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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 228

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. (12G0015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2016)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-2-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d),  che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine
di garantire la razionalizzazione,  la  trasparenza,  l'efficienza  e
l'efficacia delle procedure di spesa  relative  ai  finanziamenti  in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; 
  Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche  alla  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  conseguenti  alle  nuove  regole  adottate
dall'Unione europea  in  materia  di  coordinamento  delle  politiche
economiche degli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti,  ed  in
particolare l'articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo
da parte della Corte dei conti sulla  gestione  del  bilancio  e  del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche,  nonche'  sulle  gestioni
fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, ed in particolare l'articolo 17, comma  14,
in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali,  ed   in
particolare l'articolo  1,  in  materia  di  costituzione  di  unita'
tecniche di supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione  e  al
monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al  Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  ed  in  particolare  l'articolo  22,  che  prevede  la
predisposizione    di    una    ricognizione     degli     interventi
infrastrutturali; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32, comma 1,
che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche
di atti e  provvedimenti  amministrativi  attraverso  i  propri  siti
informatici; 
  Vista la Decisione della Commissione n. C (2007) 3329 del 13 luglio
2007, che, a norma del citato articolo 28 del  regolamento  (CE)  del
Consiglio n. 1083/2006  dell'11  luglio  2006,  recante  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo  e  sul  Fondo  di  coesione,  prende  atto  della  strategia
nazionale e dei  temi  prioritari  del  Quadro  strategico  nazionale
2007-2013; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita'  di  valutazione
ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e  l'efficacia  della
spesa  in  conto  capitale  destinata  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche e di pubblica utilita', di  seguito  "opere  pubbliche",  a
valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. 
  2. Le predette attivita' di valutazione sono  obbligatorie  per  le
opere finanziate a valere  sulle  risorse  iscritte  negli  stati  di
previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di  trasferimento  da
parte degli  stessi  a  favore  di  soggetti  attuatori,  pubblici  o
privati, in forza di specifica delega.  Le  predette  attivita'  sono
altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono  emissione
di garanzie a carico dello Stato. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo degli articoli 119  e  120  della
          Costituzione: 
              «Art.  119.  I   Comuni,   le   Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.» 
              «Art. 120.  La  Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, commi  8  e  9,
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              «8.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche.» 
              «9. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  8  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a)  introduzione  della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
                b) predisposizione da parte del Ministero  competente
          di  linee  guida  obbligatorie  e  standardizzate  per   la
          valutazione degli investimenti; 
                c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                d) potenziamento e sistematicita'  della  valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                e) separazione  del  finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al «fondo progetti»  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  «fondo
          opere»  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
                g)  previsione  di  un  sistema   di   verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti.». 
              - La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche  alla  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  conseguenti  alle  nuove  regole
          adottate dall'Unione europea in  materia  di  coordinamento
          delle  politiche  economiche  degli   Stati   membri),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n. 84. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE»), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14  gennaio
          1994, n. 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  4,  della
          citata legge n. 20 del 1994: 
              «4. La Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico.». 
              - La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure  urgenti  per
          lo  snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di  controllo),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          citata legge n. 127 del 1997: 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 144 del 1999: 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
                a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
                b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
                c) l'attivita' volta alla graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al  Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. 
              - La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119  della  Costituzione),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22  della  citata
          legge n. 42 del 2009: 
              «Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In  sede
          di prima applicazione, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il Ministro per  le  riforme  per  il
          federalismo, il Ministro per la semplificazione  normativa,
          il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  gli  altri
          Ministri   competenti   per   materia,    predispone    una
          ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla  base
          delle norme vigenti, riguardanti  le  strutture  sanitarie,
          assistenziali,  scolastiche  nonche'  la   rete   stradale,
          autostradale e  ferroviaria,  la  rete  fognaria,  la  rete
          idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione  del  gas,
          le strutture portuali ed aeroportuali. La  ricognizione  e'
          effettuata tenendo  conto,  in  particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
                a) estensione delle superfici territoriali; 
                b) valutazione  della  rete  viaria  con  particolare
          riferimento a quella del Mezzogiorno; 
                c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
                d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
          produttive; 
                e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
                f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
          in ciascun territorio; 
                g) specificita' insulare con definizione di parametri
          oggettivi   relativi   alla   misurazione   degli   effetti
          conseguenti al  divario  di  sviluppo  economico  derivante
          dall'insularita',  anche  con  riguardo  all'entita'  delle
          risorse per gli interventi speciali di  cui  all'  articolo
          119, quinto comma, della Costituzione. 
              2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
          al fine del  recupero  del  deficit  infrastrutturale,  ivi
          compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale  e
          i collegamenti con le isole, sono individuati,  sulla  base
          della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
          interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'  articolo
          119, quinto comma, della Costituzione,  che  tengano  conto
          anche della  virtuosita'  degli  enti  nell'adeguamento  al
          processo di convergenza ai costi o al fabbisogno  standard.
          Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
          aree sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da
          inserire     nel      Documento      di      programmazione
          economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1  e
          1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.». 
              - La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1,  della
          citata legge n. 69 del 2009: 
              «Art.  32  (Eliminazione  degli  sprechi  relativi   al
          mantenimento di documenti in forma cartacea). -  1.  A  far
          data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione  di
          atti  e  provvedimenti  amministrativi  aventi  effetto  di
          pubblicita'   legale   si   intendono   assolti   con    la
          pubblicazione nei propri siti informatici  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28 del  regolamento
          (CE)  del  Consiglio  n.  1083/2006  dell'11  luglio   2006
          (Disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999): 
              «Art. 28 (Preparazione e adozione). - 1. Il  quadro  di
          riferimento strategico nazionale e' preparato  dallo  Stato
          membro,  previa  consultazione  con  i  pertinenti  partner
          conformemente all'articolo 11, mediante  la  procedura  che
          considera  piu'  appropriata   e   in   base   al   proprio
          ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio  2007  al
          31 dicembre 2013. 
              Lo  Stato  membro  elabora  il  quadro  di  riferimento
          strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine
          di garantire un approccio comune. 
              2.  Ciascuno  Stato  membro  trasmette  il  quadro   di
          riferimento strategico  nazionale  alla  Commissione  entro
          cinque mesi  dall'adozione  degli  orientamenti  strategici
          comunitari per la  coesione.  La  Commissione  prende  atto
          della strategia nazionale e dei temi  prioritari  prescelti
          per l'intervento dei Fondi e formula  le  osservazioni  che
          ritiene opportune entro tre mesi dalla  data  di  ricezione
          del quadro di riferimento. 
              Lo Stato  membro  puo'  presentare  contestualmente  il
          quadro di riferimento strategico nazionale  e  i  programmi
          operativi di cui all'articolo 32. 
              3. Prima  o  al  momento  dell'adozione  dei  programmi
          operativi  di  cui  all'articolo  32,   paragrafo   5,   la
          Commissione,  previa  consultazione  dello  Stato   membro,
          adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti: 
                a)  l'elenco   dei   programmi   operativi   di   cui
          all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c); 
                b) la dotazione annuale indicativa di  ciascun  Fondo
          per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4,  lettera
          e); e 
                c) per il solo obiettivo "Convergenza", il livello di
          spesa  che  garantisce  il  rispetto   del   principio   di
          addizionalita' di cui all'articolo 15 e  l'azione  prevista
          per  rafforzare   l'efficienza   amministrativa,   di   cui
          all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   88
          (Disposizioni  in  materia   di   risorse   aggiuntive   ed
          interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
          e sociali, a norma dell'articolo 16 della  legge  5  maggio
          2009, n. 42), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          giugno 2011, n. 143.