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LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (12G0031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2012)
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Testo in vigore dal: 10-8-2012
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il termine per l'esercizio della delega di cui  all'articolo  2,
comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.  183,  limitatamente  agli
enti, istituti e societa' vigilati dal  Ministero  della  salute,  e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente  comma,  sono
compresi tra i principi e criteri  direttivi  per  l'esercizio  della
delega quelli di sussidiarieta' e di  valorizzazione  dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile. ((1)) 
  3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011,  n.  148,  recante
delega al Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5  e'  inserito  il
seguente: 
    «5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del  6  aprile
2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine  di
cui al comma 2 per l'esercizio della  delega  relativamente  ai  soli
tribunali aventi sedi nelle  province  dell'Aquila  e  di  Chieti  e'
differito di tre anni». 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa
Italiana (CRI) con gli interventi  per  la  funzionalita'  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco  e  con  il  riordino  del  Servizio
nazionale della protezione  civile,  nell'intento  di  realizzare  un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e'
differito al 30 settembre 2012".