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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. (12G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2012
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Testo in vigore dal: 22-2-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE; 
  Visto il decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  relativo
all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del  regolamento
CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e  dell'economia
e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
della giustizia, dello sviluppo  economico,  dell'interno  e  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Normativa contabile 
 
  1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  27
gennaio  2010,  n.  11,  dopo  le  parole:  «4.  Con  riferimento  al
patrimonio destinato l'istituto di pagamento  tiene  separatamente  i
libri e le scritture contabili  prescritti  dagli  articoli  2214,  e
seguenti, del codice civile,  nel  rispetto  dei  principi  contabili
internazionali.»  sono  aggiunte,  in   fine,   le   seguenti:   «Gli
amministratori redigono un  separato  rendiconto  per  il  patrimonio
destinato, da  allegare  al  bilancio  d'esercizio  dell'istituto  di
pagamento.». 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo  27
gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli  V  e  V-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter». 
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite  le
seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di  cui
all'articolo 11, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  58  del
1998;»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole:  «gli
istituti di moneta elettronica di cui al  titolo  V-bis  del  decreto
legislativo n. 385 del  1993»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto  legislativo
n. 385 del 1993»; 
    c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le societa' di cui  ai  commi  1,  2  e  3  per  le  quali,
successivamente alla redazione  di  un  bilancio  in  conformita'  ai
principi contabili internazionali, vengono  meno  le  condizioni  per
l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno  la  facolta'  di
continuare  a  redigere  il  bilancio  in  conformita'  ai   principi
contabili internazionali.»; 
    d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai  commi  4,  5,  6  e
6-bis»; 
    e) all'articolo 8, dopo il comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i  rendiconti  dei
patrimoni destinati costituiti  ai  sensi  dell'articolo  114-novies,
comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre  redatti
in conformita' ai principi contabili internazionali.»; 
    f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma  1,
e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,
per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche'
per le societa' finanziarie iscritte nell'albo  di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le
facolta' di cui agli articoli  3  e  4,  nel  rispetto  dei  principi
contabili internazionali.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE; 
  Visto il decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  relativo
all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del  regolamento
CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi  in  materia  di
pubblicita' dei documenti contabili delle  succursali,  stabilite  in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con  sede
sociale fuori di tale Stato membro; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e  dell'economia
e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
della giustizia, dello sviluppo  economico,  dell'interno  e  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Normativa contabile 
 
  1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  27
gennaio  2010,  n.  11,  dopo  le  parole:  «4.  Con  riferimento  al
patrimonio destinato l'istituto di pagamento  tiene  separatamente  i
libri e le scritture contabili  prescritti  dagli  articoli  2214,  e
seguenti, del codice civile,  nel  rispetto  dei  principi  contabili
internazionali.»  sono  aggiunte,  in   fine,   le   seguenti:   «Gli
amministratori redigono un  separato  rendiconto  per  il  patrimonio
destinato, da  allegare  al  bilancio  d'esercizio  dell'istituto  di
pagamento.». 
  2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo  27
gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli  V  e  V-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter». 
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «le
societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite  le
seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di  cui
all'articolo 11, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  58  del
1998;»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole:  «gli
istituti di moneta elettronica di cui al  titolo  V-bis  del  decreto
legislativo n. 385 del  1993»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  gli
istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto  legislativo
n. 385 del 1993»; 
    c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le societa' di cui  ai  commi  1,  2  e  3  per  le  quali,
successivamente alla redazione  di  un  bilancio  in  conformita'  ai
principi contabili internazionali, vengono  meno  le  condizioni  per
l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno  la  facolta'  di
continuare  a  redigere  il  bilancio  in  conformita'  ai   principi
contabili internazionali.»; 
    d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai  commi  4,  5,  6  e
6-bis»; 
    e) all'articolo 8, dopo il comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i  rendiconti  dei
patrimoni destinati costituiti  ai  sensi  dell'articolo  114-novies,
comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre  redatti
in conformita' ai principi contabili internazionali.»; 
    f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma  1,
e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,
per i soggetti di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,
per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche'
per le societa' finanziarie iscritte nell'albo  di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le
facolta' di cui agli articoli  3  e  4,  nel  rispetto  dei  principi
contabili internazionali.».