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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 235

Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12G0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2018)
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Testo in vigore dal: 15-3-2012
al: 30-10-2018
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, per la disciplina della  organizzazione  e  la  dotazione  delle
risorse   umane   e   strumentali    dell'Agenzia    nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata; 
  Visto l'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Articolazione organizzativa 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di  seguito  denominata:  «Agenzia»,  il  Direttore,  il
Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori. 
  2. L'Agenzia e' articolata in unita' organizzative con  funzioni  e
compiti  di  programmazione,  indirizzo  operativo,  coordinamento  e
controllo inerenti all'amministrazione, la custodia e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla  criminalita'  organizzata  di
cui all'articolo 110, comma 2, del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, nonche' le connesse attivita' di supporto. 
  3. L'articolazione interna delle unita' organizzative e'  stabilita
con  atto  del  Direttore  dell'Agenzia,  previamente  comunicato  al
Ministro dell'interno. 
  4. L'Agenzia, su proposta del Direttore,  previa  comunicazione  al
Ministro  dell'interno,  provvede,   con   delibera   del   Consiglio
direttivo, in relazione a particolari  esigenze,  nelle  Regioni  ove
sono  presenti  in  quantita'  significativa   beni   sequestrati   e
confiscati alla criminalita'  organizzata,  all'istituzione  di  sedi
secondarie di cui all'articolo 3. 
  5. Le  unita'  organizzative  e  le  sedi  secondarie  operano  nel
rispetto delle direttive di indirizzo  e  coordinamento  emanate  dal
Direttore dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta l'art.  113,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136.): 
              «Art.    113    (Organizzazione     e     funzionamento
          dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
          i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118: 
                a) l'organizzazione  e  la  dotazione  delle  risorse
          umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; 
                (Omissis).». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (  Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Per il testo dell'art.  113,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  1,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  117,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 117 (Disciplina transitoria). - (Omissis). 
              3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
          istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle  strutture,
          l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, si avvale  di  personale  proveniente  dalle
          pubbliche   amministrazioni,   dalle   Agenzie,    compresa
          l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato
          all'Agenzia medesima anche in posizione  di  comando  o  di
          distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero
          stipula contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  anche
          ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo  10
          settembre 2003,  n.  276.  Tali  rapporti  di  lavoro  sono
          instaurati in deroga alle disposizioni del comma 1, lettere
          a) e b), nonche' nei limiti  stabiliti  dall'autorizzazione
          di cui al primo periodo del presente comma e delle  risorse
          assegnate  all'Agenzia  ai  sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, e non possono avere durata superiore al  31
          dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati  2
          milioni di euro per l'anno 2011 e 4  milioni  di  euro  per
          l'anno 2012. 
              (Omissis).». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  110,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
          la destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata). - (Omissis). 
              2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
                a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati
          e confiscati alla criminalita' organizzata  nel  corso  dei
          procedimenti penali e di  prevenzione;  acquisizione  delle
          informazioni  relative  allo  stato  dei  procedimenti   di
          sequestro e confisca; verifica dello  stato  dei  beni  nei
          medesimi  procedimenti;  accertamento  della   consistenza,
          della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
          dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
          analisi  dei  dati  acquisiti,  nonche'  delle   criticita'
          relative alla fase di assegnazione e destinazione; 
                b)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso del procedimento di prevenzione di cui  al  libro  I,
          titolo III; 
                c)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche
          ai sensi dell'art. 12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel  corso
          dei procedimenti penali per i delitti di cui  all'art.  51,
          comma  3-bis,   del   codice   di   procedura   penale,   e
          amministrazione  dei  predetti  beni  a   decorrere   dalla
          conclusione dell'udienza preliminare; 
                d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
          in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
          titolo III; 
                e)   amministrazione   e   destinazione   dei    beni
          confiscati,  anche  ai  sensi   dell'art.   12-sexies   del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni, in esito ai  procedimenti  penali
          per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis,  del  codice
          di procedura penale; 
                f)  adozione  di  iniziative   e   di   provvedimenti
          necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
          beni  confiscati,   anche   attraverso   la   nomina,   ove
          necessario, di commissari ad acta. 
              (Omissis).».