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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (12G0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2016)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-6-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 22 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  recante
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la  predisposizione
di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai  fini  della
perequazione infrastrutturale; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme  in  materia
di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare  l'articolo  13
che  istituisce  la  banca  dati   unitaria   delle   amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica,  nonche'  per  acquisire  gli
elementi informativi necessari per  dare  attuazione  al  federalismo
fiscale; 
  Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed  ex  post  degli
interventi infrastrutturali, nonche' alle procedure di  monitoraggio,
anche con strumenti informatici,  sullo  stato  di  attuazione  delle
opere e ad un sistema di verifica per  l'utilizzo  dei  finanziamenti
erogati anche in parte a carico del bilancio dello  Stato  nei  tempi
previsti; 
  Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone,
tra l'altro, che a decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ogni  progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione,  sia  dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge  17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 3, comma 8; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge  del  12  novembre  2010,  n.  187,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con  particolare
riferimento alle procedure ivi previste in materia di  tracciabilita'
dei pagamenti, anche in relazione  all'attuazione  dell'articolo  30,
commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  ordine
all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le
medesime finalita'; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del  decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430, che istituisce  il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello  sviluppo
economico, articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza  sui  contratti
pubblici del 18 novembre  2010,  n.  8,  che  chiarisce  l'ambito  di
applicazione e le modalita' attuative della citata  legge  13  agosto
2010,  n.  136,  e  fornisce  spiegazioni  in  relazione  al   Codice
identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico  di  progetto  (CUP),
nonche' sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni
obbligatorie; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico   e   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le Amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ((nonche'  gli  ulteriori
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche)) sono tenute a: 
  a) detenere ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente  le  informazioni  anagrafiche,  finanziarie,  fisiche   e
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere
e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo  stato  di
attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento
iscritto  in  bilancio   fino   ai   dati   dei   costi   complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  b)  detenere   ed   alimentare   un   sistema   informatizzato   di
registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a  ciascuna
transazione posta in essere  per  la  realizzazione  delle  opere  ed
interventi,   idoneo   ad   assicurare   la   relativa   evidenza   e
tracciabilita'; 
  c)  prevedere  specifici  vincoli,  anche  sulla  base  di   quanto
specificato nell'ambito  del  decreto  di  cui  all'articolo  5,  per
assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati  finanziari  e  di
realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti
e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e  dal
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita'  per  la  vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  subordinando
l'erogazione dei  finanziamenti  pubblici  all'effettivo  adempimento
degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo; 
  d) garantire che,  nell'ambito  dei  sistemi  di  cui  al  presente
articolo,  l'opera  sia  corredata,  ai  fini  dell'ottenimento   dei
relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di  progetto  (CUP)
che deve figurare gia' nella fase di presentazione  ed  in  tutte  le
successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136. Il Codice identificativo di  gara  non  puo'  essere  rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture  nei  confronti  di  contratti  finalizzati  alla
realizzazione di  progetti  d'investimento  pubblico  sprovvisti  del
Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni. 
  2. Resta fermo quanto previsto dal decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88.