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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 29-1-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di  allinearla  a   quella   dei   maggiori   partners   europei   ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte  alla
modernizzazione ed  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  nazionali,
all'implementazione  della  concorrenza  dei  mercati,  nonche'  alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione  degli  oneri
                    amministrativi sulle imprese 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio  di  liberta'  di
iniziativa economica sancito dall'articolo 41  della  Costituzione  e
del  principio  di  concorrenza  sancito  dal  Trattato   dell'Unione
europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le  previsioni  del
presente articolo: 
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita'; 
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti. 
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  4. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  si
adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro  il
31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai
sensi dell'articolo 120 della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno
2013, il predetto adeguamento  costituisce  elemento  di  valutazione
della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31  gennaio
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli  enti
che hanno provveduto all'applicazione delle  procedure  previste  dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di
valutazione della virtuosita'. Le Regioni a  statuto  speciale  e  le
Provincie autonome di  Trento  e  Bolzano  procedono  all'adeguamento
secondo le previsioni dei rispettivi statuti. 
  4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: "entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 
  4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto pubblico di persone  e  cose  non  di  linea,  i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.