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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 209

Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n.
816, recante  norme  regolamentari  relative  all'applicazione  della
legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la  quale  e'  stata  autorizzata
l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua,
adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed  e'  stata  data  esecuzione
alla medesima; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  con
allegati e atto finale, fatta a Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,
nonche' l'Accordo di applicazione della Parte  IX  della  Convenzione
stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994,  ratificati
e resi  esecutivi  dalla  legge  2  dicembre  1994,  n.  689,  ed  in
particolare la Parte V (Zona economica esclusiva); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal  decreto
legislativo n. 157 del 2006; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di  zone
di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare
territoriale, ed in particolare l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione
della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi
e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni; 
  Vista la legge del 23 ottobre 2009,  n.  157,  che  disciplina  gli
interventi  sul  patrimonio  culturale  subacqueo   nelle   zone   di
protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006,
n. 61, e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visti i rilevanti accordi in materia  di  protezione  dell'ambiente
marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali: 
    la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato
dallo scarico di rifiuti e altre  sostanze,  fatta  a  Londra  il  29
dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto  1975,  ratificata  con
legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo  Protocollo  di  cui  alla
legge 13 febbraio 2006, n. 87; 
    la  Convenzione  per  la   protezione   del   Mare   Mediterraneo
dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata
in vigore il 12  febbraio  1978  e  relativi  Protocolli,  ratificata
dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30; 
    l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e  ratificato
in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980; 
    la    Convenzione    internazionale    per     la     prevenzione
dell'inquinamento  causato  da  navi   (Convenzione   MARPOL   73/78)
ratificata dalla legge  29  settembre  1980,  n.  662,  e  successive
modificazioni, emendata con il protocollo adottato  a  Londra  il  17
febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438; 
    la Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro
il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in
particolare la Decisione  IX/20  (Marine  and  coastal  biodiversity)
relativa all'istituzione di aree  marine  protette  oltre  il  limite
della giurisdizione nazionale, adottata  nella  9ª  Conferenza  delle
Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania)  dal  19  al  30  maggio
2008; 
    l'Accordo sulla conservazione  dei  cetacei  del  Mar  Nero,  del
Mediterraneo e dell'area atlantica  contigua,  con  annessi  ed  Atto
Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore  il  1°
giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10  febbraio  2005,  n.
27; 
    l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario  dei
mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25  novembre
1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391; 
    la Convenzione UNESCO sulla protezione del  patrimonio  culturale
subacqueo,  adottata  a  Parigi  il  2  novembre   2001,   ratificata
dall'Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157,  recante  ratifica
ed esecuzione  della  Convenzione  sulla  protezione  del  patrimonio
culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi  il  2  novembre
2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista  la  rilevante  normativa  dell'Unione  europea  in   materia
ambientale, tra cui: 
    la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio
1992  relativa  alla   conservazione   degli   habitat   naturali   e
seminaturali e della flora e della  fauna  selvatiche,  recepita  con
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120; 
    la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un  sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione  sul  traffico  navale»
con relativo decreto legislativo di attuazione  19  agosto  2005,  n.
196; 
    la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi
e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni,  recepita
con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202; 
    la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
della  politica  per  l'ambiente  marino  (Direttiva   quadro   sulla
strategia dell'ambiente marino); 
    la direttiva 2009/123/CE, che modifica  la  direttiva  2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di
sanzioni per violazioni; 
  Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio
2005, intesa a  rafforzare  la  cornice  penale  per  la  repressione
dell'inquinamento prodotto dalle navi; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del
22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversita' entro il 2010 e
oltre» e il relativo «Piano di Azione  dell'Unione  Europea  fino  al
2010 e oltre»; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli  affari  esteri,  Segreteria
generale Unita' per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati,  prot.
MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre  2009  con  la  quale  e'
stata trasmessa la lista delle  coordinate  geografiche  fissanti  il
confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica  e
le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento  delle
linee di confine; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  degli   affari   esteri,   Ufficio
legislativo, prot.  304554  del  17  settembre  2010,  relativa  alla
delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; 
  Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
  Udito il parere interlocutorio espresso  dalla  Sezione  consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza  del  25
novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti; 
  Vista la nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio  2011  con  la  quale
sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti; 
  Udito il parere espresso dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del  9  giugno  2011,
con il  quale,  previo  recepimento  di  alcune  osservazioni,  viene
espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento; 
  Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel  parere
espresso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi   del
Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2011; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare, di  concerto  con  il  Ministro  degli  affari
esteri; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione della  Zona  di  protezione  ecologica  del  Mediterraneo
  nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e'
istituita  la  Zona  di   protezione   ecologica   del   Mediterraneo
nord-occidentale, del Mar Ligure e  del  Mar  Tirreno,  nel  rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,  fatta  a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire  dal  limite  esterno  del
mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e
fino ai limiti determinati ai sensi dell'articolo 2. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero dell'ambiente e norme in materia ambientale),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1977, n. 816 (Norme regolamentari relative all'applicazione
          della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la  quale  e'
          stata autorizzata  l'adesione  alla  convenzione  sul  mare
          territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra  il  29
          aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  1977,  n.
          305. 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
              - La legge 2 dicembre  1994,  n.  689,  parte  V  (Zona
          economica esclusiva), con la quale sono stati ratificati  e
          resi esecutivi rispettivamente la Convenzione delle Nazioni
          Unite sul diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,
          fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche'  l'Accordo
          di applicazione della Parte IX della Convenzione  medesima,
          con allegati, fatto a  New  York  il  29  luglio  1994,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19  dicembre  1994,  n.
          295, S.O. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2006,  n.   157
          (Disposizioni  correttive   ed   integrative   al   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  in  relazione  al
          paesaggio),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          aprile 2006, n. 97, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone  di  protezione
          ecologica oltre il limite esterno del  mare  territoriale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52: 
              «2. All'istituzione delle zone di protezione  ecologica
          si provvede con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri,
          sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
          notificare, a cura del Ministero degli affari esteri,  agli
          Stati  il  cui  territorio  e'  adiacente   al   territorio
          dell'Italia o lo fronteggia.». 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   9
          novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  23
          ottobre  2009,  n.  157  (Ratifica  ed   esecuzione   della
          Convenzione  sulla  protezione  del  patrimonio   culturale
          subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi  il  2  novembre
          2001, e norme  di  adeguamento  dell'ordinamento  interno),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  novembre  2009,  n.
          262: 
              «Art. 4 (Patrimonio culturale subacqueo nelle  zone  di
          protezione ecologica). - 1. Gli interventi  sul  patrimonio
          culturale subacqueo nelle  zone  di  protezione  ecologica,
          istituite ai sensi della legge  8  febbraio  2006,  n.  61,
          oltre le 24 miglia marine dalla  linea  di  base  del  mare
          territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e
          10 della Convenzione e dalle  Regole  di  cui  all'Allegato
          alla stessa Convenzione. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di
          delimitazione con gli Stati il cui territorio e'  adiacente
          al  territorio  dell'Italia  o  lo  fronteggia,  il  limite
          esterno  delle  zone  di  protezione  ecologica  e'  quello
          fissato dall'art. 1, comma 3, della legge 8 febbraio  2006,
          n. 61.». 
              -  La  legge  2  maggio  1983,  n.  305  (Ratifica   ed
          esecuzione    della    convenzione    sulla     prevenzione
          dell'inquinamento marino causato dallo scarico  di  rifiuti
          ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a  Citta'
          del Messico, Londra, Mosca  e  Washington  il  29  dicembre
          1972,  come  modificata  dagli  emendamenti  allegati  alle
          risoluzioni adottate a  Londra  il  12  ottobre  1978),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1983, n. 174,
          S.O. 
              -  La  legge  25  gennaio  1979,  n.  30  (Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione  sulla  salvaguardia  del  mar
          Mediterraneo  dall'inquinamento,  con  due   protocolli   e
          relativi allegati, adottata a  Barcellona  il  16  febbraio
          1976), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  9  febbraio
          1979, n. 40, S.O. 
              - La legge 24 ottobre 1980,  n.  743  (Approvazione  ed
          esecuzione  dell'accordo  italo-franco-monegasco   relativo
          alla protezione  delle  acque  del  litorale  mediterraneo,
          firmato a Monaco il  10  maggio  1976)  in  vigore  dal  27
          novembre 1980, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          novembre 1980, 310, S.O. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a Londra  il  2  novembre  1973),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
              -  La  legge  4  giugno  1982,  n.  438  (Adesione   ai
          protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente  per   la   prevenzione   dell'inquinamento
          causato da navi e per la salvaguardia della vita  umana  in
          mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio  1978,
          e loro esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 1982, n. 193, S.O. 
              - La legge  14  febbraio  1994,  n.  124  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  sulla  biodiversita',   con
          annessi, fatta a Rio de Janeiro  il  5  giugno  1992.),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  febbraio  1994,  n.
          44, S.O. 
              - La  legge  10  febbraio  2005,  n.  27  (Ratifica  ed
          esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del
          Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica  contigua,
          con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il  24  novembre
          1996), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005,
          n. 51, S.O. 
              - La  legge  11  ottobre  2001,  n.  391  (Ratifica  ed
          esecuzione  dell'Accordo  relativo   alla   creazione   nel
          Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini,  fatto
          a Roma il 25 novembre 1999), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 2001, n. 253. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre 1997,  n.  357  (Regolamento  recante  attuazione
          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della  fauna  selvatiche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  12  marzo
          2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997,  n.  357,  concernente  attuazione  della   direttiva
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2003, n. 124. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   9
          novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - La direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro  per
          l'azione  comunitaria  nel   campo   della   politica   per
          l'ambiente marino (direttiva  quadro  sulla  strategia  per
          l'ambiente marino) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea 25 giugno 2008, n. L 164. 
              - La direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 21 ottobre 2009, che  modifica  la  direttiva
          2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  27  ottobre
          2009, n. L 280. 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  8
          febbraio 2006, n. 61 (Istituzione  di  zone  di  protezione
          ecologica oltre il limite esterno del  mare  territoriale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52: 
              «Art. 1 (Istituzione di zone di protezione ecologica  e
          fissazione dei limiti  esterni).  -  1.  In  conformita'  a
          quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni  Unite  sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dall'accordo  di
          applicazione della parte XI della Convenzione  stessa,  con
          allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati  e
          resi esecutivi ai sensi della legge  2  dicembre  1994,  n.
          689, e' autorizzata l'istituzione  di  zone  di  protezione
          ecologica  a  partire   dal   limite   esterno   del   mare
          territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi
          del comma 3. 
              2. All'istituzione delle zone di  protezione  ecologica
          si provvede con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri,
          sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
          notificare, a cura del Ministero degli affari esteri,  agli
          Stati  il  cui  territorio  e'  adiacente   al   territorio
          dell'Italia o lo fronteggia. 
              3. I limiti esterni delle zone di protezione  ecologica
          sono determinati  sulla  base  di  accordi  con  gli  Stati
          interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in
          vigore di detti accordi i  limiti  esterni  delle  zone  di
          protezione  ecologica  seguono  il  tracciato  della  linea
          mediana, ciascun punto  della  quale  e'  equidistante  dai
          punti piu' vicini delle linee di base del mare territoriale
          italiano e di quello dello  Stato  interessato  di  cui  al
          comma 2.». 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 689 del  1994,
          si veda nelle note alle premesse.