stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233

Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12G0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2012
nascondi
Testo in vigore dal: 15-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ed  in
particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale  stabilisce
che, con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinati  i  flussi
informativi  necessari  per  l'esercizio   dei   compiti   attribuiti
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  nonche'
le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via  telematica,
tra la citata Agenzia e l'Autorita' giudiziaria; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  24  febbraio
1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della  raccolta
dei dati relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  emanato  in
attuazione dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio  1965,  n.
575, ora articolo 49 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Sistema informativo dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  di
seguito  denominata:  «Agenzia»,  gestisce   i   flussi   informativi
necessari  per  l'esercizio  dei  propri  compiti  istituzionali   ed
effettua le comunicazioni  telematiche  con  l'Autorita'  giudiziaria
attraverso il proprio  sistema  informativo  connesso,  in  modalita'
bidirezionale,  con  il  sistema  informativo  del  Ministero   della
giustizia e  con  le  banche  dati  e  i  sistemi  informativi  delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti  territoriali,
di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con  gli
amministratori dei beni  sequestrati  e  confiscati.  Ai  fini  della
completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il  sistema
informativo puo' cooperare con  i  sistemi  informativi  delle  altre
pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati
con le stesse, nonche' con enti e soggetti  privati  individuati  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ed  in
particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale  stabilisce
che, con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinati  i  flussi
informativi  necessari  per  l'esercizio   dei   compiti   attribuiti
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  nonche'
le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via  telematica,
tra la citata Agenzia e l'Autorita' giudiziaria; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  24  febbraio
1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della  raccolta
dei dati relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  emanato  in
attuazione dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio  1965,  n.
575, ora articolo 49 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Sistema informativo dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  di
seguito  denominata:  «Agenzia»,  gestisce   i   flussi   informativi
necessari  per  l'esercizio  dei  propri  compiti  istituzionali   ed
effettua le comunicazioni  telematiche  con  l'Autorita'  giudiziaria
attraverso il proprio  sistema  informativo  connesso,  in  modalita'
bidirezionale,  con  il  sistema  informativo  del  Ministero   della
giustizia e  con  le  banche  dati  e  i  sistemi  informativi  delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti  territoriali,
di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con  gli
amministratori dei beni  sequestrati  e  confiscati.  Ai  fini  della
completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il  sistema
informativo puo' cooperare con  i  sistemi  informativi  delle  altre
pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati
con le stesse, nonche' con enti e soggetti  privati  individuati  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia.