stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-3-2014
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  fronteggiare  e  superare  in  modo  risolutivo  le
criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale  dei  rifiuti
prodotti  negli  impianti  di   trattamento,   trito   vagliatura   e
imballaggio  (STIR)  della  regione  Campania  e  di  assicurare  nel
frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti
STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione  anaerobica
della  frazione  organica  derivante  dai  rifiuti  nelle   aree   di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza  di  comprovati
motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti; 
  Considerata la necessita' ed urgenza di  subordinare  l'entrata  in
regime  del  divieto  della   commercializzazione   di   sacchi   non
biodegradabili  per  l'asporto  delle  merci   all'adozione   ad   un
provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche  dei  sacchi,
preveda specifiche sanzioni amministrative  in  caso  di  violazione,
stabilisca puntuali modalita' di  informazione  dei  consumatori,  al
fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti
e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri  fissati  dalla
normativa comunitaria e dalle  norme  tecniche  approvate  a  livello
comunitario; 
  Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di  offrire  maggiori
certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina
contenuta  nel  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per
garantire omogeneita' di posizioni  in  ambito  applicativo  e  piena
applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel
piu' ampio concetto di terreno, suolo e  sottosuolo  deve  intendersi
ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per garantire la complementare dotazione  impiantistica  ai
processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma  1,
e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione  anaerobica
della  frazione  organica  derivante  dai  rifiuti  nelle   aree   di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza  di  comprovati
motivi di natura tecnica, in altre  aree  confinanti,  acquisite  dal
commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo
1 del  decreto-legge  26  novembre  2010,  n.  196,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.». 
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ventiquattro»; 
    b) al secondo periodo: 
      1)  dopo  le  parole:  «All'individuazione»  sono  inserite  le
seguenti: «ed espropriazione»; 
      2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»; 
      3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento
di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»; 
      4) dopo le parole:  «carriera  prefettizia»  sono  inserite  le
seguenti:  «anche  esercitando  in  via   sostitutiva   le   funzioni
attribuite in materia ai predetti enti ed in  deroga  agli  strumenti
urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i  poteri  e  potendosi
avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e  18,
del  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le
procedure di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»; 
    c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La  procedura
per  il  rilascio  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   per
l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui  alla
presente disposizione e' coordinata nell'ambito del  procedimento  di
VIA e il provvedimento  finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
integrata.»; 
    d) al settimo periodo, le parole:  «A  tale  fine,  i  commissari
predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di  cui
al presente comma». 
  2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 26 novembre 2010,
n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  gennaio  2011,
n. 1, le parole: "il Governo  promuove,  nell'ambito  di  una  seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente  convocata
anche in via  d'urgenza,  su  richiesta  della  Regione,  un  accordo
interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti  campani  anche  in
altre regioni" sono sostituite dalle  seguenti:  "lo  smaltimento  di
tali rifiuti in altre regioni avviene, in conformita' al principio di
leale collaborazione, mediante intesa tra la regione  Campania  e  la
singola regione interessata". 
  3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, e' differito al ((30 giugno 2014)). 
  3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite
dalle seguenti: "adotta entro il 31 dicembre 2012,"; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Entro  il  31
dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal   2013,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta  alle
Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma  nazionale
di prevenzione dei  rifiuti  e  contenente  anche  l'indicazione  dei
risultati raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti". 
  3-ter.  Al  fine  di  assicurare   l'integrale   attuazione   delle
disposizioni dettate dall'articolo  195  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni  di
emergenza nel territorio  nazionale  connesse  all'insufficienza  dei
sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente  alle  Camere,
entro e non oltre il 31  dicembre  di  ciascun  anno,  una  relazione
recante l'indicazione dei dati relativi alla  gestione  dei  rifiuti,
alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio
nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento  degli  obiettivi
prescritti  dalla  normativa   nazionale   e   comunitaria,   nonche'
l'individuazione delle eventuali situazioni  di  criticita'  e  delle
misure atte a fronteggiarle. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 28.