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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226

Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
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Testo in vigore dal: 11-2-2012
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  E 
 
              IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  la  quale  stabilisce  disposizioni   per   il   settore
energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c)  secondo  cui  le
attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
secondo le disposizioni di legge; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante  interventi
urgenti in  materia  economico  -  finanziaria,  per  lo  sviluppo  e
l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 -  bis,  comma  1,
che nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di  concorrenza  e
qualita' dei servizi essenziali nel settore della  distribuzione  del
gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su
parere  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   sono
individuati i criteri di  gara  e  di  valutazione  dell'offerta  per
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del   gas   previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, tenendo conto in materia adeguata, oltre  che  delle  condizioni
economiche offerte, e  in  particolare  di  quelle  a  vantaggio  dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del  servizio,
dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  convertito,  con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133,  recante  disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96  concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge  comunitaria  2009  e  in  particolare
l'articolo 17, comma 4, che prevede che,  nella  predisposizione  del
decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  2009/73/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a  seguire  il
criterio direttivo di prevedere che, nella situazione  a  regime,  al
termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas
naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi  di  valorizzazione  delle  reti
siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione  delle
rispettive tariffe; 
  Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011,  n.  93,  recante,  fra
l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
interno del gas naturale,  ed  in  particolare  l'art.  24  che,  tra
l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a  regime
congruente con la valorizzazione delle reti in base alla  regolazione
tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di
rimborso  nel  primo   periodo,   come   determinato   dal   presente
regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al  netto  dei
contributi, determinato dalla regolazione tariffaria; 
  Visto il decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  31
marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali  nel
settore della distribuzione del gas naturale; 
  Considerato  che,  il  presente  provvedimento,   contribuendo   ad
accelerare il processo dell'ampliamento  dell'area  di  gestione  del
servizio di distribuzione del  gas  naturale  rispetto  alle  attuali
concessioni, e' volto a  rimuovere  le  barriere  che  ostacolano  lo
sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire  lo
sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del  gas  naturale,
promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di  sicurezza
e degli investimenti  e  la  riduzione  dei  costi  del  servizio,  a
beneficio dei clienti finali; 
  Considerato che, ai fini di un efficace e  efficiente  processo  di
affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si
ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un  ambito
individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui
delegare   l'espletamento   della   procedura   di   gara    e    che
un'amministrazione,  quale  il  Comune  Capoluogo  o  la   Provincia,
favorisca il  processo  di  aggregazione  dei  numerosi  Enti  locali
appartenenti all'ambito; 
  Ritenuto che, come  richiesto  in  sede  di  Conferenza  Unificata,
l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il
Comune capoluogo di provincia, qualora presente  nell'ambito;  mentre
negli altri casi possa essere un Comune capofila  o  la  Provincia  o
altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti  costituita
ai sensi dell'articolo 113, comma  13,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba  essere
effettuata dai Comuni dell'ambito; 
  Ritenuto che la funzione di indirizzo e di  programmazione  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  23  maggio  2000,
n.164 possa essere svolta dai  singoli  Enti  locali,  fornendo  alla
stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle
esigenze  di  sviluppo  della  distribuzione  del  gas  naturale  nel
territorio di riferimento; 
  Ritenuto che,  per  una  piu'  efficace  e  ordinata  gestione  del
servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione  tra  il
gestore dell'impianto e gli Enti locali e  che  quindi,  la  stazione
appaltante, o altro  soggetto  individuato  dai  Comuni  appartenenti
all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di  distribuzione
durante  l'esercizio  dell'impianto  per  delega  degli  Enti  locali
concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai
rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la
vigilanza e il controllo dei vari  Enti  locali  sul  rispetto  degli
impegni assunti dal gestore nel contratto di  esercizio,  nonche'  le
esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo; 
  Ritenuto  che  sia  necessario  prevedere  una  preferenza  per  lo
scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita'; 
  Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date  di  scadenza  debba
seguire un criterio oggettivo quale la media  ponderale  di  scadenza
"ope  legis"  delle  concessioni  in  vigore  per  gli  impianti   di
distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata  sul  numero  dei
clienti; insieme ad un criterio di  scaglionamento  territoriale  che
eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in
gara nello stesso anno; 
  Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  si
applica   automaticamente   alle   concessioni   del   servizio    di
distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30  e  per
la parte IV sul  contenzioso,  per  cui  le  altre  disposizioni  del
medesimo   decreto   troveranno   applicazione   alla   materia   qui
disciplinata  solo  laddove  espressamente  richiamate  dal  presente
regolamento; 
  Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le  concessioni
in essere, per i quali non e' previsto un termine di  scadenza  o  e'
previsto  un  termine  che  supera   il   periodo   transitorio,   e'
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore,  calcolato  nel
rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con  i  criteri  di
cui alle lettere a) e  b)  dell'articolo  24  del  regio  decreto  15
ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di
una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia'
prevista nelle convenzioni o nei contratti, per  evitare  contenziosi
sulla sua applicazione; 
  Ritenuto che sia  indispensabile  ai  fini  della  definizione  dei
criteri di gara  e  di  valutazione  dell'offerta,  l'identificazione
degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso
al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio  che  in  quelli
successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli
15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.
164, in quanto tali  valori  costituiscono  importanti  parametri  da
introdurre nel bando di gara sia ai fini della  concorrenza,  sia  ai
fini della tutela dei diritti del gestore uscente; 
  Considerato che l'articolo 30, comma  21,  della  legge  23  luglio
2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di
gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a  15  anni,  che  le
tubazioni in ghisa con giunti in piombo e  canapa  sono  obsolete  in
quanto  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   nella
regolazione  della  qualita',   prevede   l'   obbligo   della   loro
sostituzione  o  risanamento,  che  le  tubazioni  in  acciaio  senza
protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che  la
medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa
in protezione catodica efficace di tali tubazioni; 
  Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia
Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004  hanno  riconosciuto
quote annuali di ammortamento in linea con  le  vite  utili  ai  fini
regolatori; 
  Considerato che l'articolo 30 del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  applicabile  alle  concessioni  nel  gas  ai   sensi
dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo, prevede che nella
concessione  di   servizi   la   controprestazione   a   favore   del
concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio,  e  che  un
premio debba essere  corrisposto  dall'ente  concedente,  qualora  il
concessionario  debba  applicare  tariffe  piu'   basse   di   quelle
determinate per mantenere  l'equilibrio  economico-finanziario  della
gestione; 
  Ritenuto, quindi, che gli oneri dovuti dal distributore  agli  Enti
locali concedenti e ai soggetti da loro delegati  debbano  coprire  i
costi  effettivamente  sostenuti  e  la  remunerazione  del  capitale
investito, qualora la rete  sia  di  proprieta'  del  Comune  stesso,
mentre il concessionario  debba  essere  valutato  soprattutto  sulle
condizioni economiche a favore dei clienti  finali,  sui  livelli  di
sicurezza e qualita' con cui gestisce gli impianti e sulla bonta' del
piano di sviluppo degli impianti, contenente sia gli investimenti per
espansione  e  potenziamento  sia  quelli  per  il  mantenimento   in
efficienza degli impianti; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi dell'articolo 46 - bis, comma 1,  della  legge  29  novembre
2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto  legge  1°  ottobre  2007,   n.   159,   acquisito   con
deliberazione 5 agosto 2010 - PAS 17/10; 
  Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, nella seduta del 16 dicembre 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota del 7 novembre 2011, protocollo n. 21704; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
 
                               Emanano 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si  applicano  le  definizioni  che
seguono: 
    a)  "Ambito"   e'   l'ambito   territoriale   minimo   ai   sensi
dell'articolo 46-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre  2007,  n.
159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.
222 e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
    b) "Allegato 1"  e'  l'allegato  1  "Data  limite  entro  cui  la
Provincia, in assenza del Comune capoluogo di  provincia,  convoca  i
Comuni d'ambito per l'individuazione della stazione appaltante  e  da
cui decorre il tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
all'articolo  3  del  regolamento",  facente  parte  integrante   del
presente regolamento. 
    c) "Allegato 2" e' l'allegato 2 "Bando  di  gara  tipo",  facente
parte integrante del presente regolamento. 
    d) "Allegato 3" e' l'allegato  3  "Disciplinare  di  gara  tipo",
facente parte integrante del presente regolamento. 
    e)  "Allegato  4"  e'  l'allegato  4   "Dati   significativi   di
aggiudicazione della gara  per  il  monitoraggio  degli  effetti  del
decreto", facente parte integrante del presente regolamento. 
    f) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
    g) "Impianto con scadenza ope legis della concessione  successiva
alla gara" e' un impianto di distribuzione avente  una  scadenza  ope
legis della concessione almeno un anno dopo la  data  di  affidamento
del servizio del primo impianto dell'ambito al gestore aggiudicatario
della gara d'ambito. 
    h) "Primo periodo" e' la situazione  transitoria,  caratterizzata
dalla scadenza anticipata ope  legis  della  concessione,  a  cui  si
applica l'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
fino al subentro del gestore aggiudicatario della prima gara d'ambito
effettuata  ai  sensi   dell'articolo   14   del   medesimo   decreto
legislativo. 
    i) "Regime"  e'  la  situazione,  caratterizzata  dalla  scadenza
dell'affidamento come prevista negli atti  concessori,  comunque  non
superiore a 12 anni dall'affidamento, al termine della  durata  delle
concessioni affidate per la prima volta ai sensi  dell'  articolo  14
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
    j) "Scadenza naturale" e' la scadenza  dell'affidamento  prevista
nell'atto di concessione originario o nei successivi atti aggiuntivi,
purche' stipulati antecedentemente l'entrata in  vigore  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
    k)  "Scadenza  ope  legis"  e'  la  scadenza  della  concessione,
anticipata rispetto alla scadenza naturale, prevista dall'articolo 15
del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  come  modificato
dall'articolo 69 della legge 23 agosto 2004, n.239 e dall'articolo 23
della legge 23 febbraio 2006, n. 51,  di  conversione  in  legge  del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273. 
    l) "Stato di consistenza" e' l'insieme di documenti  comprendente
la  cartografia,  come  definita  nell'allegato  alla   deliberazione
ARG/gas 120/08 dell'Autorita', e la descrizione delle  reti  e  degli
impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale,  con
evidenza dell'anno di  realizzazione  e  delle  loro  caratteristiche
costruttive, funzionali  e  conservative;  in  particolare  per  ogni
tratto di rete dovra' essere registrato almeno  l'anno  di  posa,  il
materiale e il diametro. 
    m) "Stazione appaltante" e' il soggetto che, su delega degli Enti
locali concedenti appartenenti all'ambito, ha la  responsabilita'  di
bandire, gestire e aggiudicare la gara di affidamento del servizio di
distribuzione in tutti i Comuni dell'ambito. 
    n) "Valore annuo del servizio" e' la somma dei vincoli ai  ricavi
approvati  dall'Autorita'  attribuibili  a  tutti  gli  impianti   di
distribuzione dei singoli  Comuni  dell'ambito,  inclusi  quelli  con
scadenza  ope  legis  della  concessione  successiva  alla  data   di
affidamento del servizio del primo impianto. 
    o) Per quanto non diversamente disposto dal presente  regolamento
si applicano le definizioni in materia di attivita' di  distribuzione
di  cui  alle  pertinenti  delibere  dell'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  20  giugno
          2000, n. 142: 
              "Art. 14. Attivita' di distribuzione. 
              1. L'attivita' di  distribuzione  di  gas  naturale  e'
          attivita' di servizio pubblico.  Il  servizio  e'  affidato
          esclusivamente mediante gara per periodi  non  superiori  a
          dodici anni. Gli enti  locali  che  affidano  il  servizio,
          anche in forma associata, svolgono attivita' di  indirizzo,
          di  vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  sulle
          attivita' di distribuzione,  ed  i  loro  rapporti  con  il
          gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
          servizio, sulla  base  di  un  contratto  tipo  predisposto
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   ed
          approvato dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
              3. Nell' ambito dei contratti di  servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento   del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
              5. Alle gare di cui al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  o  in  altri  Paesi
          dell'Unione   europea,   gestiscono   di   fatto,   o   per
          disposizioni  di  legge,  di  atto  amministrativo  o   per
          contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
          diretto o di una procedura non ad evidenza  pubblica.  Alle
          gare sono ammessi inoltre i  gruppi  europei  di  interesse
          economico. 
              6.   Nel   rispetto   degli    standard    qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
              9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore  ai  sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
              10. Le imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002." 
              "Art.  15.  Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione. 
              1. Entro il 1° gennaio 2003 sono  adottate  dagli  enti
          locali le deliberazioni di  adeguamento  alle  disposizioni
          del presente decreto.  Tale  adeguamento  avviene  mediante
          l'indizione di gare per l'affidamento del  servizio  ovvero
          attraverso la trasformazione delle gestioni in societa'  di
          capitali  o  in  societa'  cooperative  a   responsabilita'
          limitata, anche tra dipendenti. Detta  trasformazione  puo'
          anche   comportare   il   frazionamento   societario.   Ove
          l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
          termine indicato, provvede nei successivi tre  mesi,  anche
          attraverso  la  nomina   di   un   proprio   delegato,   il
          rappresentante  dell'ente  titolare   del   servizio.   Per
          gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
          in caso di  inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato del servizio mediante gara, nominando a tal  fine
          un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi  51,
          52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  Le
          stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione  di
          aziende consortili, intendendosi  sostituita  al  consiglio
          comunale  l'assemblea  consortile.  In   questo   caso   le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza  dei  componenti;
          gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
          hanno diritto  alla  liquidazione  sulla  base  del  valore
          nominale  iscritto  a  bilancio  della  relativa  quota  di
          capitale. L'ente titolare del servizio puo'  restare  socio
          unico delle societa'  di  cui  al  presente  comma  per  un
          periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi   del   comma   8
          dell'articolo  14,  calcolato  nel   rispetto   di   quanto
          stabilito nelle convenzioni o nei contratti e,  per  quanto
          non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
          cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto
          15  ottobre  1925,  n.  2578.  Resta  sempre   esclusa   la
          valutazione   del   mancato   profitto   derivante    dalla
          conclusione anticipata del rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
              a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima  dello
          scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
          che consenta  di  servire  un'utenza  complessivamente  non
          inferiore a due volte quella originariamente servita  dalla
          maggiore delle societa' oggetto di fusione; 
              b) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
              c) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% del capitale sociale. 
              8. 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare alle gare indette  a  norma  dell'articolo  14,
          comma 1, senza  limitazioni.  Per  i  soggetti  che  devono
          essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2,  e
          3 del presente articolo, la  partecipazione  alle  gare  e'
          consentita a partire dalla data dell'avvenuta  costituzione
          o trasformazione. 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas  metano  ai  sensi  dell'articolo  11
          della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e   successive
          modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266, come modificato dall'articolo  28  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, il  periodo  transitorio  disciplinato
          dal comma 7 e il periodo di cui al  comma  9  del  presente
          articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario  alla
          costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica  di  concessione
          del contributo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  lettera
          c), della legge 23 agosto  2004,  n.  239  (  Riordino  del
          settore energetico): 
              "2. Le attivita'  del  settore  energetico  sono  cosi'
          disciplinate: 
              a)   le   attivita'   di   produzione,    importazione,
          esportazione, stoccaggio non in sotterraneo  anche  di  oli
          minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti  idonei,
          nonche' di trasformazione delle materie fonti  di  energia,
          sono libere su tutto il territorio nazionale, nel  rispetto
          degli  obblighi  di  servizio  pubblico   derivanti   dalla
          normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; 
              b) le attivita' di trasporto e dispacciamento  del  gas
          naturale a rete, nonche' la gestione di  infrastrutture  di
          approvvigionamento di energia connesse  alle  attivita'  di
          trasporto e dispacciamento  di  energia  a  rete,  sono  di
          interesse pubblico  e  sono  sottoposte  agli  obblighi  di
          servizio pubblico derivanti  dalla  normativa  comunitaria,
          dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
          autorita' competenti; 
              c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e
          gas  naturale  a  rete,  di   esplorazione,   coltivazione,
          stoccaggio   sotterraneo   di   idrocarburi,   nonche'   di
          trasmissione e dispacciamento  di  energia  elettrica  sono
          attribuite  in  concessione  secondo  le  disposizioni   di
          legge.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  46-bis  del  decreto
          legge  1°   ottobre   2007,   n.   159,   convertito,   con
          modificazioni,  in  legge  29   novembre   2007,   n.   222
          (Interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per
          lo sviluppo e l'equita' sociale): 
              "Art. 46-bis. Disposizioni in materia di concorrenza  e
          qualita'  dei  servizi   essenziali   nel   settore   della
          distribuzione del gas. 
              1. Al fine di garantire al settore della  distribuzione
          di gas naturale maggiore concorrenza e  livelli  minimi  di
          qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello  sviluppo
          economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
          sentita la Conferenza unificata e su parere  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il  gas,  individuano  entro  tre
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto i criteri  di  gara  e  di
          valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio  di
          distribuzione di gas previsto dall'articolo  14,  comma  1,
          del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  tenendo
          conto in  maniera  adeguata,  oltre  che  delle  condizioni
          economiche offerte, e in particolare di quelle a  vantaggio
          dei consumatori, degli standard qualitativi e di  sicurezza
          del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
          reti e degli impianti. 
              2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
          regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas e  sentita  la  Conferenza
          unificata, determinano gli ambiti territoriali  minimi  per
          lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
          distribuzione del  gas,  a  partire  da  quelli  tariffari,
          secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza,  in
          base a criteri di  efficienza  e  riduzione  dei  costi,  e
          determinano  misure  per  l'incentivazione  delle  relative
          operazioni di aggregazione. 
              3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione
          di cui al comma 2, la gara per l'affidamento  del  servizio
          di distribuzione di  gas  e'  bandita  per  ciascun  bacino
          ottimale di utenza entro due anni  dall'individuazione  del
          relativo ambito territoriale, che deve  avvenire  entro  un
          anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2008,   i   comuni
          interessati dalle nuove gare di  cui  al  comma  3  possono
          incrementare il canone delle concessioni di  distribuzione,
          solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per
          cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di  cui  alla
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
          237  del  28  dicembre  2000,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio  2001,
          e successive modificazioni, destinando prioritariamente  le
          risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di  tutela
          relativi ai costi dei consumi di gas da parte  delle  fasce
          deboli di utenti. 
              4- bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle  gare  di
          cui al comma 1 del presente articolo  si  applicano,  oltre
          alle disposizioni di cui all'articolo  15,  comma  10,  del
          decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  anche  le
          disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15- quater, del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  che
          si intendono estese a tutti i  servizi  pubblici  locali  a
          rete.". 
              Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
          modificazioni,  in   legge   6   agosto   2008,   n.   133,
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la  perequazione  tributaria),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O. 
              La legge 23 luglio 2009, n.  99  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia), e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  31
          luglio 2009, n. 176, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  4,  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96, (Disposizioni per l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2009): 
              "Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          delle  direttive  2009/28/CE,  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2009/119/CE.  Misure  per  l'adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia,
          nonche' in materia di recupero di rifiuti. 
              (Omissis). 
              4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno del gas naturale e  che
          abroga la direttiva 2003/55/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui  all'
          articolo 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri,  in  modo  da  conseguire  una   maggiore
          efficienza, prezzi competitivi e piu'  elevati  livelli  di
          servizio,   contribuendo   anche   alla   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
              b) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, misure per la cooperazione  bilaterale  e
          regionale, in uno spirito di  solidarieta'  tra  gli  Stati
          membri,  in  particolare  in  casi  di  crisi  del  sistema
          energetico; 
              c)   promuovere   la   realizzazione    di    capacita'
          bidirezionale ai punti di interconnessione, anche  al  fine
          di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
          del sistema italiano; 
              d) assicurare che i gestori dei  sistemi  di  trasporto
          dispongano di sistemi integrati a livello  di  due  o  piu'
          Stati membri per l'assegnazione della capacita'  e  per  il
          controllo della sicurezza delle reti; 
              e) prevedere che i gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
          sulla  domanda  e  sull'offerta   esistenti   e   previste,
          contenente  misure  atte  a  garantire  l'adeguatezza   del
          sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
              f) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  concorrenza  effettiva  e  garantire
          l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
          misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  ai
          programmi di cessione del gas; 
              g)  assoggettare  le  transazioni   su   contratti   di
          fornitura di gas e su strumenti  derivati  ad  obblighi  di
          trasparenza nella disciplina degli scambi; 
              h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
          di trasporto, bilanciamento, distribuzione e  stoccaggio  e
          le altre attivita' del settore del gas naturale; 
              i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
          ed efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzando
          l'utilizzo del  gas  naturale  e  introducendo  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    anche    ai    fini    della
          diversificazione dei prezzi di fornitura; 
              l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
          autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
          sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
          per il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  della  sua
          coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
          e comunitari; 
              m) garantire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  il  controllo  della  sicurezza   degli
          approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta,  il
          livello della domanda attesa in futuro  e  degli  stoccaggi
          disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso  di
          programmazione e in costruzione, l'adeguata  copertura  dei
          picchi della domanda nonche'  delle  possibili  carenze  di
          fornitura; 
              n)  introdurre   misure   che   garantiscano   maggiore
          disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas  naturale,
          anche favorendo l'accesso a parita' di  condizioni  di  una
          pluralita'  di  operatori  nella   gestione   delle   nuove
          attivita' di stoccaggio  e  valutando  la  possibilita'  di
          ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
          normativa vigente; 
              o) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese  di   gas
          naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nelle  fattispecie
          assegnate  alla  competenza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro
          2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; 
              p) prevedere che  i  clienti  non  civili  con  consumi
          inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
          siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
          apposita tutela in termini di  condizioni  economiche  loro
          applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; 
              q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
          del  gas  naturale,  anche  demandando  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base  di
          appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo  economico,
          della disciplina del bilanciamento di merito economico; 
              r) prevedere, ai sensi degli articoli  13  e  17  della
          direttiva  2009/73/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  13  luglio  2009,  misure  che,  ai   fini
          dell'accesso ai servizi di trasporto  e  bilanciamento  del
          gas  naturale,  consentano  la  definizione   di   un'unica
          controparte indipendente a livello nazionale; 
              s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese di distribuzione del gas  naturale,  per  favorirne
          l'efficienza e la terzieta'; 
              t) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione  verticalmente   integrate   non   siano   in
          condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
          di gestione delle  reti  di  distribuzione  ostacolando  le
          dinamiche concorrenziali del mercato; 
              u) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, che, nella situazione  a  regime,  al
          termine   della   durata   delle   nuove   concessioni   di
          distribuzione del gas  naturale  affidate  ai  sensi  dell'
          articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
          i meccanismi di valorizzazione delle  reti  siano  coerenti
          con i criteri  posti  alla  base  della  definizione  delle
          rispettive tariffe; 
              v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale  autofinanziamento  previsto  dall'  articolo  2,
          comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, mediante il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio.". 
              La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.  L
          211/94 del 14.8.2009. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 1 giugno 2011, n.  93,  recante,  fra  l'altro,
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   concernente   il
          mercato interno del gas naturale, che  modifica  l'art.  14
          del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: 
              "Art.  24.  Valore  di  rimborso  degli   impianti   di
          distribuzione. 
              1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  164  del
          2000, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
              «8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'.». 
              2. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n.
          164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati  nel
          bando di gara» sono  inserite  le  seguenti:  «stimando  il
          valore di rimborso  delle  immobilizzazioni  previste  dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste ultime immobilizzazioni.». 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          limitatamente  al  primo   periodo   di   esercizio   delle
          concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui
          all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222,  riconosce  in  tariffa  al  gestore
          entrante l'ammortamento della differenza tra il  valore  di
          rimborso, come determinato ai  sensi  del  decreto  di  cui
          all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222, e il valore  delle  immobilizzazioni
          nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e
          dei contributi privati relativi ai cespiti di localita'. 
              4. Gli enti locali che, per l'affidamento del  servizio
          di distribuzione di gas naturale, alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in caso di procedura  di  gara
          aperta, abbiano pubblicato bandi di gara,  o,  in  caso  di
          procedura di  gara  ristretta,  abbiano  inviato  anche  le
          lettere  di  invito,  includenti  in  entrambi  i  casi  la
          definizione dei criteri di valutazione dell'offerta  e  del
          valore  di  rimborso  al  gestore  uscente,  e  non   siano
          pervenuti   all'aggiudicazione   dell'impresa   vincitrice,
          possono   procedere   all'affidamento   del   servizio   di
          distribuzione  di  gas  naturale   secondo   le   procedure
          applicabili alla data di  indizione  della  relativa  gara.
          Fatto salvo  quanto  previsto  dal  periodo  precedente,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  gare  per  l'affidamento   del   servizio   di
          distribuzione  sono  effettuate   unicamente   per   ambiti
          territoriali di  cui  all'articolo  46-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 113,  comma  13,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              "Art.  113.  Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
              (Omissis). 
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in cui non sia vietato dalle normative di settore,  possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre  dotazioni  patrimoniali  a   societa'   a   capitale
          interamente pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali  societa'
          pongono  le  reti,  gli  impianti  e  le  altre   dotazioni
          patrimoniali a disposizione dei  gestori  incaricati  della
          gestione del servizio o, ove prevista la gestione  separata
          della rete, dei gestori di quest'ultima,  a  fronte  di  un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista, o dagli enti locali. Alla societa'  suddetta  gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il  compito
          di espletare le gare di cui al comma 5.". 
              Si riporta il testo degli articoli 30 e 216 del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e   2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.: 
              "Art. 30. Concessione di servizi. 
              (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L.  n.
          415/1998) 
              1. Salvo quanto  disposto  nel  presente  articolo,  le
          disposizioni del codice non si applicano  alle  concessioni
          di servizi. 
              2. Nella concessione di servizi la controprestazione  a
          favore del concessionario consiste unicamente  nel  diritto
          di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente  il
          servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
          anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di
          praticare nei confronti degli  utenti  prezzi  inferiori  a
          quelli corrispondenti alla somma del costo del  servizio  e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. 
              3. La  scelta  del  concessionario  deve  avvenire  nel
          rispetto  dei  principi  desumibili  dal  Trattato  e   dei
          principi generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in
          particolare,  dei   principi   di   trasparenza,   adeguata
          pubblicita', non discriminazione, parita'  di  trattamento,
          mutuo   riconoscimento,   proporzionalita',   previa   gara
          informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
          sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
          all'oggetto della concessione, e con predeterminazione  dei
          criteri selettivi. 
              4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono
          forme piu' ampie di tutela della concorrenza. 
              5.  Restano  ferme,  purche'   conformi   ai   principi
          dell'ordinamento comunitario le discipline  specifiche  che
          prevedono, in luogo delle concessione di servizi  a  terzi,
          l'affidamento di servizi a soggetti che sono a  loro  volta
          amministrazioni aggiudicatrici. 
              6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede  ad  un
          soggetto  che  non  e'  un'amministrazione   aggiudicatrice
          diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attivita'  di
          servizio pubblico, l'atto di concessione prevede  che,  per
          gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito  di
          tale attivita', detto soggetto rispetti il principio di non
          discriminazione in base alla nazionalita'. 
              7. Si applicano le  disposizioni  della  parte  IV.  Si
          applica, inoltre, in  quanto  compatibile  l'articolo  143,
          comma 7." 
              "Art. 216. Concessioni di lavori e di servizi. 
              (art. 18, direttiva 2004/17) 
              1. Salva l'applicazione dell'articolo  30  in  tema  di
          concessione di servizi, la presente parte  non  si  applica
          alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da  enti
          aggiudicatori che esercitano una o piu'  attivita'  di  cui
          agli articoli da 208 a 213, quando la  concessione  ha  per
          oggetto l'esercizio di dette attivita'. 
              1-bis. Il concessionario che non  sia  uno  degli  enti
          aggiudicatori che esercitano una o piu'  attivita'  di  cui
          agli articoli da 208 a 213, scelto senza il ricorso ad  una
          procedura  di  gara  aperta  o  ristretta,  e'  tenuto   ad
          applicare  le   stesse   disposizioni   alle   quali   sono
          assoggettati i predetti enti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 24, lettere a) e  b),
          del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  2578  (Approvazione
          del testo unico della  legge  sull'assunzione  diretta  dei
          pubblici servizi da parte dei  comuni  e  delle  province),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1926, n. 52: 
              "Art. 24. (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e
          art. 1° del regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253). - I
          comuni possono valersi delle facolta' consentite dall' art.
          1 pei servizi che siano gia' affidati all'industria privata
          quando  dall'effettivo  cominciamento  dell'esercizio   sia
          trascorso un terzo della durata complessiva del  tempo  per
          cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre
          diritto  al  riscatto  quando  sieno  passati  venti   anni
          dall'effettivo cominciamento  dell'esercizio;  ma  in  ogni
          caso non possono esercitarlo prima  che  ne  siano  passati
          dieci. 
              Qualora i comuni non facciano  uso  delle  facolta'  di
          riscatto  nelle  epoche  sopra  determinate,  non   possono
          valersene se non  trascorso  un  quinquennio,  e  cosi'  in
          seguito di cinque in cinque anni. 
              Il riscatto deve essere sempre preceduto dal  preavviso
          di un anno. 
              Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai
          concessionari un'equa  indennita',  nella  quale  si  tenga
          conto dei seguenti termini: 
              a) valore  industriale  dell'impianto  e  del  relativo
          materiale  mobile  ed  immobile,  tenuto  conto  del  tempo
          trascorso  dall'effettivo  cominciamento  dell'esercizio  e
          dagli eventuali ripristini  avvenuti  nell'impianto  o  nel
          materiale  ed  inoltre  considerate  le  clausole  che  nel
          contratto  di  concessione   siano   contenute   circa   la
          proprieta'  di  detto   materiale,   allo   spirare   della
          concessione medesima; 
              b) anticipazioni o sussidi  dati  dai  comuni,  nonche'
          importo delle tasse proporzionali  di  registro  anticipate
          dai concessionari e premi eventualmente  pagati  ai  comuni
          concedenti, sempre tenuto  conto  degli  elementi  indicati
          nella lettera precedente;". 
              Si riporta il testo dell'articolo 30, comma  21,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
          176, S.O.: 
              "Art.  30.  Misure   per   l'efficienza   del   settore
          energetico. 
              (Omissis). 
              21. La validita' temporale dei bolli  metrici  e  della
          marcatura «CE» apposti sui misuratori di  gas  con  portata
          massima fino  a  10  metri  cubi/h  e'  di  quindici  anni,
          decorrenti dall'anno della loro  apposizione,  in  sede  di
          verificazione o accertamento della conformita' prima  della
          loro immissione in commercio.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997  (Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  17,  commi  3  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 46-bis, comma 2, del  citato
          decreto legge n. 159 del 2007, e  dell'articolo  30,  comma
          26, della citata legge n. 99 del 2009, si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              Per i riferimenti al decreto  legislativo  n.  164  del
          2000 e per il testo degli articoli 14 e 15 dello stesso, si
          veda nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo  69  della  legge  23
          agosto 2004,  n.  239  (Riordino  del  settore  energetico,
          nonche'  delega  al  Governo   per   il   riassetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di energia): 
              "Art. 69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma
          5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa
          al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni
          in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore  del
          medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che
          e' fatta salva la facolta' di riscatto anticipato,  durante
          il periodo transitorio, se stabilita nei relativi  atti  di
          affidamento o di concessione. Tale facolta'  va  esercitata
          secondo le norme ivi stabilite.  Le  gare  sono  svolte  in
          conformita' all'articolo  14  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164.  Il  periodo  transitorio  di  cui  al
          citato articolo 15, comma 5, termina entro il  31  dicembre
          2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale affidante o
          concedente di prorogare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  per  un  anno  la
          durata del periodo transitorio, qualora  vengano  ravvisate
          motivazioni  di  pubblico  interesse.  Nei  casi   previsti
          dall'articolo 15,  comma  9,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000,  n.  164,  il  periodo  transitorio  non  puo'
          comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012.  E'  abrogato
          il  comma  8  dell'articolo   15   dello   stesso   decreto
          legislativo n. 164 del 2000.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto  legge
          30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge  dalla  legge
          23 febbraio 2006, n. 51: 
              "Art.  23.  Disposizioni  in  materia  di   energia   e
          attivita' produttive. 
              1.  Il  termine  del   periodo   transitorio   previsto
          dall'articolo 15,  comma  5,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e'
          automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora
          si verifichi almeno una delle condizioni indicate al  comma
          7 del medesimo articolo 15. 
              2.  I  termini  di  cui  al  comma  1  possono   essere
          ulteriormente prorogati di  un  anno,  con  atto  dell'ente
          locale affidante o concedente, per  comprovate  e  motivate
          ragioni di pubblico interesse. 
              3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al  comma  9
          dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
          164, nonche' la facolta' di riscatto anticipato durante  il
          periodo  transitorio,  di  cui  al  comma  1,  se  prevista
          nell'atto di affidamento o di concessione. 
              4. I  termini  di  durata  delle  concessioni  e  degli
          affidamenti per la realizzazione delle reti e  la  gestione
          della distribuzione di gas naturale ai sensi  dell'articolo
          11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'articolo  9
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati  fino  al
          dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in  vigore
          del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure,  se
          successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  approvazione
          delle risultanze finali dell'intervento. 
              5. I termini, non ancora scaduti alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, previsti per  l'adeguamento
          alle prescrizioni contenute nei  decreti  autorizzativi  di
          impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati
          di sessanta giorni, decorrenti: 
              a) dalla «messa  in  esercizio  dell'impianto»,  intesa
          come data di avvio delle prime prove di  funzionamento  del
          medesimo; 
              b) dalla «entrata in esercizio  dell'impianto»,  intesa
          come data  successiva  al  completamento  del  collaudo,  a
          partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso,  risulta
          in funzione nelle condizioni  operative  definitive,  ossia
          quando,  decorsi  sei  mesi  dalla  comunicazione  di   cui
          all'articolo 8, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il  passaggio
          del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a  base
          oraria. 
              5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la  presentazione
          delle domande  di  liquidazione  degli  interventi  per  le
          finalita' di cui all'articolo 103, comma 5, della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, sono  prorogati  fino  al  31  marzo
          2006.  Le  disponibilita'  finanziarie   per   i   medesimi
          interventi che a tale data dovessero risultare  ancora  non
          liquidate possono essere destinate alla prosecuzione  delle
          incentivazioni al commercio elettronico  con  provvedimento
          del Ministero delle attivita' produttive da adottare  entro
          il 30 giugno 2006.". 
              La  deliberazione  ARG/gas  120/08  dell'Autorita',  e'
          pubblicata  sul  sito  www.autorita.energia.it  in  data  8
          agosto 2008 e nella Gazz. Uff. 4.11.2008, n. 258, S.O.