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DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-4-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo,
((del))
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore turistico" sono inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".
((
1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"
))
((
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"
))
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
((a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"))
;
((b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente))
;
(( c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"))
.