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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 221

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente l'Ordine della «Stella d'Italia». (12G0003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2012
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-1-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio  2011,  n.  13,
recante modifica  al  decreto  legislativo  9  marzo  1948,  n.  812,
relativo all'istituzione dell'Ordine della «Stella d'Italia»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  27
settembre 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 novembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto  con i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Classi dell'Ordine della Stella d'Italia 
 
  1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di cinque classi che
conferiscono i titoli di Cavaliere di Gran Croce,  Grande  Ufficiale,
Commendatore, Ufficiale e Cavaliere. 
  2. E' inoltre prevista la classe speciale di Gran Croce d'Onore. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O., e' il seguente: 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla leggi.". 
              Il testo  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge  3
          febbraio 2011, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff.  1  marzo
          2011, n. 49, recante Modifiche ed integrazioni  al  decreto
          legislativo 9 marzo  1948,  n.  812,  recante  nuove  norme
          relative  all'Ordine  della   Stella   della   solidarieta'
          italiana, pubblicato nella Gazz. Uff.  3  luglio  1948,  n.
          152, e' il seguente: 
              "3. L'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  812  del
          1948,  e  successive  modificazioni,  e'   sostituito   dal
          seguente: 
              Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende
          cinque classi: la prima conferisce il titolo  di  cavaliere
          di gran croce, la seconda quello di  grande  ufficiale,  la
          terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale
          e la quinta quello di cavaliere. E' istituita  inoltre  una
          classe speciale, che conferisce il  titolo  di  gran  croce
          d'onore, per i conferimenti destinati a  coloro  che  hanno
          perso la vita o  subito  gravi  menomazioni  fisiche  nello
          svolgimento  di  attivita'  di   alto   valore   umanitario
          all'estero. 
              2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione, ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          degli  affari  esteri,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento  e  di
          revoca nonche' le caratteristiche dell'Ordine della "Stella
          d'Italia.".