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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19

Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
    universitari
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • Sistema di valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e
    dei risultati conseguiti dagli atenei
  • 10
  • 11

  • Potenziamento del sistema di autovalutazione
  • 12
  • 13
  • 14

  • Incentivi per la qualità e l'efficienza degli atenei
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Testo in vigore dal: 23-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, e in particolare,  l'articolo
5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro,  l'introduzione  di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di  un
sistema  di  accreditamento  periodico   delle   universita'   e   la
valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma  3  del
medesimo articolo 5 che detta i principi e i  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega; 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  recante  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i  beni  e  le  attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,  per  la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse  di  concessione,  nonche'  altre
misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
disposizioni urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria,  e  in
particolare  l'articolo  2,  commi   138,   139   e   140,   relativi
all'istituzione  e  al  funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen  nel  maggio
2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
  a) per Ministro o  Ministero,  rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b)  per  universita',  ateneo  o  atenei,  tutte   le   istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali,  comunque  denominate,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
  c) per corsi di  studio,  i  corsi  definiti  dall'articolo  3  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
  d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita'; 
  e) per  ANVUR,  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, e in particolare,  l'articolo
5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro,  l'introduzione  di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di  un
sistema  di  accreditamento  periodico   delle   universita'   e   la
valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma  3  del
medesimo articolo 5 che detta i principi e i  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega; 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  recante  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6; 
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i  beni  e  le  attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,  per  la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse  di  concessione,  nonche'  altre
misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
disposizioni urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria,  e  in
particolare  l'articolo  2,  commi   138,   139   e   140,   relativi
all'istituzione  e  al  funzionamento   dell'Agenzia   nazionale   di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
  Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano la direttiva 93/16/CE; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen  nel  maggio
2005; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
  a) per Ministro o  Ministero,  rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b)  per  universita',  ateneo  o  atenei,  tutte   le   istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali,  comunque  denominate,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
  c) per corsi di  studio,  i  corsi  definiti  dall'articolo  3  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
  d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita'; 
  e) per  ANVUR,  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca.