          fini   della   concessione   del   finanziamento   statale;
          valorizzazione della figura dei ricercatori;  realizzazione
          di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
          di accesso e scelta dei percorsi formativi;» 
              «3. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
          principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge  15
          marzo 1997,  n.  59,  e  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) introduzione di un sistema di  accreditamento  delle
          sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   22
          ottobre  2004,  n.  270,  fondato   sull'utilizzazione   di
          specifici indicatori definiti ex  ante  dall'ANVUR  per  la
          verifica del possesso  da  parte  degli  atenei  di  idonei
          requisiti   didattici,   strutturali,   organizzativi,   di
          qualificazione dei docenti e delle  attivita'  di  ricerca,
          nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria; 
              b) introduzione di un sistema di valutazione  periodica
          basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da  parte
          dell'ANVUR,  dell'efficienza  e  dei  risultati  conseguiti
          nell'ambito della didattica e della ricerca  dalle  singole
          universita' e dalle loro articolazioni interne; 
              c) potenziamento del sistema di  autovalutazione  della
          qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da  parte
          delle universita', anche avvalendosi dei propri  nuclei  di
          valutazione e dei contributi provenienti dalle  commissioni
          paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); 
              d)  definizione  del  sistema  di  valutazione   e   di
          assicurazione della qualita' degli atenei in  coerenza  con
          quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
          le  linee  guida  adottate  dai  ministri   dell'istruzione
          superiore   dei    Paesi    aderenti    all'Area    europea
          dell'istruzione superiore; 
              e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
          correlati  al  conseguimento  dei  risultati  di  cui  alla
          lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo
          di finanziamento ordinario  delle  universita'  allo  scopo
          annualmente predeterminate; 
              f) previsione per  i  collegi  universitari  legalmente
          riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale,  di
          rilevanza nazionale, di elevata  qualificazione  culturale,
          che  assicurano  agli  studenti   servizi   educativi,   di
          orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
          atenei, di requisiti  e  di  standard  minimi  a  carattere
          istituzionale, logistico  e  funzionale  necessari  per  il
          riconoscimento  da  parte  del   Ministero   e   successivo
          accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
          da  almeno  cinque  anni;  rinvio   ad   apposito   decreto
          ministeriale   della   disciplina   delle   procedure    di
          iscrizione, delle modalita' di  verifica  della  permanenza
          delle condizioni  richieste,  nonche'  delle  modalita'  di
          accesso  ai  finanziamenti  statali  riservati  ai  collegi
          accreditati; 
              g) revisione del trattamento economico dei  ricercatori
          non confermati a tempo indeterminato,  nel  primo  anno  di
          attivita',  nel  rispetto  del  limite  di  spesa  di   cui
          all'articolo 29, comma 22, primo periodo.». 
              L'articolo  6  della  legge  9  maggio  1989,  n.   168
          (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica), recita: 
              «Art. 6. Autonomia delle universita'. 
              1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica
          e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
          autonomia    didattica,     scientifica,     organizzativa,
          finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
          con propri statuti e regolamenti. 
              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti
          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla
          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme
          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
              a)   accedono   ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; 
              b) possono partecipare a programmi di ricerca  promossi
          da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o  privati
          o  da  istituzioni  internazionali,  nel   rispetto   delle
          relative normative. 
              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai
          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 
              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle
          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 
              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di
          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono
          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio
          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti
          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di
          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza
          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di
          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza
          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la
          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme
          contestate non possono essere emanate. 
              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale
          del Ministero. ». 
              Si riporta il testo dell'articolo  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni». 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-ter   del
          decreto-legge 31 gennaio 2005 n.  7  (Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
          2005, n. 43: 
              «Art.  1-ter.  Programmazione   e   valutazione   delle
          universita'. 
              1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche  al
          fine di perseguire obiettivi di efficacia  e  qualita'  dei
          servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno,  adottano
          programmi triennali  coerenti  con  le  linee  generali  di
          indirizzo    definite    con    decreto    del     Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          la Conferenza dei rettori delle  universita'  italiane,  il
          Consiglio universitario nazionale e il Consiglio  nazionale
          degli studenti universitari, tenuto  altresi'  conto  delle
          risorse acquisibili  autonomamente.  I  predetti  programmi
          delle universita' individuano in particolare: 
              a) i corsi  di  studio  da  istituire  e  attivare  nel
          rispetto dei requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di
          risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; 
              b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
              c) le azioni per il sostegno ed  il  potenziamento  dei
          servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
              d) i programmi di internazionalizzazione; 
              e) il fabbisogno di personale docente e non  docente  a
          tempo sia determinato che indeterminato,  ivi  compreso  il
          ricorso alla mobilita'. 
              2. I programmi delle universita' di  cui  al  comma  1,
          fatta salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei  per
          quanto riguarda il fabbisogno di  personale  in  ordine  ai
          settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri  e
          criteri   individuati   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del  Comitato
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  universitario,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
          al termine di ciascun triennio, con apposita relazione,  al
          Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene  conto
          nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
          delle universita'. 
              3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
          n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5,  lettere  a),
          b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
          4. ». 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 138,  139  e
          140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
          urgenti in materia tributaria  e  finanziaria),  convertito
          con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286
          (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  3
          ottobre 2006,  n.  262,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria): 
              «138.  Al  fine  di  razionalizzare   il   sistema   di
          valutazione   della   qualita'   delle   attivita'    delle
          universita' e degli enti  di  ricerca  pubblici  e  privati
          destinatari    di    finanziamenti    pubblici,     nonche'
          dell'efficienza  ed  efficacia  dei  programmi  statali  di
          finanziamento  e  di  incentivazione  delle  attivita'   di
          ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
          di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR), con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          che svolge le seguenti attribuzioni: 
              a) valutazione esterna della qualita'  delle  attivita'
          delle universita'  e  degli  enti  di  ricerca  pubblici  e
          privati destinatari di finanziamenti pubblici,  sulla  base
          di   un   programma   annuale   approvato   dal    Ministro
          dell'universita' e della ricerca; 
              b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
          di valutazione demandate ai nuclei di  valutazione  interna
          degli atenei e degli enti di ricerca; 
              c) valutazione  dell'efficienza  e  dell'efficacia  dei
          programmi statali  di  finanziamento  e  di  incentivazione
          delle attivita' di ricerca e di innovazione.» 
              «139.  I  risultati  delle  attivita'  di   valutazione
          dell'ANVUR  costituiscono  criterio  di   riferimento   per
          l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'  e
          agli enti di ricerca.» 
              «140. Con regolamento emanato ai sensi  dell'  articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          previo parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,
          sono disciplinati: 
              a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,  secondo
          principi di imparzialita',professionalita',  trasparenza  e
          pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia  organizzativa,
          amministrativa  e   contabile,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
              b) la nomina e  la  durata  in  carica  dei  componenti
          dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
          stranieri, e le relative indennita', prevedendo che,  ferma
          restando  l'applicazione  delle  disposizioni  vigenti   in
          materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
          di componente dell'organo direttivo puo'  essere  ricoperta
          fino al compimento del settantesimo anno di eta'.». 
              L'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180
          (Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,  la
          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema
          universitario   e   della   ricerca),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, reca: 
              «Art.  2.  Misure   per   la   qualita'   del   sistema
          universitario 
              1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere  e
          sostenere l'incremento qualitativo  delle  attivita'  delle
          universita'  statali  e   di   migliorare   l'efficacia   e
          l'efficienza nell'utilizzo delle  risorse,  una  quota  non
          inferiore  al  7  per  cento  del  fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537,  e  successive  modificazioni,  e  del  fondo
          straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
          24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi  negli
          anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: 
              a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
          processi formativi; 
              b) la qualita' della ricerca scientifica; 
              c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza  delle  sedi
          didattiche. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  sono
          presi in considerazione i parametri relativi  all'incidenza
          del costo  del  personale  sulle  risorse  complessivamente
          disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti  di
          ricerca di rilievo nazionale  ed  internazionale  assegnati
          all'ateneo. 
              1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1  sono  disposti
          annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
          0,5 per cento e il 2 per cento del fondo  di  finanziamento
          ordinario di cui all'articolo 5  della  legge  24  dicembre
          1993, n.  537,  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
          complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
          miglioramento     dell'efficacia     e      dell'efficienza
          nell'utilizzo delle risorse. 
              2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
          comma  1   sono   definite   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  avente
          natura  non   regolamentare,   da   adottarsi,   in   prima
          attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato  di
          indirizzo per la valutazione della ricerca  e  il  Comitato
          nazionale per la valutazione del sistema universitario.  In
          sede di prima applicazione, la ripartizione  delle  risorse
          di cui al comma 1  e'  effettuata  senza  tener  conto  del
          criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.». 
              Il  decreto  legislativo  17  agosto   1999,   n.   368
          (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 ottobre 1999, n. 250, S.O. 
              Il decreto legge 16 maggio 2008,  n.  85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24 dicembre 2007,  n.  24),  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 14 luglio 2008, n.  121,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 5,  6  e  7,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  gennaio
          1998,   n.   25   (Regolamento   recante   disciplina   dei
          procedimenti relativi allo sviluppo ed alla  programmazione
          del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
          coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma  8,  lettere
          a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «5. L'istituzione  e  la  soppressione  di  universita'
          previste dal decreto di cui al comma 3,  lettera  e),  sono
          disposte   con   appositi   decreti   del   Ministro,   che
          disciplinano le modalita' attuative ed i tempi  sulla  base
          dei seguenti principi: 
              a)  nuove  universita'   o   istituti   di   istruzione
          universitaria statali si costituiscono mediante: 
              1) l'istituzione contestuale in una  medesima  sede  di
          piu' facolta' e la determinazione delle  procedure  per  la
          costituzione degli organi accademici; 
              2) il trasferimento da altre universita'  di  strutture
          gia' esistenti, subentrando la nuova universita' in tutti i
          rapporti  giuridici   inerenti   al   funzionamento   delle
          strutture trasferite; 
              b) nel caso di istituzione di  nuove  facolta'  di  cui
          alla  lettera  a),   punto   1),   anche   decentrate,   le
          attribuzioni del  consiglio  di  facolta'  sono  esercitate
          temporaneamente  da  un  apposito  comitato  costituito  da
          cinque professori di ruolo, tre di prima fascia  e  due  di
          seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti  dai
          professori    di    ruolo    appartenenti    ai     settori
          scientifico-disciplinari afferenti alle predette  facolta'.
          Le elezioni sono  indette  ed  espletate  dagli  atenei.  I
          membri del comitato durano in carica fino  all'assegnazione
          alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di  cui
          tre di prima fascia e due di seconda e comunque  non  oltre
          tre anni. Decorso tale termine senza che si sia  verificata
          la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi  membri
          non possono essere rieletti  e  si  procede  ad  una  nuova
          elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora
          abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre  professori
          di prima fascia e due di seconda; 
              c) l'istituzione di nuove  universita'  o  istituti  di
          istruzione   universitaria    non    statali,    legalmente
          riconosciuti,  nonche'  l'autorizzazione  al  rilascio   di
          titoli  aventi  valore   legale   avviene   contestualmente
          all'approvazione dello statuto e del regolamento  didattico
          di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge  19
          novembre 1990, n. 341 . A tali universita'  o  istituti  si
          applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991,
          n. 243 ; 
              d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli
          studenti  il  completamento  degli  studi,   al   personale
          tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore
          il  mantenimento   del   posto,   anche   in   altra   sede
          universitaria.» 
              «6. Nel caso di istituzione di  nuove  facolta',  nella
          stessa o  in  altra  sede  di  universita'  esistenti,  non
          finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a),  i
          predetti  atenei   disciplinano   la   procedura   per   la
          costituzione dei relativi organi accademici e  per  l'avvio
          delle attivita'.» 
              «7. Per l'attuazione della programmazione  del  sistema
          universitario sono  prioritariamente  utilizzate  le  quote
          annue determinate per la  predetta  finalita'  dalla  legge
          finanziaria, ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera
          c), della legge 5  agosto  1978,  n.  468  ,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  febbraio
          2010, n. 76 (Regolamento concernente  la  struttura  ed  il
          funzionamento dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato  ai
          sensi dell'articolo  2,  comma  140,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24  novembre  2006,  n.  286),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              L'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270
          (Modifiche  al  regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica), reca: 
              «Art. 3. Titoli e corsi di studio. 
              1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: 
              a) laurea (L); 
              b) laurea magistrale (L.M.). 
              2. Le universita' rilasciano  altresi'  il  diploma  di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
              3. La laurea,  la  laurea  magistrale,  il  diploma  di
          specializzazione e il dottorato di ricerca sono  conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale, di specializzazione e di dottorato  di  ricerca
          istituiti dalle universita'. 
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici generali, anche nel caso in cui  sia  orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
              5. L'acquisizione delle  conoscenze  professionali,  di
          cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del  laureato
          nel mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle  correlate
          attivita'  professionali   regolamentate,   nell'osservanza
          delle disposizioni di legge  e  dell'Unione  europea  e  di
          quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 
              6. Il corso di  laurea  magistrale  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente una formazione  di  livello  avanzato
          per l'esercizio di attivita' di elevata  qualificazione  in
          ambiti specifici. 
              7. Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente conoscenze e  abilita'  per  funzioni
          richieste   nell'esercizio   di    particolari    attivita'
          professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
          applicazione di specifiche norme di legge  o  di  direttive
          dell'Unione europea. 
              8. I corsi di dottorato di ricerca e  il  conseguimento
          del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
              9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  6
          della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione finalizzata e di servizi didattici  integrativi.
          In particolare, in attuazione dell'articolo  1,  comma  15,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo, corsi di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
              10. Sulla base di apposite convenzioni, le  universita'
          italiane possono rilasciare i titoli  di  cui  al  presente
          articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani  o
          stranieri.».