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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2012
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli

  • Ambito di riferimento
  • 1

  • Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
  • 2
  • 3

  • Disposizioni in materia di inquinamento acustico
  • 4

  • Disposizioni attuative
  • 5
  • 6
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-2-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Visti i  regolamenti  (CE)  n.  363/2004 e  n.   364/2004   recanti
modifiche  rispettivamente  al  regolamento  (CE)  n.  68/2001  e  al
regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della
definizione  delle  piccole  e  medie   imprese,   l'estratto   della
raccomandazione 2003/361/CE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
  Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18
aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, recante adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese  ed,   in
particolare, l'articolo 2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese  di
cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro   delle   attivita'
produttive  in  data   18   aprile   2005.   Le   imprese   attestano
l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai  sensi  dell'articolo  46  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O. : 
              « 2. - Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - La legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge  quadro
          sull'inquinamento acustico), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. 
              - Il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio  2004
          (Modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione
          relativo  all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del
          trattato CE  agli  aiuti  destinati  alla  formazione),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63. 
              - Il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio  2004
          (Modifica  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001  per  quanto
          concerne l'estensione del  suo  campo  d'applicazione  agli
          aiuti  alla  ricerca  e  sviluppo),  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  25  e  38  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.133: 
              «Art. 25.  (Taglia-oneri  amministrativi)  -  1.  Entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, su proposta del Ministro per la  pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, e' approvato un programma per la
          misurazione  degli  oneri   amministrativi   derivanti   da
          obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
          dello Stato, con  l'obiettivo  di  giungere,  entro  il  31
          dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per  una  quota
          complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la
          riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si
          provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'articolo 1  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          marzo 2006, n. 80, che assicura la  coerenza  generale  del
          processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di
          cui al  comma  1.  Le  regioni,  le  province  e  i  comuni
          adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla  base
          delle attivita' di misurazione, programmi di  interventi  a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'articolo
          20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.» 
              «Art. 38. (Impresa in  un  giorno)  -  1.  Al  fine  di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'articolo 41 della Costituzione,  l'avvio  di  attivita'
          imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei  requisiti
          di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione   della
          dichiarazione di inizio attivita'  o  dalla  richiesta  del
          titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettere
          e), m), p) e r), della Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai   sensi   dell'articolo   117,   primo   comma,    della
          Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza unificata di cui all'  articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata  dall'  articolo  9  del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
          2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre
          2010, n.  160,  non  hanno  provveduto  ad  accreditare  lo
          sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  ovvero  a
          fornire alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  competente   per   territorio   gli   elementi
          necessari ai fini dell'avvalimento della stessa,  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  160  del
          2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida  e,
          sentita la regione competente,  nomina  un  commissario  ad
          acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
          funzionari dei comuni, delle  regioni  o  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per territorio, al fine di adottare gli atti  necessari  ad
          assicurare  la  messa  a  regime  del  funzionamento  degli
          sportelli unici. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per la semplificazione  normativa,
          sentito il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, sono individuate  le  eventuali  misure  che
          risultino  indispensabili  per  attuare,   sul   territorio
          nazionale, lo sportello unico e per garantire,  nelle  more
          della  sua  attuazione,  la  continuita'   della   funzione
          amministrativa,  anche  attraverso  parziali   e   limitate
          deroghe alla relativa disciplina. 
              3-ter.  In  ogni  caso,  al  fine   di   garantire   lo
          svolgimento delle funzioni affidate  agli  sportelli  unici
          per le attivita' produttive, i comuni  adottano  le  misure
          organizzative e tecniche che risultino necessarie. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e
          del Ministro per la semplificazione normativa, di  concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5.  Il  Comitato  per   la   semplificazione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
          80,  predispone  un  piano  di  formazione  dei  dipendenti
          pubblici,  con  la  eventuale   partecipazione   anche   di
          esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
          territorio nazionale  la  capacita'  delle  amministrazioni
          pubbliche   di   assicurare   sempre   e    tempestivamente
          l'esercizio del diritto di cui al comma  1  attraverso  gli
          strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 4-quater,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010 n. 122: 
              «4-quater. - Al fine  di  promuovere  lo  sviluppo  del
          sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche
          sulla base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri
          amministrativi di cui all' articolo 25 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'  autorizzato  ad
          adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell' articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione, per la  semplificazione  normativa  e  dello
          sviluppo economico, sentiti i  Ministri  interessati  e  le
          associazioni  imprenditoriali,  volti  a   semplificare   e
          ridurre  gli  adempimenti  amministrativi  gravanti   sulle
          piccole e medie imprese, in base  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi, nel rispetto di  quanto  previsto  dagli
          articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, e successive modificazioni: 
                a) proporzionalita' degli adempimenti  amministrativi
          in relazione alla dimensione dell'impresa e al  settore  di
          attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli  interessi
          pubblici coinvolti; 
                b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
          ovvero  di  dichiarazioni,  attestazioni,   certificazioni,
          comunque    denominati,    nonche'    degli     adempimenti
          amministrativi e delle procedure  non  necessarie  rispetto
          alla tutela degli  interessi  pubblici  in  relazione  alla
          dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; 
                c) estensione dell'utilizzo  dell'autocertificazione,
          delle  attestazioni  e  delle  asseverazioni  dei   tecnici
          abilitati nonche' delle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
                d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione digitale; 
                e) soppressione delle autorizzazioni e dei  controlli
          per  le  imprese  in  possesso  di  certificazione  ISO   o
          equivalente,   per   le   attivita'   oggetto    di    tale
          certificazione; 
                f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
          di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,  assicurando  la
          proporzionalita' degli  stessi  in  relazione  alla  tutela
          degli interessi pubblici coinvolti.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo  38,  comma
          3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata) - 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005: 
              «Art. 2. - 1. La categoria  delle  microimprese,  delle
          piccole imprese e  delle  medie  imprese  (complessivamente
          definita PMI) e' costituita da imprese che: 
                a) hanno meno di 250 occupati, e 
                b) hanno  un  fatturato  annuo  non  superiore  a  50
          milioni di euro, oppure un totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 43 milioni di euro. 
              2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si  definisce
          piccola impresa l'impresa che: 
                a) ha meno di 50 occupati, e 
                b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non superiore a 10 milioni di euro. 
              3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si  definisce
          microimpresa l'impresa che: 
                a) ha meno di 10 occupati, e 
                b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
          annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
              4. I due requisiti di cui alle  lettere  a)  e  b)  dei
          commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti  e  due
          devono sussistere. 
              5. Ai fini del presente decreto: 
                a) per fatturato, corrispondente alla  voce  A.1  del
          conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice
          civile, s'intende l'importo netto del volume  d'affari  che
          comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti
          e dalla prestazione di servizi rientranti  nelle  attivita'
          ordinarie della societa', diminuiti degli  sconti  concessi
          sulle vendite nonche' dell'imposta sul  valore  aggiunto  e
          delle altre imposte direttamente  connesse  con  il  volume
          d'affari; 
                b) per  totale  di  bilancio  si  intende  il  totale
          dell'attivo patrimoniale; 
                c)   per   occupati   si   intendono   i   dipendenti
          dell'impresa a tempo determinato o indeterminato,  iscritti
          nel libro matricola dell'impresa e  legati  all'impresa  da
          forme contrattuali che prevedono il vincolo di  dipendenza,
          fatta eccezione  di  quelli  posti  in  cassa  integrazione
          straordinaria. 
              6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese  di
          cui al comma 7: 
                a) il fatturato annuo ed il totale di  bilancio  sono
          quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed  approvato
          precedentemente la data di sottoscrizione della domanda  di
          agevolazione; per le imprese esonerate dalla  tenuta  della
          contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio  le
          predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda  il
          fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi  presentata
          e, per quanto riguarda l'attivo  patrimoniale,  sulla  base
          del prospetto delle attivita' e  delle  passivita'  redatto
          con i criteri  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformita' agli
          articoli 2423 e seguenti del codice civile; 
                b) il numero degli occupati corrisponde al numero  di
          unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio  mensile
          di dipendenti occupati  a  tempo  pieno  durante  un  anno,
          mentre  quelli  a  tempo  parziale  e   quelli   stagionali
          rappresentano frazioni di ULA. Il periodo  da  prendere  in
          considerazione e' quello cui si riferiscono i dati  di  cui
          alla precedente lettera a). 
              7.  Per  le  imprese  per  le  quali   alla   data   di
          sottoscrizione della domanda di agevolazione non  e'  stato
          approvato il primo bilancio ovvero,  nel  caso  di  imprese
          esonerate dalla tenuta  della  contabilita'  ordinaria  e/o
          dalla redazione del bilancio, non e'  stata  presentata  la
          prima   dichiarazione   dei   redditi,   sono   considerati
          esclusivamente  il  numero  degli  occupati  ed  il  totale
          dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
              «Art.     46.     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni).  1.  Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita I.V.A. e di qualsiasi dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.».