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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 207

Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-12-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione  di
un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma"; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
"Testo unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia"  ed  in
particolare l'articolo 151; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 157, comma 4, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  2000,
n. 453, recante regolamento per  il  riordino  dell'Istituto  per  il
credito sportivo, il quale a seguito di pronunce giurisprudenziali e'
stato interessato da un complessivo riordino ai  sensi  dell'articolo
4, commi 14 e 191, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e  delle
relative disposizioni di attuazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 1297, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato", come modificato dall'articolo 11-sexies del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; 
  Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  recante  "Misure  urgenti   in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica"; 
  Ritenuto di dover procedere  all'adeguamento  della  disciplina  di
organizzazione  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  secondo  i
criteri di cui al citato comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n.
78 del 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del
programma di Governo e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo 
 
  1. Al fine di adeguare la composizione degli  organi  dell'Istituto
per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo  6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  il  consiglio  di
amministrazione e' composto  dal  presidente,  rappresentante  legale
dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
dal Sottosegretario di Stato con delega  allo  Sport,  ove  nominato,
d'intesa con il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un  membro
designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da un membro  designato  dalla  Giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)  e  da  due
membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale
dell'Istituto. 
  2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo e'
composto da un numero di membri  non  superiore  a  tre,  di  cui  il
presidente designato dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  un
componente designato in rappresentanza delle  regioni  e  degli  enti
locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti  al
capitale sociale dell'Istituto. 
  3. I membri  designati  del  consiglio  di  amministrazione  e  del
collegio dei sindaci  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o  del
Sottosegretario di Stato con delega  allo  Sport,  ove  nominato,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve  essere
adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di  un
          Istituto per il credito  sportivo  con  sede  in  Roma)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n. 9. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   151   del   decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n.  385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "Art.   151   (Banche   pubbliche   residue).   -    1.
          L'operativita', l'organizzazione e il  funzionamento  delle
          banche pubbliche residue  sono  disciplinati  dal  presente
          decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre  norme  in
          questi richiamate.". 
              La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione  amministrativa),  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63. 
              Si riporta il testo dell'art. 157, comma 4, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
              "4. Con regolamento di cui  all'articolo  7,  comma  3,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede  al  riordino
          dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una
          adeguata  presenza  nell'organo   di   amministrazione   di
          rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre
          2000, n. 453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per
          il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  112),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85. 
              Si riporta il testo dei commi  14  e  191  dell'art.  4
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              "14. L'Istituto  per  il  credito  sportivo  opera  nel
          settore del credito per lo sport e le attivita'  culturali,
          ai sensi dell'articolo  151  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   impartisce   le   necessarie   direttive
          all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il
          relativo  statuto  ai  compiti  di  cui   al   comma   191,
          assicurando negli  organi  anche  la  rappresentanza  delle
          regioni  ed  autonomie  locali,   nonche'   stabilendo   le
          procedure ed i criteri per la liquidazione delle  quote  di
          partecipazione  al   fondo   di   dotazione   dell'Istituto
          medesimo.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' approvato  lo  statuto  e
          sono nominati i componenti dei nuovi  organi.  Resta  salvo
          quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." 
              "191 Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato; 
              b) all'articolo 5, il primo comma e' cosi' sostituito: 
              "1. L'Istituto puo' concedere contributi per  interessi
          sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito  e
          dalla  Cassa  depositi  e   prestiti   per   le   finalita'
          istituzionali, con le disponibilita' di un  fondo  speciale
          costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato  con  il
          versamento  da  parte  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante  a  norma
          dell'articolo 5 del regolamento di cui al  D.M.  19  giugno
          2003, n. 179 del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI  a  norma
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.
          496, colpiti da  decadenza  per  i  quali  resta  salvo  il
          disposto  dell'articolo  90,  comma  16,  della  legge   27
          dicembre 2002, n. 289.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1297,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
          come modificato dal presente regolamento: 
              "1297. Al fine di contenere i costi  di  funzionamento,
          di  conseguire  risparmi  di  spesa  e   di   adeguare   la
          composizione degli  organi  dell'Istituto  per  il  credito
          sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma
          19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006,  n.  181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso  e
          le relative competenze  sono  attribuite  al  consiglio  di
          amministrazione. Alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge gli  organi  dell'Istituto  per  il  credito
          sportivo sono sciolti. Entro  quarantacinque  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge  lo  statuto
          dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui
          al presente comma. I compensi e le spese sostenute per  gli
          organi dell'Istituto  sono  ridotti  del  30  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007.". 
              Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125. 
              Si riporta il testo dell'art.  6,  commi  2  e  5,  del
          citato decreto legge n. 78 del 2010: 
              "2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'." 
              "5. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6.". 
              Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge
          28 novembre  2005,  n.  246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo per l'anno 2005): 
              "19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.". 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo  dell'articolo  6,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge n. 78 del  2010,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.